Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23744 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23744 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il 07/01/1988
avverso l’ordinanza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Catanzaro, con la ordinanza impugnata, ha escluso la riparazione per ingiusta detenzione richiesta da FRANZE’ Francesco ai sensi dell’art.314 cod.proc.pen. assumendo che, in relazione a una delle contestazioni ascritte (concernente il reato di detenzione di arma comune da sparo di cui all’art.10 L.497/74), il proscioglimento era intervenuto per intervenuta prescrizione.
Il giudice distrettuale ha escluso che ricorressero i presupposti di cui all’art.314 1 comma cod. proc. pen., atteso che il proscioglimento non era intervenuto con una delle formule assolutorie previste dalla norma, né si versava in ipotesi di ingiustizia formale, ai sensi dell’art.314 comma 2 cod. proc. pen. Ha evidenziato che il reato per cui era stato pronunciato il proscioglimento per prescrizione avrebbe comunque consentito la applicazione della custodia e che, inoltre, la durata della custodia sofferta non risultava incompatibile con la misura della pena in astratto irrogabile.
Era, peraltro, a richiamare la giurisprudenza del S.C. la quale evidenziava che, qualora in relazione a talune delle contestazioni cumulativamente ascritte fosse stato disposto il proscioglimento dell’imputato per prescrizione, la riparazione della ingiusta detenzione andava esclusa, ovvero poteva essere riconosciuta soltanto per quella parte di detenzione in custodia cautelare superiore al limite di pena irrogabile. In presenza di detenzione che non aveva superato detto limite la corte territoriale riteneva di escludere il diritto alla riparazione.
3. Avverso la suddetta ordinanza ricorre la difesa di COGNOME NOME il quale assume difetto di motivazione per travisamento del fatto in relazione alla esclusione della riparazione per ingiusta detenzione. Nell’evidenziare che in relazione ad alcune imputazioni provvisorie, tra cui quella concernente il reato di estorsione, l’assoluzione era intervenuta per motivi di merito, con riferimento ai delitti concernenti le armi assumeva che il giudice distrettuale aveva travisato il dato processuale quando aveva sostenuto che il proscioglimento per prescrizione pronunciato in primo grado dal Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 19 gennaio 2018, aveva riguardato il reato di detenzione di arma comune da sparo di cui all’art.10 L.497/74 la cui pena edittale avrebbe consentito la misura cautelare, mentre la statuizione di proscioglimento per prescrizione
riguardava la diversa fattispecie, pure contestata nell’editto accusatorio, di cui all’art.3 della L.110/75 (alterazione di arma), punita con pena non superiore a tre anni di reclusione, reato che pertanto non poteva fondare il titolo cautelare stante i limiti previsti dall’art.280 cod. proc. pen.
Ne conseguiva l’erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione sul punto, in quanto la giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello, al fine di escludere il diritto alla riparazione, aveva come presupposto che il proscioglimento con formula non di merito escludeva il diritto alla riparazione soltanto qualora la relativa contestazione fosse idonea autonomamente a legittimare l’adozione della misura cautelare.
RITENUTO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. Non esiste il travisamento della prova dedotto dalla difesa della parte ricorrente al fine di sostenere che, in relazione alle contestazioni in materia di armi ascritte al ricorrente (capo B dell’editto accusatorio) non era intervenuta alcuna pronuncia di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, tale da precludere il diritto alla riparazione sulla base della stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dal giudice della riparazione.
Invero, dall’esame della sentenza di primo grado del Tribunale di Vibo Valenzia, che pure aveva riconosciuto colpevole il COGNOME‘ del delitto di porto illegale di arma comune da sparo in relazione ai fatti accertati in data 22 luglio 2010, emerge tanto nel testo della sentenza (pag.9 della motivazione), quanto nel dispositivo (a pag.15) che NOME COGNOME veniva prosciolto “in relazione alle residue contestazioni di cui al capo B) (episodio del 2010), perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione”.
2.1. Il capo B) della imputazione contestava a NOME COGNOME il reato di detenzione e di porto abusivo di una pistola in concorso con NOME COGNOME al quale era contestata la detenzione e il porto di un fucile a canne mozze. Di qui la ulteriore contestazione del reato di cui all’rt.3, L.110/75 in ragione dell’avvenuta alterazione dell’arma (fucile a canne mozze).
Nondimeno il Tribunale di Vibo Valenzia evidenziava in motivazione che i delitti di detenzione della pistola e del fucile, e dell’alterazione del fucile erano prescritti in quanto, trattandosi di armi comuni da sparo, il termine necessario a prescrivere era pari a sei anni e, pur tenuto conto
degli atti interruttivi, i reati si erano prescritti in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado (intervenuta in data 19 gennaio 2018).
2.2. Risulta pertanto evidente che il proscioglimento del ricorrente, così come del coimputato del medesimo reato, per tutte le ipotesi concernenti le armi contemplate nel capo B) dell’editto accusatorio era stato pronunciato per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ad eccezione del reato di porto abusivo di arma comune da sparo, in relazione al quale il termine prescrizionale non era ancora maturato trattandosi di delitto per cui è prevista la pena di dieci anni di reclusione da ridursi di un terzo ai sensi dell’art.14 legge sulle armi.
Il ricorso risulta pertanto infondato in quanto il giudice della riparazione ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza del giudice di legittimità secondo la quale se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste – sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso, giacché l’interessato, pur assolto nel merito da alcune imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per se sola, titolo legittimante l’emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare: Sez.4, n.5621 del 16/10/2013, COGNOME, Rv.258607; n.29263 del 14/10/2020, COGNOME, Rv.279713).
3.1. GLYPH Il GLYPH giudice COGNOME distrettuale GLYPH ha GLYPH infine GLYPH evidenziato, GLYPH con argomentazione che non ha formato oggetto di censura in questa sede, che il titolo cautelare era fondato anche sulla contestazione concernente il reato dichiarato estinto per prescrizione e che la pena in astratto irrogabile era del tutto compatibile con la durata della custodia sofferta dal ricorrente COGNOME
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio, le cui difese sono risultate pertinenti ed utili ai fini della presente decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alle spese sostenute dal Ministero resistente, che
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liquida irieuro mille.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dela maggio 2025.