Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28432 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28432 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a APRILIA il 19/07/2001
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME ha invocato la riparazione per l’ingi detenzione subita in regime di arresti domiciliari, in forza di ordinanza emessa da Giudice per le indagini preliminari di Velletri per il reato di tentato omicidio in da della nonna, NOME
1.1. La vicenda era nata in un contesto di violenze e minacce all’interno del nucleo familiare dell’istante, ove si erano contrapposti, da un lato, lo zio NOME (fratello della madre del COGNOME) e sua madre NOME COGNOME e, dall’altro, l’istante, che veniva minacciato dal primo con una pistola, e i suoi genit I fatti erano avvenuti in strada, in prossimità delle abitazioni di tutti i protag della vicenda.
1.2. Condannato in primo grado, l’imputato veniva assolto, in data 15 dicembre 2022, dalla Corte di appello di Roma per essergli stata riconosciuta la scriminante della legittima difesa. Con pronuncia del 16 novembre 2023, la Corte di cassazione dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dalla parte civile e dalla Procura general
Pur essendo stata riconosciuta l’esimente della legittima difesa avendo il ricorrente agito per difendere se stesso e il proprio padre, il Giudice della riparazi non ha accolto la domanda di riparazione in ragione del fatto che l’istante, sin dal prime sommarie informazioni, non aveva mai invocato la legittima difesa, ma aveva affermato di avere solo accidentalmente urtato la persona offesa. Ad avviso della Corte quindi l’iniziale silenzio su elementi essenziali della fattispecie ascritta COGNOME aveva contribuito a creare e mantenere un quadro di gravità indiziaria i ordine al reato di tentato omicidio, rispetto al quale l’interessato soltanto nei mo aggiunti proposti in appello aveva fornito giustificazioni sufficienti a revocarl Evidenziava altresì come la stessa difesa del ricorrente, nella fase iniziale, si f limitata a chiedere l’applicazione della più lieve misura degli arresti domicilia senza opporsi alla richiesta del Pubblico ministero. Rilevava infine che il Di COGNOME pur essendosi inizialmente sottratto al litigio familiare, allontanandosi dal luo degli eventi, vi era poi tornato agendo in modo imprudente e certamente colposo.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso il difensore dell’istante che ha articolato due motivi:
3.1. Con il primo motivo, sostiene l’abnormità dell’ordinanza impugnata che sostiene essere viziata da motivazione intrinsecamente illogica oltre che connotata da violazione di norme processuali penali e costituzionali, in relazione alla ritenu sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave, dalla Corte ritenuta pe
avere l’indagato omesso, in sede di interrogatorio di garanzia, di fare riferimen all’istituto della legittima difesa e per essersi recato nuovamente sul luogo dei fa ove era in corso una violenta lite tra il padre e lo zio, NOMECOGNOME Evidenzia difensore che all’istante non può certamente essere rimproverato di non aver fatto uso, in sede di dichiarazioni spontanee e di interrogatorio di garanzia, dei termi giuridici relativi alla causa di giustificazione della legittima difesa, quando comunq dal suo narrato si scorgerebbero nitidamente tutti gli elementi normativi dell anzidetta esimente; e che il teatro dei fatti, dove gli si rimprovera d’essere ritor era la sua casa, dove abitava con la famiglia. Né la condotta nell’istante può esse qualificata come colpa grave ai fini della negazione dell’indennizzo, atteso che egl ha attivamente collaborato con l’Autorità giudiziaria. Inquadrata nell’ambito dell legittima difesa la condotta dell’istante, dovrebbe essere esclusa ogni ipotesi di d o di colpa;
3.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., per l’assente o meramente apparente motivazione del provvedimento impugnato, in quanto in esso non vi è alcuna logica spiegazione, né espressa né implicita, d come l’indagato abbia integrato l’elemento della colpa grave.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, giudice di merito, per verificare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a da causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice dell riparazione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a da causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tal condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ab
ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la fals apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 de 22/09/2016, dep. 2017, La COGNOME, Rv. 268952). Per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato i comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiar assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella l valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238).
3. La Corte territoriale era pervenuta all’assoluzione dell’imputato, non solo non tanto perché aveva ritenuto inattendibile la ricostruzione dei fatti operata NOME, reputando altresì smentita dalla consulenza tecnica la velocità alla quale viaggiava la vettura dell’imputato, ma soprattutto perché, valorizzando lo stato di agitazione in cui versava l’imputato, provocato dal pericolo concreto attuale di evitare un danno ingiusto al proprio congiunto (il padre), ha ritenuto sussistenza della scriminante della legittima difesa.
Tanto premesso, si rileva che il Giudice della riparazione ha ritenuto ostative alla liquidazione dell’indennizzo due circostanze: la prima consistita nella mancata prospettazione, anche difensiva, della causa di giustificazione, sostenendosi che solo nei motivi aggiunti, proposti in sede di appello, il difensore aveva prospetta la diversa valutazione dei fatti integrante la legittima difesa. La Corte di appello quindi ascritto all’istante la colpa di non avere invocato, sin dalle sommar informazioni, l’anzidetta scriminante. La seconda circostanza reputata colposa, ai fini della riparazione, consisterebbe nel fatto che il COGNOME, dopo ess inizialmente sottratto alla lite con lo zio, NOME, era ritornato sul luogo fatti. Quanto al primo profilo della ravvisata colpa, il Collegio rileva che motivazione è manifestamente illogica perché rinviene la colpa dell’istante nell’omessa qualificazione giuridica invece che nell’aver mentito o nell’essere stat reticente, posto che sono questi i comportamenti che, secondo i principi giurisprudenziali, integrano la condotta colposa, dovendosi altresì precisare che l menzogna e la reticenza riguardano fatti e non ricostruzioni giuridiche, le qual competono all’Autorità giudiziaria. Quanto alla asserita colpa di essere il giovan rientrato sul luogo dei fatti, dopo essersene inizialmente allontanato, il Colleg rileva che è la stessa ordinanza impugnata ad affermare che egli, alla stregua degl altri protagonisti della vicenda, dopo essersi inizialmente sottratto alla lite tornato sul luogo della stessa perché lì si trovava la sua abitazione (p. 14 ord.). motivazione sul punto appare pertanto illogica e contraddittoria.
4. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
P.Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Così deciso il 5 marzo 2025