Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46722 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46722 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 12/06/1971
avverso l’ordinanza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
1 letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di NOME COGNOME Vincenzo. Quest’ultimo era stato tratto in arresto il 30 ottobre 2022 in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, avente a oggetto la pena di mesi, quattro di reclusione e mesi quattro di arresto; il Magistrato di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza depositata 1’8 maggio 2023, aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata, ma il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza del 30 maggio 2023 aveva accolto il reclamo, concedendo la detrazione di pena di 45 giorni e disponendo l’immediata scarcerazione del condannato.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in quanto il diritto vantato in relazione alla carcerazione non dovuta in fase esecutiva non presuppone necessariamente un provvedimento emesso contra legem e, d’altro canto, una violazione disciplinare delle regole carcerarie non costituisce ragione per negare il beneficio della liberazione anticipata, i cui presupposti applicativi sono altri. Ai fini dell’accoglimento della domanda non è necessario che il provvedimento che ha negato la liberazione anticipata sia stato adottato in violazione di legge. Il Collegio non ha considerato che solo un comportamento connotato da dolo o colpa grave può costituire motivo per negare l’indennità per la carcerazione sofferta senza titolo; con un automatismo illegittimo, la Corte ha posto in correlazione il rapporto disciplinare e il benefici ex art. 54 ord. pen. senza considerare che, una volta stabilita l’irrilevanza del primo e concesso tardivamente il beneficio, la carcerazione sofferta a causa del rigetto del beneficio legittima il ristoro richiesto.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha valorizzato quale condotta ostativa ascrivibile a COGNOME la violazione della normativa volta al contenimento del contagio da Covid19 negli istituti di detenzione, che aveva dato luogo al rigetto dell’istanza di liberazione anticipata. Considerato che il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto il reclamo sulla base di una diversa valutazione della portata di una condotta effettivamente accertata nella sua reale esistenza e che, dunque, il provvedimento che aveva negato la liberazione anticipata si fondava sull’estrinsecazione di un potere discrezionale e non sulla violazione di legge, ha ritenuto di non riconoscere il diritto alla riparazione.
Occorre premettere che, nel caso in esame, la condotta ostativa al diritto alla riparazione è stata erroneamente individuata in un caso nel quale il riconoscimento di tale diritto è precluso in radice. Come, invero, correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, il diniego della liberazione anticipata è stato adottato dal Magistrato di Sorveglianza sulla base di un provvedimento non viziato da violazione di legge. Il periodo intercorso tra l’istanza di liberazione anticipata e l’accoglimento del reclamo da parte del Tribunale di Sorveglianza non può, dunque, qualificarsi alla stregua di una ritardata liberazione che dà luogo a detenzione sine titulo nei termini nei quali pretenderebbe il ricorrente.
I casi nei quali la Corte di legittimità si è orientata nel senso d riconoscere rilievo ai fini del giudizio di riparazione al periodo di detenzione eccedente la pena definitiva riguardano l’ordine di esecuzione non aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4 n. 18542 del 14/1/2014, COGNOME, Rv. 259210 – 01, in un caso in cui il ricorrente era stato scarcerato con cinque giorni di ritardo, per «disguidi» dell’organo dell’esecuzione); la scarcerazione – disposta per la liberazione anticipata – tardivamente eseguita a causa della tardiva comunicazione al collegio procedente per la rideterminazione della pena dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza (Sez. 4 n. 47993 del 30/9/2016, COGNOME, Rv. 268617 – 01); l’ordine di esecuzione legittimamente emesso, ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l’emissione del titolo e la sua esecuzione, si sia poi estinta ex art. 172 cod.pen. (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, COGNOME, Rv. 264895 – 01); l’ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice dell’esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, Riva, Rv. 262240 – 01);
l’ordine di esecuzione legittimo, ma successivamente revocato per effetto di provvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione e successiva assoluzione (Sez. 4, n. 54838 del 13/11/2018, Panait Murs, n.m.); l’àpplicazione dell’isolamento diurno per erronea predisposizione di ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 18358 del 10/01/2019, Mafodda, Rv. 276258 – 01); la sentenza dichiarativa di non doversi procedere per ne bis in idem pronunciata ai sensi dell’art. 649 comma 2, cod. proc. pen., a seguito della rescissione del precedente giudicato in ragione della nullità del decreto di latitanza (Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2017, COGNOME, Rv. 270818 – 01).
6. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata ha legittimamente negato il diritto alla riparazione considerando che il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, viste le ragioni di accoglimento del reclamo, non ha dato origine ad alcun periodo di detenzione sine titulo. Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali i materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di
ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente.
Così deciso il 26 novembre 2024 siglierOestensore Il
GLYPH
Il Pr GLYPH ente