Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17880 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17880 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMERINUNCIANTE) nato a TARANTO il 19/02/1965
avverso l’ordinanza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/sentlte le conclusioni del PG GLYPH
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RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME in ordine all’ingiusta detenzione sofferta per i delitti di falsità ideologica in atto pu commessa dal pubblico ufficiale (capo 2 dell’imputazione), di concussione in concorso (capo 3), entrambi contestati con l’aggravante del metodo mafioso e di falsità ideologica per induzione (capo 28).
L’Appeso veniva attinto dalla misura cautelare nell’ambito del procedimento iscritto dalla Procura di Roma all’esito dell’inchiesta denominata “Orsa Maggiore”, denominazione che fa riferimento all’omonimo stabilimento balneare in località Ostia Lido e che riguardava, in particolare, l’illecito affidamento dello stabilime balneare ‘Orsa Maggiore’, già in carico al Cral dell’Ente Poste, alla soci denominata RAGIONE_SOCIALE, della quale l’Appeso, NOME COGNOME, appartenente all’omonimo clan mafioso, e NOME COGNOME, direttore dell’ufficio tecnico del municipio di Ostia, erano soci di fatto, mentre la moglie dell’odierno ricorrente, NOME COGNOME e NOME COGNOME altro coimputato, erano soci di diritto.
All’esito del giudizio di primo grado, l’Appeso veniva dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 2 (falsità ideologica) e 3 (riqualificato il reato di concussion forma tentata), ferma restando l’aggravante del metodo mafioso; veniva invece assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal delitto di cui al 28 (falsità ideologica per induzione). La Corte di appello, investita dell’impugnazion dell’istante, lo assolveva dal reato di cui al capo 3), ritenendo che non fosse provato il fatto tipico della concussione, nemmeno nella forma tentata; e dichiarava l’improcedibilità con riferimento al delitto sub 2), perché estinto per intervenuta prescrizione.
2. Il Giudice della riparazione, ai fini del diniego dell’invocato indennizzo, h evidenziato, con riguardo al capo 2), dichiarato prescritto, come anche l’Appeso unitamente allo COGNOME e al COGNOME nutrisse l’interesse ad appropriarsi de gestione dello stabilimento balneare “RAGIONE_SOCIALE” e, a tale fine, non ha esitato a condividere scopi ed interessi con un soggetto di elevatissima pericolosit criminale come NOME COGNOME , pur essendo egli un militare ed avendo quindi il dovere deontologico di non intrecciare rapporti, vieppiù di carattere poc trasparente, con pregiudicati. Per tale ragione, si legge nell’ordinanza impugnat l’Appeso ha preferito far figurare come socia la moglie. Rispetto alle altre d fattispecie, per le quali è intervenuta un’assoluzione di carattere dubitativ Giudice della riparazione ha reputato che l’istante abbia manifestato imperdonabile, grave e continua leggerezza ed imprudenza, per avere intrecciato, pur nella sua
qualità di appartenente alla Marina militare, rapporti di messa a disposizione e connivenza con un temibile criminale come NOME COGNOME evidenziando come lo stesso indagato, di fronte all’impossibilità di giustificare una simile frequentazi abbia tentato di descriverlo, durante l’interrogatorio di garanzia come un igno gentile accuditore di donne anziane.
Avverso l’ordinanza del Giudice della riparazione ha proposto ricorso il difensore dell’Appeso, fondandolo su due motivi:
3.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell’art. 314 cod. proc. pen., con riferimento alla insussistenza del dolo o della colpa grave, nonché manifest illogicità della motivazione relativamente alla macroscopica negligenza ed imprudenza ascritte all’istante. La condotta dell’Appeso era scevra da colpa; egl peraltro, si era attivato con solerzia ed impegno, sia durante la fase delle inda preliminari che nel dibattimento, affinché la sua estraneità ai fatti fosse acclar La Corte territoriale sarebbe incorsa in vizio di motivazione laddove, esaltand l’imprudenza dell’agire di un ufficiale della Marina militare in occasione della vicen di “RAGIONE_SOCIALE“, ha richiamato la condotta riferita alla vicenda relativa al canale dei Pescatori. Rispetto alla vicenda di “RAGIONE_SOCIALE“, la Corte territoriale, accostando all’istante la figura di NOME COGNOME avrebbe trascura le motivazioni della sentenza assolutoria la quale, con riguarda il capo 2 richiamava la circostanza per cui, al momento della detenzione cautelare, dalla sua applicazione sino alla revoca, NOME COGNOME non era stato ancora riconosciuto giudizialmente come appartenente ad alcun sodalizio criminale di stampo mafioso, trattandosi di fama e reputazione criminale attinte da mere voci correnti nel 2011 Non potrebbe pertanto muoversi al ricorrente alcun rimprovero di imprudenza o di spregiudicatezza, perché egli poteva non conoscere la reputazione criminale di COGNOME e non conosceva quello che giudizialmente sarebbe stato dichiarato solo dieci anni dopo sulla natura mafiosa del vincolo associativo degli appartenenti all’omonima famiglia. La conversazione ambientale cui l’ordinanza impugnata fa riferimento è inutilizzabile (perché captata in assenza di autorizzazione) anche sede di riparazione per ingiusta detenzione; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 314 cod. proc. pen., In relazione alla ritenuta ed incidentale dichiarazione di inammissibilità de richiesta per intervenuta prescrizione di uno dei reati che fondavano la misur cautelare, ossia il falso ideologico per induzione di cui al capo 2). Il difen sostiene che rispetto a detto capo 2), il Giudice della riparazione avrebbe dovu verificare la durata della pena in concreto applicata all’Appeso, con la sentenza primo grado, tenuto conto della declaratoria di illegittimità costituzionale oper dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 219 del 2008.
4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso s dichiarato inammissibile.
5. In data 17 gennaio 2025, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato…
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che in data 3 febbraio 2025, l’avv. NOME
COGNOME ha fatto pervenire rinuncia al ricorso della stessa sottoscritta in qual procuratore speciale dell’Appeso, nonché la relativa procura speciale.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
mille in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte ci (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale no partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legitti favore dell’Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibili del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi impugnazione proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di costituzione nei confronti del Ministero resistente.
Così deciso il 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente