Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30573 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30573 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il 07/02/1973
avverso l’ordinanza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, nella persona di NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli h rigettato la domanda, avanzata da NOME COGNOME di riparazione per l’ingi detenzione patita in relazione ai delitti di cui agli artt. 10 e 14 legge 14 1974, n. 497 e 23 legge 18 aprile 1975, n. 110.
1.1. La vicenda all’origine del provvedimento cautelare può essere cos riassunta. Unitamente al fratello NOME, il ricorrente gestiva un’officina meccan attigua alla quale vi era un locale-box, nella immediata disponibilità dei due, i si rinvenivano due armi clandestine con il relativo munizionamento; proiett compatibili con le armi sequestrate nel magazzino erano altresì trovate nell’armad in uso all’istante nella casa dei genitori in cui viveva.
In data 13 marzo 2019, all’esito di giudizio ordinario, il Tribunale di Napo assolveva l’imputato dai reati ascrittigli per non aver commesso il fa disponendone l’immediata liberazione (sentenza divenuta irrevocabile il 28 giugn 2019). L’esito assolutorio (che aveva riguardato anche il fratello NOME) trov essenzialmente ragione nel rilievo della disponibilità non esclusiva in capo all’is (e al fratello) del locale in cui furono rinvenute le armi. Il Tribunale, invero valorizzato le dichiarazioni testimoniali a discarico, nonché quelle dell’ag operante al momento del sequestro, per le quali “chiunque abitasse nel parco potev lasciare lì una carrozzina o un televisore rotto”, sicché non poteva dirsi inte una situazione di disponibilità in qualsiasi momento delle armi, altresì conside che entrambi gli imputati, in sede di esame, avevano concordemente dichiarato di non essere a conoscenza delle armi rinvenute nel locale attiguo all’officina, inte al padre NOME, della quale asserivano avere la gestione il solo Anto ribadendo che si trattava di un luogo aperto a chiunque volesse lasciare in depos attrezzi dismessi e non più utilizzati.
Il Giudice della riparazione ha ravvisato in capo all’istante la colpa gra per avere tenuto una condotta macroscopicamente imprudente. Richiamando il contenuto del verbale di arresto, ampiamente valorizzato sia dal Giudice del cautela che dal Tribunale del riesame, ha osservato come risultasse del tu evidente che il locale-box, nel quale furono rinvenute le armi e le munizioni, essendo intestato a NOME COGNOME fosse nella disponibilità diretta ed imme dei figli NOME ed NOME che lo utilizzavano abitualmente quale luogo di custodi dei pezzi di motore nonché del materiale di risulta della lavorazione meccanica automobili. L’ordinanza impugnata osserva che si tratta di un dato incontrovertibi
non smentito dalla ricostruzione del fatto contenuta nella motivazione del giudica penale assolutorio, il quale, anzi, aveva positivamente asseverato la riconducibi certa – sia pure non in via esclusiva – dell’officina e dell’annesso deposito ai Vitiello. Dovendosi anche tener conto della circostanza, emersa in fase cautelar non smentita dalla sentenza assolutoria, secondo cui, sin dalla prima analis quanto rinvenuto, era risultato che parte del munizionamento rinvenuto press l’abitazione di NOME COGNOME era pertinente alle due armi da sparo reperit locale- box. La Corte territoriale ha pertanto ritenuto che la disponibilità, dir immediata, di un deposito in cui, unitamente agli oggetti correlati alle esigenze lavoro dei fratelli COGNOME, erano occultate armi e munizioni e la man predisposizione delle più elementari cautele a tutela della proprietà privata, las alla mercé di qualsivoglia malintenzionato, costituiscano altrettanti indicatori sebbene ritenuti insufficienti a fondare un giudizio di penale responsabil integrano un profilo di colpa grave extraprocessuale, ostativo all’invoc riparazione. Oltre alla descritta condotta extra processuale, il Giudice riparazione ha ritenuto che NOME COGNOME abbia posto in essere una condot processuale dolosa, sinergicamente concorrente a determinare l’applicazione dell custodia cautelare, consistita nell’avere mentito in sede di interrogatorio di gar quando aveva affermato di non lavorare insieme al fratello nell’officina meccanic mentre era risultato – in specie, dal verbale di arresto del 12 ottobre 2018 dava atto delle dichiarazioni dallo stesso rese ai Carabinieri – che l’odierno i coadiuvasse il fratello nell’attività di meccanico – dato non smentito dal giud assolutorio -, attività che prevedeva anche l’utilizzo dell’attiguo locale.
3. Avverso l’ordinanza del Giudice della riparazione ha proposto ricorso i difensore dell’istante, affidandolo ad un unico, articolato motivo, con cui ded erronea applicazione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazion La Corte distrettuale, si sostiene, ha erroneamente fondato la propria decisione un’asserzione apodittica secondo cui l’istante, dopo aver reso delle dichiaraz spontanee alla polizia giudiziaria, ha dolosamente mentito in sede di interrogat di garanzia. Il riscontro del mendacio sarebbe rappresentato dalle presun dichiarazioni rese dal COGNOME alla p.g. e riportate nel verbale di arresto da emergerebbe che l’uomo lavorava nell’officina meccanica del fratello. La difes sottolinea che l’istante non aveva firmato il verbale di arresto e si era rifi firmare quello di perquisizione, conseguendone che le dichiarazioni da lui rese n erano spontanee (in violazione del disposto di cui all’art. 350, comma 7, cod. p pen.). Esse, pertanto, non sarebbero utilizzabili ai fini del diniego dell’ist ingiusta detenzione. La difesa lamenta che il Giudice della riparazione non abb dato rilievo alle dichiarazioni dei testi della difesa che il Giudice della cogn
aveva valorizzato: il Tribunale aveva infatti chiarito che il locale – box era ap che i fratelli avevano l’autorizzazione di NOME COGNOME (unico proprietari accedervi per depositare ogni sorta di bene. La motivazione sul punto sarebb illogica e contraddittoria perché, pur riconoscendo in premessa che il locale er proprietà esclusiva di NOME COGNOME, ha concluso addebitando ai figli la col aver omesso di predisporre le cautele richiamate nell’ordinanza impugnata il c onere incombeva sul proprietario.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso dichiarato inammissibile.
In data 31 gennaio 2025, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso; in subordine, di rigettarlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di cui si dirà.
Il Giudice della riparazione ha ritenuto ostativa all’invocato indennizz una duplice condotta: una condotta processuale reputata dolosa, per aver l’indagato dolosamente mentito al giudice in sede di interrogatorio di garanz allorché aveva affermato, contrariamente al vero, di non lavorare insieme al frate nell’officina meccanica di INDIRIZZO ed una condotta extraprocessuale reput gravemente colposa, consistita nell’aver omesso qualsivoglia forma di cautela e protezione del locale-box rimesso dal proprietario, il defunto padre NOME, ne disponibilità dei figli NOME e NOME e di cui essi si servivano quotidianame nell’espletamento della loro attività. In relazione al mendacio, il difensore evid che l’indagato si rifiutò di sottoscrivere il verbale di arresto che conten dichiarazione spontanea dallo stesso resa ai Carabinieri – secondo la quale egli impiegato con il fratello NOME presso l’officina meccanica attigua al lo interessato dalla presenza delle armi clandestine -, affermando che t dichiarazione non era stata rilasciata spontaneamente ed era pertanto inutilizzab nel presente giudizio di riparazione. Il tema sollevato dalla difesa è tu irrilevante perché superato dalle dichiarazioni dibattimentali, in particolare testimonianza resa dal Maresciallo COGNOME, alla quale fa riferimento l’ordinan impugnata. La Corte di appello ricorda come la disponibilità in capo ad entrambi fratelli COGNOME del locale magazzino in cui erano custodite le armi costituisca un incontrovertibile non smentito dalla ricostruzione del fatto contenuta ne motivazione del giudicato assolutorio.
Ciò detto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicaz dell’insegnamento di questa Corte di legittimità a mente del quale, in t di riparazione per l’ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell’art cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n 188, il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rileva rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivo rilevante ai fini dell’accertamento del dolo o della colpa grave ostat riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazio situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serb nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587; Sez. n. 3755 del 20/01/2022, NOME COGNOME, Rv. 282581). Nel caso di specie, i Giudice della riparazione ha dato adeguatamente conto della ragione per la quale convincimento erroneo del giudice è stato ulteriormente rafforzato dal mendacio reso da NOME COGNOME in sede di interrogatorio di garanzia: invero falsame affermando di non lavorare con il fratello nell’officina, l’indagato «ha confermato giudice della cautela il convincimento che tale menzogna fosse una strategia difesa materiale del COGNOME, intesa tentare di scagionarsi dall’accusa di con nella detenzione delle armi rinvenute nel locale box (di cui anche lui disponeva)»
Quanto al profilo relativo alla colpa extraprocessuale, individuata dal Giudi della riparazione nel non avere predisposto cautele rispetto all’accesso da part terzi estranei nel locale in questione, il Collegio, pur rilevando l’infonda dell’affermazione del ricorrente che fa corrispondere alla mancanza della titolar del locale in capo ai fratelli COGNOME l’assenza di qualsivoglia loro obbligo, in utilizzatori, di custodia dello stesso, rileva che il ravvisato vizio motivazionale nel non avere la Corte territoriale motivato in merito alla pretesa regola prudenz non osservata dall’istante, non avendo essa descritto i presupposti di fatto d sarebbe derivata la necessità di adottare cautele perché il locale non fosse utili da altri per scopi illeciti. Il generico rimprovero di non avere vietato ad altri l al locale non può, pertanto, in sé e per sé, rappresentare un profilo di extraprocessuale ostativo alla richiesta riparazione, proprio in quanto la colpa concretarsi nella violazione di una regola cautelare generica o specifica, preesist al momento della condotta tenuta.
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui viene altresì demandata regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le part
per questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pres ente