Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44997 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con l’ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale in ordine al reato di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. 309/90 dal quale è stato definitivamente assolto.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.
Lamenta che la Corte territoriale abbia attribuito valore ostativo a circostanze escluse nel giudizio di merito, in quanto definite insufficienti per ritenere provata la condotta del COGNOME, con riferimento alle conversazioni in cui il COGNOME adotta linguaggio cifrato o criptico.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘interessato.
È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria, una misura restrittiva RAGIONE_SOCIALEa libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo
quale condizione ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva RAGIONE_SOCIALEa stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accídit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interess in campo.
Va inoltre considerato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, co valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 – dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, COGNOME ed altri, Rv. 20363801).
Da questo punto di vista, l’ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all’istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione.
La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del COGNOME, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente in maniera decisiva all’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Allo scopo sono stati valorizzati specifici comportamenti del COGNOME, non esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, consistiti nell’aver intrattenuto con il padre numerose conversazioni telefoniche nel corso RAGIONE_SOCIALEe quali si recava da Napoli a
Benevento per “andare a tagliare i capelli” ad un amico del padre; inoltre, durante le conversazioni egli aveva adottato un linguaggio cifrato o criptico, parlando clt “lampadine” o “plafoniere”, termini in nessun modo riferiti all’effettiva consegna dei beni indicati. Osserva la Corte distrettuale che nel successivo interrogatorio del COGNOME, egli aveva affermato che si era recato da Napoli a Benevento per tagliare i capelli ad una persona, peraltro non presente, insieme con il padre. Tale dichiarazione è stata logicamente ritenuta mendace, dal momento che in sede di cognizione è stato accertato che il riferimento al taglio dei capelli che padre e figlio avevano utilizzato nelle conversazioni intercettate costituiva utilizzo di linguaggio cifrato per occultare il riferimento ai beni illeciti oggetto RAGIONE_SOCIALEa consegna. In ta modo – osserva la Corte territoriale – l’istante ha indotto il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela a ritenere ragionevolmente, per quanto erroneamente, che se l’istante mentiva sul significato RAGIONE_SOCIALEe parole utilizzate nelle conversazioni intercettate, ciò dipendeva dal fatto che egli era consapevole che l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa consegna organizzata dal padre e da lui eseguita fosse costituita da beni illeciti, e che il mendacio costituiva uno strumento di difesa, nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa propria responsabilità.
Al riguardo, va richiamato l’insegnamento secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio RAGIONE_SOCIALE‘indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, Rv. 286587 – 01). Inoltre, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo, l’utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte RAGIONE_SOCIALE‘indagato ),di frasi in “codice”, effettivamente destinate a occultare un’attività illecita, anche se diversa da quella oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016 – dep. 2017, Rv. 268954 – 01).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali
Il ricorrente, quale parte soccombente, va anche condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, liquidate in mille euro.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processual nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, liquida in euro mille.
Così deciso il 19 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidepte