Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1852 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso Proposto da:
COGNOME NOME NOME a GUARDAVALLE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette serle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione , avanzata da COGNOME NOME, in riferimento alla custodia cautelare sofferta in forza d ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro perché indiziato del reato di cui agli artt. 416-bis cod pen. (capo 1) e dei delitti di cui agli artt. 629, commi 1 e 2, cod. pen., in forma consumata e tentata (capi 7 e 8).
1.2. Con provvedimento del 01/04/2014, la Corte di cassazmone annullava con rinvio l’ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l’istanza di riesame dell’indagato, precisando, tra l’altro, che il collegio non si adeguatamente confrontato con la corposa attività di indagine difensiva espletata e prodotta. Con ordinanza del 02/10/2014, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, annullava l’ordinanza cautelare limitatamente al capo 1) e confermava invece la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui al capo 8). Con sentenza del 24/03/2015, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro assolveva il COGNOME da tutti i reati a l ascritti: quanto al capo 1), per non aver commesso il fatto; quanto ai capi 7) e 8), perché il fatto non sussiste. Ne disponeva pertanto l’immediata scarcerazione. Con sentenza del 22/03/2017, divenuta irrevocabile in data 17/10/2017, la Corte di assise di appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto dalla Procura di Catanzaro e confermava l’assoluzione del COGNOME da tutti i reati contestati.
Il Giudice della riparazione ha escluso l’invocato indennizzo, rilevando che il ricorrente, assolto dai reati contestati, aveva comunque, posto in esser una condotta che integrava certamente la colpa grave ostativa alla riparazione, avendo contribuito a formare nelle autorità inquirenti i convincimento di una situazione che imponeva l’adozione della misura coercitiva. Lo stesso, infatti, aveva mantenuto frequentazioni e contatti con soggetti appartenenti alla cosca ed aveva tenuto comportamenti aggressivi nei confronti di NOME COGNOME, persona offesa del reato di cui all’art. 62 cod. pen., in relazione al quale era stata mantenuta la disposta cautela, e ne confronti dei militari del RAGIONE_SOCIALE Guardavalle.
Avverso l’ordinanza del Giudice della nparazione ricorre il difensore dell’istante che deduce inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 125, 314, 315, 546 cod. proc. pen. e dell’art. 5 CEDU; nonché mancanza,
contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 314 315 cod. proc. pen.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricors sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La Corte territoriale ha correttamente esamiNOME la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall’interessato. È noto, infatti, che materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una misu restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo qua condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’idquodplerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abb dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o c:olpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi d reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in Corte di Cassazione – copia non ufficiale
presenza di errore dell’Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito ne processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positi che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, COGNOME ed altri).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presi