Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3295 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3295 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lei formulata a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto dal reato di cui all’art. 73 d. P. R. 9-10-1990, n. 309.
La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente il giudice a quo ha ravvisato la colpa grave della ricorrente, in relazione all’installazione presso l’abitazione di quest’ultima di un impianto di videosorveglianza e di un segnalatore acustico, strumenti del tutto comuni ed utilizzati abitualmente per garantire la sicurezza delle persone e delle abitazioni. Il giudice a quo ha dunque ingiustificatamente ritenuto che si tratti di strumenti normalmente utilizzati da spacciatori per osservare chi si avvicina e per occultare le prove della detenzione illecita di droga, confondendo un potenziale indizio relativo al reato che si assumeva commesso, e che determinò l’emanazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, con un comportamento idoneo a integrare gli estremi della colpa grave.
Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui viz della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva “tenuta”, sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l’accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, COGNOME, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, COGNOME, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest’ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l’apprezzamento della logicità della
motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, COGNOME; Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, COGNOME; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, COGNOME).
2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che dagli accertamenti esperiti, e in particolare dai servizi di osservazione espletati dalla polizia giudiziaria, era emerso che nei pressi della palazzina dove abitavano la COGNOME e sua madre vi era un via-vai di tossicodipendenti, che, all’esito della perquisizione eseguita, avevano riferito di avere comperato le dosi di eroina trovate in loro possesso in una abitazione corrispondente a quella in uso all’instante e alla madre. All’esito dell’accesso nel predetto alloggio, i militari avevano riscontrato che nell’appartamento era installato un sofisticato sistema di videosorveglianza, con telecamere e segnalatori acustici, per identificare i soggetti che facevano ingresso nello stabile, al fine di eludere potenziali controlli di polizia. Que sistema di sorveglianza era peraltro integrato dall’attività di una sentinella posizionata nei pressi del portone di accesso dello stabile, che disponeva di un segnalatore acustico. Uno dei tossicodipendenti escussi aveva riconosciuto in fotografia la COGNOME quale cedente di una dose di eroina rinvenuta indosso all’acquirente. Nell’appartamento condiviso dalla COGNOME e dalla madre venne rinvenuto un cicalino elettrico collegato a quello trovato in possesso della sentinella. Nell’androne del palazzo vennero rinvenuti 42 grammi di cocaina, 350 di eroina, altri 16 di cocaina, 18 di eroina, 60 di eroina, 100 di eroina in pietra, 25 di eroina in pietra. Di qui la conclusione secondo cui la disponibilità di un sofisticato sistema di videosorveglianza e di un avvisatore acustico costituiva una macroscopica forma di imprudenza, perché idonea a generare nel giudice procedente la convinzione, sorretta dal constatato via-vai di tossicodipendenti fermati nei pressi del palazzo, che le due donne fossero stabilmente dedite allo spaccio, trattandosi di congegni normalmente utilizzati da spacciatori operanti nelle proprie abitazioni per osservare chi si avvicina e per eliminare eventualmente le prove della detenzione illecita di droga, in caso di intervento delle forze di polizia. Né varrebbe sostenere che l’abitazione era della madre, essendo la stessa condivisa dalla figlia ventinovenne. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’impianto argonnentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logic giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità
perciò insindacabili in questa sede. Da tale apparato argomentativo discende la conclusione, senz’altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono
ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l’imputato ha creato l’apparenza della piena partecipazione
all’attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. Tale conclusione è perfettamente in linea con il
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è
. in gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga
essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d’intervento
dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De
NOME, Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034).
Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione,
appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell’Autorità procedente la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causaeffetto (Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, COGNOME; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro).
Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 2 / 1/10/2022.