Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19091 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19091 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 475/2025
NOME COGNOME
CC – 08/05/2025
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cetraro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/11/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro;
letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con il favore RAGIONE_SOCIALEe spese;
Con ordinanza del 25 novembre 2024, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare dal 16 settembre 2002 – data in cui veniva tratto in arresto – al 29 marzo 2003 – data in cui veniva rimesso in libertˆ, per poi essere assolto con sentenza del Tribunale di Catanzaro del 20 marzo 2019 (irrev. 5 luglio 2019).
La misura cautelare nei confronti del COGNOME fu disposta in quanto gravemente indiziato del reato di cui allÕart. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
1.1. Più in particolare, lÕimpugnata ordinanza ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che nel giudizio di cognizione, pur conclusosi con pronuncia assolutoria, non sono stati smentiti i rapporti illeciti con NOME COGNOME, soggetto implicato nel traffico di sostanze stupefacenti, con il quale il ricorrente aveva intrattenuto conversazioni dal tenore criptico, il cui contenuto rimandava allÕacquisto, da parte del COGNOME, di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente.
Tali conversazioni venivano a saldarsi, sul piano dimostrativo, con le dichiarazioni del COGNOME, che lo stesso Tribunale di Catanzaro ha ritenuto attendibili.
Avverso lÕordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale processuale e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALEÕart. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen..
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, si osserva, sono incorsi in errore nel ritenere gravemente colposa la condotta del ricorrente, valorizzando RAGIONE_SOCIALEe mere congetture, senza considerare lÕesito assolutorio.
Inoltre, le condotte valorizzate dalla Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione al fine di escludere lÕindennizzo non furono contestate al COGNOME.
Ancora, il ricorrente lamenta che dall’esame RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata non è possibile nemmeno individuare i comportamenti a lui attribuibili, men che meno qualificarli come espressione di macroscopica negligenza o imprudenza.
Infine, in capo al ricorrente mancava la consapevolezza che altri fossero dediti ad attivitˆ illecite costituenti reato.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il ricorso è inammissibile.
Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno lÕautoritˆ giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare.
In tal modo la connotazione solidaristica RAGIONE_SOCIALE‘istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilitˆ gravante su tutti i consociati.
2.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali rispetto al giudice penale.
Ci˜ in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203638 Ð 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 Ð 01).
La valutazione deve essere effettuata , e ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autoritˆ procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Tali comportamenti possono essere, come detto, di tipo extra-processuale (ad es., grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione, violazione di legge o regolamenti) o processuale (ad es., autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi).
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, quindi, non pu˜ ritenere provati fatti che non sono stati considerati tali dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250385 Ð 01).
Nel rispetto di tali limiti, pertanto, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione rimane libero di valutare autonomamente i fatti giˆ giudicati.
2.2. Nel caso in esame la Corte distrettuale si è attenuta a tali principi avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme applicabili, che il comportamento del COGNOME aveva contribuito ad ingenerare la rappresentazione di una condotta illecita, che ha concorso nel causare la detenzione ingiustamente sofferta.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, in maniera tuttÕaltro che illogica, ed in forza RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni utilizzate nel giudizio sulla imputazione, hanno messo in evidenza come tra il NOME ed il COGNOME (entrambe effettivamente coinvolti in un traffico di stupefacenti) fossero state intercettate una serie di conversazioni criptiche, con frasi tronche, prive di riferimenti specifici, e comunque non compiutamente decifrabili secondo il loro tenore letterale.
Contrariamente a quanto si afferma in ricorso (pp. 5 e 6), dalla reiterazione dei contatti e dal loro tenore, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha tratto argomenti per ritenere la piena consapevolezza del COGNOME circa il coinvolgimento del COGNOME nei traffici per cui è stato poi condannato.
Conversazioni del medesimo tenore furono intercettate tra il COGNOME ed un altro sodale, NOME COGNOME (p. 4 ordinanza ricorsa).
Tenuto conto del fatto che il Tribunale di Catanzaro non ha negato la materialitˆ dei fatti, ma ha ritenuto che non costituissero prova sufficiente RAGIONE_SOCIALEa condotta partecipativa, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione li hanno quindi autonomamente valutati con giudizio , ritenendo che tali frequentazioni, ed i connessi dialoghi, hanno concorso a dar causa alla detenzione patita, poichŽ tali da denotare (quantomeno) grave imprudenza, e perci˜ ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo.
Hanno quindi ritenuto, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, che il carattere criptico del linguaggio utilizzato, indice RAGIONE_SOCIALEÕoggetto illecito RAGIONE_SOCIALEe conversazioni, abbia (quantomeno) contribuito a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa imputazione, attraverso lÕanalisi di diverse intercettazioni, e confortati dalle attendibili dichiarazioni del COGNOME, hanno inoltre ritenuto che il COGNOME, in alcune occasioni, avesse acquistato da questÕultimo sostanza stupefacente del tipo cocaina (circa 500 grammi per volta, al prezzo di 70 Ð 75 milioni di lire per chilogrammo: pp. 3 e 4 ordinanza ricorsa).
SicchŽ, il ricorso è aspecifico, perchŽ non si confronta con il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata: ci˜ sia nella parte in cui afferma che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha valorizzato comportamenti non accertati in sede di merito, sia nella parte in cui afferma che la condotta ostativa non è individuata,
sia nella parte in cui contesta il carattere colposo RAGIONE_SOCIALEa condotta, sia nella parte in cui ipotizza lÕinconsapevolezza del ricorrente circa lÕaltrui attivitˆ illecita.
Inoltre, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, hanno fatto corretta applicazione del principio per cui la condizione ostativa pu˜ essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purchŽ il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fornisca adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneitˆ ad essere interpretate come indizi di complicitˆ, cos’ da essere poste quanto meno in sinergia con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282565; sez. 4, n. 53361del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 274498), ovvero dall’utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte RAGIONE_SOCIALE‘indagato di frasi in “codice”, destinate a occultare un’attivitˆ illecita, anche se diversa da quella oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 46584 del 12/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, Aga, Rv. 268954 Ð 01, con conferma RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto in un caso in cui “l’allusivitˆ RAGIONE_SOCIALEe conversazioni, l’uso di termini fuori contesto e lo stesso riferimento a pagamenti privi di causale apparente rimandano a rapporti opachi se non a traffici illeciti”; Sez. 4, n. 48029 del 18/09/2009, COGNOME, Rv. 245794 – 01).
Infine, va osservato che il giudizio sulla prevedibilitˆ Ð genericamente contestato in ricorso (p. 7 – 8) va formulato con criterio , ed in una dimensione oggettiva, quindi non come giudizio di prevedibilitˆ del singolo soggetto agente, ma come prevedibilitˆ secondo il parametro RAGIONE_SOCIALEa comune esperienza, in relazione alla possibilitˆ che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo RAGIONE_SOCIALE‘autoritˆ giudiziaria (Sez. 4, n. 13359 del 26/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 12727 del 04/03/2025, Calabr˜, non mass.; Sez. 4, n. 34224 del 08/05/2024, Vigilante, non mass.).
é sufficiente, pertanto, analizzare quanto compiuto dalla richiedente sul piano materiale (nella specie, ripetuti contatti con linguaggio criptico, finalizzati allÕacquisito di ingenti partite di cocaina, in alcuni casi concretamente accertato), traendo ci˜ origine dal fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali consegue anche quella al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Non vanno liquidate le spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente.
La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza confrontarsi con i motivi di ricorso, e quindi senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, COGNOME non mass; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Nulla per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente.
Cos’ deciso in Roma, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME