Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39630 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione proposta nell’interesse di COGNOME NOME per l’ingiusta detenzione patita in carcere e agli arresti domiciliari, in forza di ordinanza di custodia cautelare emessa in data 01/07/2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per il reato di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 1 Legge 6 febbraio 1980, n. 15.
1.2. Con l’ordinanza di custodia cautelare veniva contestato al COGNOME il reato di partecipazione all’associazione per delinquere di stampo camorristico, denominata “RAGIONE_SOCIALE” e, in particolare, alla fazione del sodalizio facente capo a NOME COGNOME, esponente RAGIONE_SOCIALEa famiglia COGNOME. L’ordinanza era confermata dal Tribunale del riesame con provvedimento del 27/07/09 – annullato con rinvio con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione del 12/09/2009 per difetto di motivazione in ordine all’attribuzione all’indagato di una “condotta di partecipazione effettiva e consapevole all’associazione mafiosa realizzata secondo quanto indica la contestazione cautelare, favorendo il reinvestimento dei capitali illeciti nel settore RAGIONE_SOCIALEa edilizia in supporto a tale COGNOME NOME“. L’ordinanza cautelare veniva in seguito riconfermata. Nel corso degli interrogatori resi al Pubblico ministero in data 12 ottobre e 17 novembre 2009, il COGNOME forniva chiarimenti in ordine al ruolo da lui concretamente svolto nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE ed ai suoi rapporti con gli altri soci. Con provvedimento del 22/07/2010, il Gip disponeva la sostituzione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per motivi di salute. All’esito di giudizio abbreviato, il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienz preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza del 13/12/2010, divenuta irrevocabile il 13/03/2012, assolveva l’imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non costituiva reato e ne disponeva l’immediata liberazione. Il giudizio assolutorio trovava ragione nel dubbio, espresso dal Giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, sulla consapevolezza in capo al COGNOME RAGIONE_SOCIALEa finalità RAGIONE_SOCIALEa citata società di sovvenzionare anche il gruppo di NOME COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli ricorre il difensore RAGIONE_SOCIALE‘istate che lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 cod. pen., nonché illogicità e mera apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
5. In data 21/08/2024, è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che, per conto del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2. La censura difensiva non coglie nel segno, non emergendo alcuna manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento impugnato. In linea generale, infatti, deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, COGNOME ed altri). A tali fini, inoltre, in relazione allo specifico comportament ritenuto dai giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione nella specie, è già stato più volte affermato che la condizione ostativa può essere integrata anche da frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fornisca adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo congrua giustificazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, condizioni che si sono sostanziate in atteggiamenti
idonei ad ingenerare nell’Autorità giudiziaria la convinzione RAGIONE_SOCIALE‘apparente illiceità RAGIONE_SOCIALEa condotta del ricorrente. Ha ricordato, invero, che la partecipazione del COGNOME all’anzidetto RAGIONE_SOCIALE camorristico veniva desunta dal ruolo che questi aveva ricoperto nella RAGIONE_SOCIALE, accertato mediante attività di intercettazione telefonica ed ambientale, che aveva consentito di verificare la reale composizione RAGIONE_SOCIALEa società, RAGIONE_SOCIALEa quale risultavano soci COGNOME NOME e COGNOME NOME ma in cui svolgeva il ruolo di socio di fatto NOME NOME, detto “NOME“, fratello del latitan NOME NOME che, proprio tramite costui, esercitava una diretta ingerenza nelle scelte RAGIONE_SOCIALE‘impresa nella conduzione dei rapporti commerciali. Le suindicate e decisive cointeressenze si sono poste, per il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, come fonte di una situazione di contiguità rispetto al reato plurisoggettivo contestato.
Fermo restando il profilo acclarato nella sentenza assolutoria e relativo all’oggettiva cooperazione con l’impresa RAGIONE_SOCIALE legata alla camorra, l’ordinanza impugnata ha evidenziato come la condotta del COGNOME sia stata connotata, quantomeno, da leggerezza e imprudenza, posto che lo stesso ha dichiarato di conoscere la reale appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘impresa a soggetti legati alla consorteria criminale (essendo altresì emersa la sua consapevolezza del legame di fratellanza tra il socio COGNOME NOME ed il fratello latitante NOME COGNOME). La Corte di appello ha inoltre sottolineato la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dall’indagato nell’interrogatorio di garanzia e, con motivazione non manifestamente illogica e corretta in punto di diritto, ha reputato tale condotta sinergica all’adozione e al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE ricorrente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME NOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processali riferibili alla fase di legittimità favore RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla sulle spese al ministero resistente. Così deciso il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente