Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47331 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47331 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORREALE NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/04/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rig la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME, sottoposto alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere, in ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzar data 10/11/2016 perché accusato del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
1.2. In ambito cautelare erano state evidenziate le risultanze RAGIONE_SOCIALE‘attività effettuata, da cui erano emersi i frequenti contatti e i solidi legami del NOME NOME COGNOME, nipote di NOME COGNOME, capo RAGIONE_SOCIALEa cosca COGNOME, a sua vo assoggettata alla cosca RAGIONE_SOCIALE.
1.3. CondanNOME in primo grado, con sentenza emessa dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienz preliminare di Catanzaro in data 18/12/2018, l’imputato veniva assolto dal contestato, per insussistenza del fatto, in data 15/11/2020 (sentenza di irrevocabile in data 01/04/2021).
Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro propone ricors difensore RAGIONE_SOCIALE‘istante che deduce violazione di legge per mancanza del dolo o colpa grave, nonché contraddittorietà rispetto alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di app Catanzaro la quale ha assolto l’imputato in ragione del fatto che egli non era ma presente nei delitti posti in essere dall’RAGIONE_SOCIALE e che le intercet suo carico non davano conto di una sua condotta partecipativa al sodalizio mafi Sottolinea, in particolare, come la pronuncia assolutoria abbia accolto i rilievi secondo cui i comportamenti del COGNOME trovavano spiegazione nel rapporto parentela intercorrente tra il predetto e gli altri soggetti appartenenti al COGNOME, non avendo egli mai avuto rapporti con gli altri sodali, risolvendosi i suoi unicamente all’interno RAGIONE_SOCIALEa compagine familiare. Anche con riguardo a conversazioni intercettate, unici elementi di rimprovero indiziario, la Corte di ha escluso qualsiasi responsabilità del ricorrente. Il difensore offre spi alternative RAGIONE_SOCIALEe condotte ritenute ostative dal Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rige ricorso.
Con memoria del 05/09/2024, il RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, ha chiesto che il r sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
ha reputato, unitamente agli altri elementi, idonea a dimostrare la consapev in capo al COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘attività illecita dei parenti.
In sostanza, il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha fatto buon governo RAGIONE_SOCIALEa cos giurisprudenza secondo cui “le frequentazioni ambigue con soggetti condannati medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo, anche nel caso in cui inter con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate da consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e assolutamente necessitate” (ex multis, Sez. 4, n. 29550 del 5.6.2019, COGNOME
Alfredo, Rv. 277475). Nel caso in esame, la Corte di appello non solo ha spiegat modo puntuale le ragioni RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘istante circa l’attività crimi prossimi congiunti, ma ha altresì chiarito come le condotte del richiedent potessero dirsi necessitate dal tautologico richiamo a ragioni familiari.
Si tratta di condotte di connivenza e contiguità, aventi effetto sinergico ris custodia cautelare subita dall’interessato, congruamente ritenute rilevanti dal di appello ai fini RAGIONE_SOCIALEa esclusione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, in quanto chiara espression di una condotta gravemente imprudente che, seppure non sufficiente ad integrare il r contestato, può considerarsi idonea ad ingenerare l’apparenza di un coinvolgim nell’attività criminosa, con sicuro rilevo ai fini RAGIONE_SOCIALEa esclusione RAGIONE_SOCIALEa riparazi
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resisten vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese proces nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che li complessivi euro 1.000,00.
Così deciso in data 8 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
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