Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44645 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44645 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN ‘FATTO
1.Con ordinanza in data 7.12.2022, la Corte di appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale dal medesimo subita in quanto sottoposto alla custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di partecipazione all’associazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e segnatamente per aver costituito il punto di riferimento mafioso nel commercio degli stupefacenti nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa famiglia RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Secondo l’ipotesi accusatoria, lo stesso si sarebbe incontrato con altri esponenti mafiosi (quali COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME) al fine di trattare gli affari illeciti mettendo a disposizione per tali incontri la trattoria “RAGIONE_SOCIALE“, da lui gestita, svolgendo l’attività di mediatore per la composizione di contrasti tra privati quale esponente di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (quale quello insorto tra COGNOME NOME e COGNOME NOME).
Quanto al merito, con sentenza del 3.12.2020, all’esito di giudizio abbreviato, il COGNOME era stato assolto per insussistenza del fatto, ritenendosi del tutto assente la prova del ruolo di partecipe che’ secondo l’accusa, avrebbe avuto all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta ordinanza COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con unico articolato motivo, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125, comma 3, c:od.proc.pen., 292, 192, comma 2 e 3, e 314 e ss. cod.proc.pen. relativamente all’art. 416 cod.pen Si assume che l’ordinanza impugnata merita censura in quanto il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha compiuto una GLYPH rivalutazione distorta e travisata del comportamento assunto dal COGNOME, malgrado sia stata esclusa la responsabilità penale del medesimo in ordine alle accuse originariamente contestate. Inoltre l’ordinanza impugnata non indica quale sarebbe l’effettivo elemento ostativo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é manifestamente infondato.
Ed invero la Corte territoriale, dopo aver ripercorso gli argomenti espressi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela a fondamento RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria circa l’inserimento di NOME COGNOME nell’associazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha evidenziato che tali elementi fattuali non sono stati smentiti nella sentenza assolutoria.
In particolare dall’attività di intercettazione emergeva che il COGNOME operava nel settore degli stupefacenti, che aveva messo a disposizione i locali RAGIONE_SOCIALEa propria trattoria, denominata “RAGIONE_SOCIALE‘, da lui gestita, previa bonifica dei luoghi, per gli incontri, almeno quattro, degli associati di indiscusso rango quali COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME e che intratteneva plurimi contatti con il COGNOME interloquendo con questo di questioni riguardanti altri soggetti.
Inoltre lo stesso mostrava di essere a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa struttura gerarchica RAGIONE_SOCIALE‘associazione e dei ruoli rivestiti dagli associati ed era intervenuto come mediatore per risolvere una questione riguardante un debito tra COGNOME NOME e COGNOME NOME che aveva visto l’interessamento di diversi soggetti di rango mafioso.
Ebbene il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto che tali condotte, pur se ritenute insufficienti dal giudice di merito a fondare la contestata partecipazione al sodalizio criminoso, ritenendosi al più manifestazione di una “contiguità compiacente”, abbiano concorso ad esplicare efficacia sinergica nell’instaurazione e nel mantenimento RAGIONE_SOCIALEa detenzione.
L’ordinanza risulta pienamente rispettosa di quell’orientamento interpretativo RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità secondo il quale la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO); nella maggior parte dei casi, si trattava pertro di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in c:ui gli intrecci, gl interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo.
Dall’esame RAGIONE_SOCIALEe pronunce in cui il principio è stato affermato può, comunque, desumersi che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite sia
condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, se e in quanto (secondo il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) sia da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di det frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l’incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, COGNOME, Rv, 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, COGNOME, Rv. 22098401).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; ed inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Il Collegio ritiene, conformemente al dictum di Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame; vedasi anche Sez. U, n. 34559 dei 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264) che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa genericità RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Nulla sulle spese al RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso il 12.10.2023