Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15412 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15412 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette~ le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma con provvedimento del 10 marzo – 4 maggio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME che era stata ristretta in custodia cautelare in carcere dal 20 gennaio 2015 al 12 febbraio 20 e poi agli arresti domiciliari dal 12 febbraio 2015 al 18 maggio 2016 in relazione alle accuse partecipazione ad associazione protesa al narcotraffico (capo i: art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 199 n. 309) e di detenzione illecita di droga (capo L-BIS: artt. 73 ed 80 del d.P.R. n. 309 del 19 accuse da cui era stata assolta dal Tribunale, quanto al capo i), con la formula “per non ave commesso il fatto”, con condanna per il capo L-BIS), ritenuto invece insussistente dalla Corte appello (con sentenza del 18 marzo 2020, divenuta irrevocabile).
Ciò premesso, ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui lamenta promiscuamente erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.
In particolare, la ricorrente, ripercorsi gli antefatti, richiamati alcuni tra i pr regolamentano la riparazione per ingiusta detenzione, denunzia sia stata erroneamente ritenuta colpa concausativa RAGIONE_SOCIALEa custodia avere la donna garantito la propria partecipazione ad un traffico di droga, come si evincerebbe dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, senza, tuttavia partecipare, cioè avere ingenerato, nella prospettiva RAGIONE_SOCIALEe indagini, una falsa apparenza concorso nel delitto, mentre – si sottolinea – le ragioni RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà, c legge nel provvedimento del G.i.p. (si richiama, per stralcio, il contenuto RAGIONE_SOCIALEe pp. 539 e ed in quello del Tribunale per il riesame, sono da individuarsi nel viaggio compiuto dalla don insieme ad NOME COGNOME da Roma a Torino ed alle attività di recupero credito e sostituzione svolta dalla stessa. Pertanto (si legge alla p. 9 del ricorso) «è palese che la misura cautelare sia stata applicata sulla base di elementi che non vengono considerati dalla Corte di merito che ha emesso l’ordinanza gravata e che sono stati esclusi dalla sentenza assolutoria: pertanto, non è possibile individuare un nesso causale tra il comportamento adottato dalla ricorrente e decisione del AVV_NOTAIO».
Si sottolinea anche avere l’indagata a suo tempo risposto alle domande del G.i.p. in interrogatorio, fornendo la propria versione dei fatti ed avere il coimputato NOME COGNOME COGNOME di giustizia, scagionato NOME COGNOME e che i contributi dichiarativ questione, seppure successivi al momento genetico RAGIONE_SOCIALEa misura, erano sicuramente idonei ad influire sulla valutazione circa la necessità di mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura.
Si censura, infine, la mancata valutazione circa la eventuale ricorrenza nell’agire RAGIONE_SOCIALEa don di profili non già di colpa grave ma solo, eventualmente, di colpa lieve, tale da incidere non sull’an ma sul quantum RAGIONE_SOCIALEa somma ipoteticamente dovuta a titolo di equa riparazione.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE che ha depositato memoria difensiv chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, il sindacato del giudic di legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘in detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudi pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio. Resta invece nell esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità RAGIONE_SOCIALEa colp sull’esistenza del dolo (v. Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L’art.314 c=m Oc.p.p. prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o no previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subi qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.
Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ost al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evid macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restri RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). ‘E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l’autorità giudiziaria ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fond vincolo cautelare (sez.4, 23.4.2015 n.33830) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione de reato onera l’interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (sez.4, n.21575 del 29/01/2014 i COGNOME) e più in generale che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (sez.4, 13/11/2013, Maltese Rv. 258092; sez.3, 1/7/2014, COGNOME, 260397).
Ciò premesso i il giudice territoriale si è del tutto uniformato a tali principi, c motivazione assolutamente resistente alle censure mosse dal ricorrente. Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza condizione impeditiva di cui all’art.314 comma 1 ultima parte cod.proc.pen., tutti gli aspetti
condotta tenuta dalla COGNOME nel contesto investigativo che ha originato l’adozione del provvedimento restrittivo nei suoi confronti in sede di indagine, considerando la port gravemente indiziante costituita dalle interlocuzioni telefoniche con il fidanzato COGNOME COGNOME COGNOME una disponibilità alla compartecipazione nell’operazione di trasporto di u rilevantissimo carico di sostanza stupefacente da Torino a Roma (capo L bis), fatti che non sono stati esclusi nella sentenza assolutoriq, ma che sono stati ritenuti insufficienti per delinea concorso di colpa nel reato. Il giudice distrettuale, invero, nell’enucleare la colpa ostativa COGNOME precisava che nella pronuncia assolutoria la Corte di Appello “alle pag.101 e 102 esamina la posizione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME la quale doveva uscire di casa, come in effetti casa dalle h.1,15 alle ore 3 di notte per verificare che l’auto ove era trasportata la del suo fidanzato COGNOME non fosse seguita da altri nei pressi del casello di LUNGHEZ RAGIONE_SOCIALE‘autostrada; la stessa auto, secondo quanto rileva la sentenza, peraltro alle ore nei pressi del casello autostradale di ORTE….Si tratta di un comportamento che, in q appare invero qualificabile come colpa grave laddove, sia pur essendo stato escluso il nel reato, la stessa si era certamente messa a disposizione per realizzarlo, come si intercettazioni e dalla uscita dalla propria abitazione quella notte dee ore 1 alle passaggio presso l’abitazione di tale COGNOME, dove la droga doveva essere colloc circostanze che potevano indurre in errore sia sulla effettiva partecipazione concorsu di detenzione….”.
3.1 Se è vero che tale condivisione RAGIONE_SOCIALEe illecite dinamiche del sodalizio sono sta riconosciute inidonee a integrare un concorso RAGIONE_SOCIALEa COGNOME nel delitto di detenzione e trasporto RAGIONE_SOCIALEo stupefacente da parte del suo compagno, attesa l’assenza di un contributo sia pure agevolativo, la stessa assume rilievo quale ipotesi di colpa grave influente nel giudi prognostico sotteso al giudizio di riparazione, sia in termini di condotta idonea a essere valut come potenzialmente idonea a rafforzare il proposito delinquenziale del reo, sia come assenza di ogni comportamento che la indicasse, quantomeno in termini dubitativi, resipiscente o contraria all’azione antidoverosa di cui aveva piena contezza, escludendosi pertanto in tal modo qualsiasi profilo di connivenza incolpevole. Invero il comportamento ostativo può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati NOMEti in concorso, abbia tenuto, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25 Novembre 2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24 Giugno 2008, Rv. 241218). La colpa grave, ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità, può pertant ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose concretizzi non già in un mero comportamento passivo RAGIONE_SOCIALE‘agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l’agente sia in grado d impedire la consumazione o la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua posizion di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa RAGIONE_SOCIALE‘agente, bench
connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli foss conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa RAGIONE_SOCIALE‘agente . Da ultimo 13 Gennaio 2021, COGNOME Bakari, Rv.280391 ove la Corte ha ritenuto immune da censure l’ordinanza che aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione per l’ingiusta detenzi subita per il reato di cui all’art. 73 t.u. stup., nella condotta RAGIONE_SOCIALE‘instante nell’intrattenere rapporti economici con soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti.
A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalla difesa de ricorrente secondo cui violerebbe la regola RAGIONE_SOCIALEa ingiustizia formale e di effettività RAGIONE_SOCIALEa riparatoria la circostanza che alla D’COGNOME siano NOMEte, come addebiti colposi, le medesime condotte già valutate dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione per escludere la sua responsabilità. Invero è stato affermato dal S.C. che la valutazione del comportamento del richiedente la riparazione, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa indennità per la ing detenzione, va effettuata ex ante a prescindere dall’esito del giudizio di merito, atteso che il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazi paragonabile a quella del giudice del riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolez senza considerare che i fatti posti all’esame del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, potrebbero risul incompleti, erronei, contraddittori, smentiti da emergenze di senso contrario o anche falsi.
4.1 Invero la valutazione riservata al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha per oggetto né sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha dispos la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale RAGIONE_SOCIALE‘indagato, bensì la condotta serbata dal cautelato
luce RAGIONE_SOCIALEe emergenze acquisite nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio.
4.2 La condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindi il fatto preclusi riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, può infatti consistere nel fatto già esaminato dal giudice pena RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione e da questi ritenute penalmente irrilevante, stante il diverso accertamen demandato al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione (lo afferma la sentenza D’Ambrosio iS.U. del 2010). Conseguentemente anche la stessa condotta che integra l’imputazione ascritta, ritenuta penalmente irrilevante dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione, può giustificare l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa riparaz in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza come nella specie (da ultimo sez.4, n.34438 del 2/07/2019, COGNOME NOME, Rv.276859; n.2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le conclusioni del giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione si fondino sull’ermeneusi RAGIONE_SOCIALE‘oltre ogni ragionev dubbio che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice de riparazione.
Privo di autosufficienza è poi l’articolazione del motivo di ricorso con il quale la dife COGNOME NOME il provvedimento impugnato nella parte in cui ha riconosciuto che anche il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa cautela, in particolare il suo prolungamento, una volta acquisit nuove emergenze investigative, sia giustificato dai profili di colpa grave sopra richiamati.
Va su tale argomento precisato che le acquisizioni intervenute nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagin richiamate dalla ricorrente (dichiarazioni del COGNOME di giustizia COGNOME COGNOME dichiarazioni rese dall’indagata nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini), pure idonee ad a circoscriv l’operatività RAGIONE_SOCIALEa COGNOME all’interno del contesto associativo, cui le si NOMEva di av preso parte – ed infatti la misura cautelare risulta essere stata annullata dal tribunale del rie in relazione a tale NOMEzione, e ne era seguita pronuncia assolutoria in primo grado risultano del tutto indifferenti, nel tenore in cui vengono riportate, rispetto al capo di imput L bis, e cioè in relazione al trasporto di stupefacente organizzato dal COGNOME in concorso con il COGNOME; esse, infatti, non contrastano l’inferenza del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, i quanto in nessun modo escludono la materialità RAGIONE_SOCIALEa condotta tenuta dalla COGNOME in occasione del trasporto RAGIONE_SOCIALEo stupefacente, condotta accertata obiettivamente attraverso l intercettazioni telefoniche e mediante il servizio di pedinamento e di osservazione, che la Cor di appello ha ritenuto sinergica, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, alla adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare custodiale e al successivo mantenimento RAGIONE_SOCIALEa stessa, seppure nella forma attenuata degli arresti donniciliari.
I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e la ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal ministero resistente, ch ha approntato difese puntuali e utili ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, non rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità al ministero resistente, liqu mille.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.