Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47331 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47331 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il 16/12/1993
avverso l’ordinanza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rig la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di Correale, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzar data 10/11/2016 perché accusato del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
1.2. In ambito cautelare erano state evidenziate le risultanze dell’attività effettuata, da cui erano emersi i frequenti contatti e i solidi legami del Cor NOME COGNOME, nipote di NOME COGNOME, capo della cosca Tropea, a sua vo assoggettata alla cosca Trapasso.
1.3. Condannato in primo grado, con sentenza emessa dal Giudice dell’udienz preliminare di Catanzaro in data 18/12/2018, l’imputato veniva assolto dal contestato, per insussistenza del fatto, in data 15/11/2020 (sentenza di irrevocabile in data 01/04/2021).
Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro propone ricors difensore dell’istante che deduce violazione di legge per mancanza del dolo o colpa grave, nonché contraddittorietà rispetto alla sentenza della Corte di app Catanzaro la quale ha assolto l’imputato in ragione del fatto che egli non era ma presente nei delitti posti in essere dall’associazione Tropea e che le intercet suo carico non davano conto di una sua condotta partecipativa al sodalizio mafi Sottolinea, in particolare, come la pronuncia assolutoria abbia accolto i rilievi secondo cui i comportamenti del Correale trovavano spiegazione nel rapporto parentela intercorrente tra il predetto e gli altri soggetti appartenenti al Tropea, non avendo egli mai avuto rapporti con gli altri sodali, risolvendosi i suoi unicamente all’interno della compagine familiare. Anche con riguardo a conversazioni intercettate, unici elementi di rimprovero indiziario, la Corte di ha escluso qualsiasi responsabilità del ricorrente. Il difensore offre spi alternative delle condotte ritenute ostative dal Giudice della riparazione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rige ricorso.
Con memoria del 05/09/2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che il r sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
ha reputato, unitamente agli altri elementi, idonea a dimostrare la consapev in capo al Correale dell’attività illecita dei parenti.
In sostanza, il Giudice della riparazione ha fatto buon governo della cos giurisprudenza secondo cui “le frequentazioni ambigue con soggetti condannati medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo, anche nel caso in cui inter con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate da consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e assolutamente necessitate” (ex multis, Sez. 4, n. 29550 del 5.6.2019, COGNOME
NOME, Rv. 277475). Nel caso in esame, la Corte di appello non solo ha spiegat modo puntuale le ragioni della consapevolezza dell’istante circa l’attività crimi prossimi congiunti, ma ha altresì chiarito come le condotte del richiedent potessero dirsi necessitate dal tautologico richiamo a ragioni familiari.
Si tratta di condotte di connivenza e contiguità, aventi effetto sinergico ris custodia cautelare subita dall’interessato, congruamente ritenute rilevanti dal di appello ai fini della esclusione dell’indennizzo, in quanto chiara espression di una condotta gravemente imprudente che, seppure non sufficiente ad integrare il r contestato, può considerarsi idonea ad ingenerare l’apparenza di un coinvolgim nell’attività criminosa, con sicuro rilevo ai fini della esclusione della riparazi
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resisten vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che li complessivi euro 1.000,00.
Così deciso in data 8 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
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