Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42961 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
letta la memoria difensiva RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di COGNOME NOME in relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, nella forma degli arresti domiciliari, subita dal 5/07/2022 al 1/07/2023 in relazione a un procedimento nel quale era indagata per il reato previsto dall’art. 416, commi 1, 2 e 3, cod. pen. quale partecipe di un’associazione, capeggiata e promossa dal figlio COGNOME NOME, destinata a commettere una serie indeterminata di reati di esercizio abusivo di attività finanziaria, usura, estorsione e interposizione fittizia ex art. 512 bis cod. pen.
La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto vantato esaminando l’informativa finale, denominata “affari di famiglia”, con la quale è stato ricostruito lo scenario indiziario raccolt dagli operanti nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto gravemente negligente l’avere la COGNOME aiutato il figlio, insieme al padre di quest’ultimo, COGNOME NOMENOME e all’attuale compagno, COGNOME NOMENOME nel recupero di somme frutto dei delitti di usura e di esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE‘attività finanziaria; la COGNOME gestiva attivamente gli affa economici del figlio, il quale si era trasferito a Tenerife quando era venuto a conoscenza di indagini che coinvolgevano vittime di usura a lui note, e aveva il compito di recuperare i ratei dei prestiti usurari erogati dal figlio (in dettaglio, profitti RAGIONE_SOCIALE‘attività presso la quale prestava servizio il parrucchiere COGNOME NOME, una RAGIONE_SOCIALEe vittime di usura) per poi trasferire il denaro in Spagna. La ricorrente controllava l’andamento degli affari RAGIONE_SOCIALE‘esercizio, monitorandone i flussi di clienti e quindi la congruità degli incassi. La Corte ha valorizzato anche il fatto che la COGNOME, al fine di assolvere tali compiti, si sia avvalsa e si s avvantaggiata RAGIONE_SOCIALEa sua carica di cancelliere in servizio presso gli uffici RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Roma, oltreché l’esistenza di costanti e continui rapporti con gli altri indagati nella vicenda e l’assenza di volontà di discostarsi dai propositi illeciti del figlio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando l’ordinanza con unico, articolato, motivo, per erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. I principi invocati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non sono applicabili al caso in esame in quanto la COGNOME non ha posto in essere atti di sviamento RAGIONE_SOCIALEe indagini né realizzato condotte “del tutto fuori RAGIONE_SOCIALEa legalità”, come attesta la sentenza di assoluzione, che ha escluso il coinvolgimento RAGIONE_SOCIALEa
ricorrente in fatti di rilevanza penale. L’istante si è limitata a intervenire p recuperare gli emolumenti lecitamente derivanti al figlio da un’attività commerciale, veicolandoli all’estero al legittimo beneficiario. La Corte ha ricondotto l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare a un momento successivo alla sua concreta applicazione in quanto la prima versione difensiva è stata rassegnata in sede di interrogatorio di garanzia, pur avendo l’indagata offerto la sua disponibilità ad essere sentita per consentire all’ufficio di esaminare la sua posizione e di ottenere una chiave di lettura del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘intercettazioni, che ne avrebbe comportato una diversa interpretazione. La sentenza irrevocabile di assoluzione ha statuito chiaramente che l’unico concreto interessamento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME è stato limitato al recupero degli incassi del RAGIONE_SOCIALE Style, attività al di fuori del perimetro RAGIONE_SOCIALEe indagini e non oggetto di contestazione. Non corrisponde alle emergenze istruttorie che la COGNOME si sia avvalsa e avvantaggiata RAGIONE_SOCIALEa sua carica di cancelliere, attribuitale genericamente da terzi. La sentenza ha ricostruito i rapporti sporadici RAGIONE_SOCIALEa donna con il figlio e con COGNOME NOME, limitati al recupero RAGIONE_SOCIALEe somme derivanti dal negozio di parrucchiere, non potendosi interpretare come assenza di volontà di discostarsi dai propositi illeciti del figlio il non averne ignorato le richieste di ausilio ne gestione di un’attività ritenuta lecita. I rapporti con il COGNOME sono giustificati dal rapporto sentimentale e la Corte ha pretermesso l’inesistenza di rapporti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente con altri presunti sodali. La sentenza assolutoria ha concluso per l’assenza di qualsiasi contributo RAGIONE_SOCIALEa donna alle attività del sodalizio, operando una opportuna distinzione tra le condotte lecite e quelle anche soltanto presuntivamente illecite, alle quali la ricorrente era certamente estranea. La Corte ha travisato il fatto indicando la vicenda “COGNOMEi” come esemplificativa RAGIONE_SOCIALEa condotta colposa RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, posto che, come affermato dalla sentenza, quest’ultima ha intrattenuto con il COGNOMEi, presunta vittima del giogo usurario del figlio, rapporti unicamente correlati alla gestione del RAGIONE_SOCIALE Style. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia respinto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso inerisce, per diversi profili, al medesimo spunto critico del rapporto tra poteri cognitivi del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione e sentenza assolutoria emessa nel giudizio di cognizione.
Si tratta di ricorso fondato. Il principio che deve essere applicato nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione impone di valutare, ove riconducibili a dolo o colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘istante, i comportamenti antecedenti l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare a condizione che non siano stati espressamente esclusi nella loro consistenza fattuale all’esito del giudizio di cognizione. Nel caso in esame la Corte territoriale si è limitata a ripercorrere, secondo quanto espressamente indicato dalla stessa Corte di appello, lo scenario indiziario raccolto dagli operanti nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari. Difetta nel provvedimento impugnato qualsivoglia raffronto tra tali elementi e la sentenza assolutoria.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione si sono concentrati esclusivamente sulla valenza indiziaria degli elementi a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, sottraendosi all’obbligo di valutare sulla base di quali elementi potesse ritenersi sussistente una condotta ostativa all’indennizzo, non esclusa dalla sentenza assolutoria.
Nell’ordinanza impugnata si è erroneamente impostata la motivazione indicando come punto focale aspetti del fatto che sono di esclusiva pertinenza del giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale, sostanzialmente ignorando il dovuto confronto con l’esito assolutorio, laddove nel ricorso è riscontrabile un riferimento a passi RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria dai quali si evince che la condotta presa in esame come ostativa dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione è stata esclusa dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale. Si è, infatti, ripetutamente affermato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l’esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione. Per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, si deve valutare il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, ma a condizione che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero non siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione.
Per tali ragioni il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, che provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese inerenti al presente giudizio di legittimità.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti del giudizio di legittimità.
Così deciso il 13 novembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente