Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39142 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 21/03/2023 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 21 marzo 2023 la Corte di appello di Roma, decidendo in seguito a rinvio della Corte di cassazione, Sezione Quarta, con sentenza n. 29973 del 13 gennaio 2022, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione.
Ricorre per cassazione l’imputato eccependo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Espone che era stato assolto dall’accusa di rapina in concorso per non aver commesso il fatto, perché la vittima che, nella fase delle indagini, lo aveva riconosciuto, in dibattimento, non era stata in grado di confermare il riconoscimento. Ricorda che la Sezione Quarta aveva annullato la prima ordinanza di rigetto dell’istanza di riparazione perché i Giudici avevano valorizzato a suo
danno la condotta tenuta durante il fermo, non sinergicamente collegata alla rapina, bensì a garantirsi l’impunità rispetto al reato di ricettazione del motorino Lamenta quindi che l’ordinanza non era rispettosa dell’ordine impartito dal giudice rescindente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato.
NOME è stato sottoposto a fermo e a custodia cautelare perché indiziato del delitto degli art. 110, 112, n. 4, 628, terzo comma, n. 1, 2, 3-bis, cod. pen. consistente nella rapina in casa della vittima ed è stato assolto perché questa, che l’aveva riconosciuto con certezza nella fase delle indagini preliminari, non l’aveva poi riconosciuto in dibattimento.
La Corte di appello, dopo aver enunciato una serie di fatti inconferenti rispetto alla presente decisione, quali i precedenti penali e la ricettazione del motorino utilizzato, ha poi fondato la sua decisione sul fatto che l’indagato avesse reso dichiarazioni mendaci e sul fatto che la reazione di fuga e resistenza a pubblico ufficiale alla vista degli agenti era stata sproporzionata rispetto a semplice reato di ricettazione.
Con riferimento al primo profilo, va ribadito che il mendacio non è equiparabile al silenzio che costituisce il legittimo esercizio del diritto di dif dopo le modifiche introdotte al primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen. Infatti, il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (tra le p recenti, Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Nel caso in esame, COGNOME aveva reso una versione del tutto inverosimile e falsa, perché aveva affermato che quel giorno si era mosso dal campo rom insieme ad altro soggetto, si era recato al ristorante cinese e poi all’internet point fino alle 17 o 17,30, avev preso l’autobus ed era arrivato davanti a un bar dove aveva trovato un motorino con la chiave inserita, aveva preso il motorino e si era spostato in INDIRIZZO de’ Fiori dove era stato fermato verso le 18 o 18,30. Invece, dal verbale di fermo è emerso che la rapina era stata denunciata come commessa alle ore 18 o 18,30 e il prevenuto era stato fermato a INDIRIZZO alle 19,45. Pertanto, correttamente l’alibi dell’internet point non è stato esplorato, perché l’accesso non era incompatibile con la rapina in casa della vittima. La decisione della Corte
territoriale, che ha valorizzato la parte dell’ordinanza di custodia cautelare i carcere in cui il G.i.p. aveva spiegato l’inverosimiglianza della ricostruzione difensiva, è dunque rispettosa della statuizione del giudice rescindente ed in linea con la giurisprudenza di legittimità sulla rilevanza del mendacio ai fini de riconoscimento del diritto all’equa riparazione.
Con riferimento al secondo profilo, non può reputarsi manifestamente illogica o contraddittoria la considerazione della Corte territoriale secondo cui l reazione avuta dal ricorrente alla vista degli agenti era stata del tutt sproporzionata, perché la fuga e la resistenza a pubblico ufficiale effettivamente potevano contribuire alla creazione dell’apparenza di responsabilità del ben più grave reato di rapina e non di quello di ricettazione.
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 5 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente