Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30048 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30048 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Palermo rigettava l’istanza di riparazione presentata da COGNOME NOME per la dedotta ing detenzione sofferta dal 17 settembre 2018 al 10 ottobre 2019 (custodia cautelar carcere) e fino al 27 maggio 2020 ( nella forma degli arresti domiciliari) per i di cui all’art. 73, comma 1, DPR 309/1990 dal quale era stato assolto dalla d’appello di Palermo con sentenza del 27 maggio 2020, divenuta irrevocabile.
In detta ordinanza la Corte territoriale riteneva che il richiedente avesse proprio comportamento e atteggiamento gravemente colposo, concorso a dare causa alla custodia cautelare e ravvisava, pertanto, grave colpa ostativa al riconosc dell’indennizzo di cui all’art.314 cod.proc.pen.
Il giudice della riparazione valorizzava, ai fini della esclusione dell’indenni elementi indicativi di un agire gravemente imprudente del COGNOME, che era s arrestato all’interno di un appartamento utilizzato per il deposit confezionamento di sostanza stupefacente insieme ad altri soggetti che si trovav riuniti in prossimità di un tavolo ove era poggiata la sostanza stupefacente e d materiale per il confezionamento.
Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore del COGNOME violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpa grave os al riconoscimento del richiesto indennizzo ed al mantenimento della detenzione.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (S.U., 26 giugno 200 n.34559, Rv.222263) la nozione di colpa grave di cui all’art.314, comma 1, c. ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macro negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o nor disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile r di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozio mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale rigua secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esami la condotta (sia extra processuale che processuale) tenuta dal richiedente sia
che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazion (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seg nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’au procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, luogo alla detenzione con rapporto di “causa ed effetto”.
Tanto premesso si rileva che i motivi di ricorso fanno leva esclusivamente percorso motivazionale della sentenza assolutoria, secondo parametri ben diversi quelli che – come sopra ricordato – fondano il giudizio di riparazione.Orben ossequio alla regola di giudizio illustrata, gli elementi indizianti che hanno all’adozione ed al mantenimento delle misure non sono stati ritenuti sufficien una pronuncia di condanna, ma la Corte territoriale li ha ben valorizzati ai f diniego del richiesto indennizzo. In particolare l’impugnata ordinanza ha evidenz come il NOME non solo era stato sorpreso all’interno dell’appartamento ov custodita e confezionata la droga, ma che già–già in precedenza era stato tro dalle forze dell’ordine nel medesimo appartamento, già in uso a tale COGNOME NOME, arrestati per detenzione di cocaina, cercando, quell’occasione, di sfuggire agli inquirenti e per di più dichiarando di spacciare” nel quartiere dello Sperone.
3.1. Orbene, è certamente da ritenere gravemente colposo il comportament imprudente o negligente che, valutato con il parametro dell’id quod plerumq accidit, “sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso int dell’autorità giudiziaria a tutela della sicurezza collettiva” e renda prevedibil se non voluto, l’intervento dell’autorità giudiziaria. Alla stregua di tale impo va ribadita l’incidenza causale delle “frequentazioni ambigue” – ossia quelle prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità – le q quando sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coin in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colp idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez.4, 14 gennaio 2014 n.12 Rv.256610; Sez.3, 24 settembre 2014 n.39199, Rv.260397; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv, 274498; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito Rv. 277475 – 01 ). Tanto vale a configurare in capo al ricorrente la sussistenza colpa grave ostativa alla concessione dell’indennizzo, in conformità ai para giurisprudenziali richiamati.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Segue per legg condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somm ulteriore in favore della cassa delle ammende non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 aprile 2024
Il Cbnsiglier estensore
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Il redente