Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9474 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9474 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ABBADIA SAN SALVATORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME, deceduto il 12 luglio 2010, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da COGNOME NOME in ordine ai reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù e sequestro di persona. A seguito di appello ex art 310 cod. proc. pen. avverso ordinanza reiettiva di richiesta di revoca della misura cautelare, il Tribunale aveva disposto, con ordinanza del 1 marzo 2022, la scarcerazione di COGNOME NOME, il quale successivamente, nelle more del procedimento, decedette. La Corte di assise, con sentenza dell’8 .1uglio 2019, ha assolto tutti gli altri imputati perché il fatto non sussiste.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché, in presenza di una pluralità di contestazioni, alcune delle quali inerenti a reati dichiarati prescritti, la declaratoria di prescrizione non preclude la corresponsione dell’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., tanto più laddove la prescrizione venga dichiarata in udienza preliminare e quindi sulla base di una valutazione funzionalmente circoscritta all’idoneità delle risultanze investigative a sostenere l’accusa in giudizio. Nella specie, l’impianto accusatorio è stato integralmente smantellato dalla Corte di assise, la cui pronuncia ha sancito la totale innocenza degli oltre cento imputati. Nè vi è alcuna motivazione che consenta di escludere una formula assolutoria più ampia, poiché il G.u.p. si è limitato ad un giudizio prognostico in ordine agli sviluppi dibattimentali delle risultanze acquisite, senza entrare nel merito della vicenda.
Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La doglianza formulata dal ricorrente è manifestamente infondata. Risulta infatti dalla motivazione del provvedimento impugnato che in ordine ai reati di cui agli artt. 110,629 cod. pen.; 3 n. 4, 5 e 8, 4 n. 1, 2, 5 e 7 legge n. 75 de 1958 nonché in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 605 cod. pen. (capi 9 e16, già rispettivamente capi I e Q dell’imputazione cautelare) è intervenuta pronuncia di prescrizione emanata dal G.u.p. in data 1 marzo 2017. Dunque le predette contestazioni non sono mai state oggetto di proscioglimento nel merito né per il padre del ricorrente né per gli altri imputati. E correttamente il giudic di merito ha richiamato il consolidato principio di diritto, enucleabile dall
giurisprudenza citata dalla Corte d’appello (alla quale possono aggiungersi Sez. 4, n. 27466 del 26/3/2009, Rv. 245108; Sez. 4, n. 18343 del 2/3/2007, Rv. 236411; Sez. 4, n 3590 del 4/12/2006, dep. 2007, Rv. 236010), secondo cui, allorché il provvedimento restrittivo della libertà personale si fondi su più contestazioni, la condanna o il proscioglimento con formula non di merito anche per una sola delle imputazioni, che sia stata comunque autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, risultando irrilevante il proscioglimento con formula di merito dalle altre imputazioni. Ed è assolutamente incontrovertibile che le imputazioni di estorsione, sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona fossero tali da legittimare autonomamente la restrizione della libertà. Né si vede come la circostanza che la declaratoria di prescrizione sia intervenuta in udienza preliminare possa elidere la rilevanza di tale principio, saldamente fondato sul tenore testuale dell’art. 314, comma 1 cod.,proc. pen., che ancora il diritto alla riparazione ad un numerus clausus di formule di proscioglimento, nel novero delle quali non figura la declaratoria di prescrizione, che non sancisce certo l’ingiustizia della detenzione.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2022.