Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8303 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 8303  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/11/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria scritta del P.g., che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME in relazione alla custodia cautelare in carcere sofferta a far data dal 06/06/2016 sino al 17/11/2017, applicata dal GIP presso il Tribunale di Lecce in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dall’art.416bis cod.pen..
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda fosse inammissibile in quanto proposta oltre il termine di decadenza fissato dall’art.315, comma 1, cod.proc.pen..
In particolare, ha osservato che – dopo l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare – la ricorrente era stata assolta dal GUP presso il Tribunale di Lecce con sentenza del 16/01/2018; che, avverso detta sentenza, era stato proposto appello da parte del p.m. e che la Corte d’appello di Lecce, con sentenza emessa il 29/05/2019 e con motivazione depositata il 27/08/2019, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione; che la statuizione era divenuta definitiva il 20/12/2019; che, essendo la domanda di riparazione stata presentata il 30/05/2022, la stessa era stata proposta oltre il termine biennale previsto dalla predetta disposizione a pena di decadenza.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.315, comma 1, cod.proc.pen.
Ha dedotto che – nel caso di specie – attesa la presenza di più coimputati, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del predetto termine di decadenza occorreva che la sentenza divenisse irrevocabile anche nei loro confronti; ha dedotto che la definizione del giudizio per tutti i coimputati fosse di fondamentale importanza al fine di valutare la fondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riparazione, atteso il naturale collegamento tra le varie posizioni determinata dal contesto associativo, anche per la mancata pronuncia nel merito determinata, per la posizione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, dalla dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione; ha quindi dedotto che il termine biennale doveva intendersi decorrente dalla data di irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per tutti gli imputati, ovvero dal 25/02/2023; ha altresì dedotto che, in data 20/12/2021, la ricorrente aveva depositato tramite EMAIL un’istanza di riparazione, entro il termine individuato dalla Corte territoriale, ma d’e il
deposito RAGIONE_SOCIALEa stessa, non era stato accettato dalla Corte d’appello di Lecce ritenendo che la competenza fosse RAGIONE_SOCIALEa sezione di Taranto.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta . nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è infondato.
La questione posta nell’unitario motivo di ricorso attiene al momento di decorrenza del termine per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione – in riferimento a quanto previsto dall’art.315, comma 1, cod.proc.pen. – in presenza di altri coimputati oltre alla parte richiedente.
Sul punto, questa Corte aveva in passato affermato – specificamente nell’arresto richiamato in sede di ricorso – che, in presenza di più coimputati e qualora la sentenza fosse stata impugnata da alcuno di essi, un eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa loro impugnazione poteva ridondare anche a favore RAGIONE_SOCIALE‘imputato ed anche con determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione; mentre era l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sola parte civile che comportava la cristallizzazione dette statuizioni di ordine penale; esprimendo quindi il principio in base al quale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine per la proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’impugnazione dei coimputati impedisce, sino a definizione RAGIONE_SOCIALEa stessa, che la sentenza di proscioglimento divenga irrevocabile (Sez. 3, n. 3891 del 22/12/2010, Motta, Rv. 249158).
Successivamente è peraltro intervenuta altra pronuncia di questa Corte (Sez. 4, n. 31432 del 14/04/2021, Abbate, Rv. 281786), la quale con considerazioni cui si intende, in questa sede, dare continuità – ha operato alcune precisazioni riguardanti il predetto principio.
In particolare, la Corte ha precisato che – nel caso di presenza di più coimputati nel medesimo reato – le differenti statuizioni definitive, di condanna ovvero assolutorie, in base alla ricostruzione degli accadimenti ed alle valutazioni giudiziali, anche relative ai concreti comportamenti dei coimputati le cui posizioni hanno avuto diversa sorte processuale, possono influire in tema di an debeatur nella doverosa attività di ricerca, di selezione e di valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto idonee ad integrare ovvero ad
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso in Roma, 13 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
Ciò affinché la piattaforma decisoria sia la più ampia e la più completa possibile e si scongiurino soluzioni puramente formalistiche non aventi corrispondenza nel reale accadimento dei fatti, come ricostruiti nel contraddittorio processuale dai giudici di merito; argomentando altresì come, nell’evenienza in cui si escluda la ricorrenza di un caso di dolo o di colpa grave da parte del soggetto agente, la esatta ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘accaduto, che, per le ragioni esposte, non può prescindere dalla definitiva irrevocabilità RAGIONE_SOCIALE‘intera vicenda processuale, ben potrebbe avere riflessi sotto il profilo del quantum debeataur, in riferimento all’eventuale ravvisabilità di un’ipotesi di colpa lieve.
Peraltro, la Corte ha affermato che il predetto principio opera a condizione che la parte richiedente indichi in maniera specifica gli elementi emersi nei processi proseguiti a carico dei coimputati che siano idonei ad incidere sulla colpa del ricorrente; apparendo quindi logico e conforme alla ratio RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione ritenere che il giudice di merito adito debba tenere conto del termine biennale decorrente dalla irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEe situazioni relative agli altri coimputati, a du condizioni: 1) che non si sia in presenza di processò un per imputazione monosoggettiva; 2) e che il richiedente alleghi puntualmente nella propria domanda ex art. 314 cod. proc. pen. le ragioni per cui la decisione intervenuta nei confronti dei coimputati possa, in tesi, incidere sulla situazione del soggetto che agisce; onere di allegazione, a propria volta, che si pone in linea con la natura essenzialmente civilistica del procedimento di riparazione.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha operato alcuna specifica allegazione riguardante la posizione dei coimputati e le ragioni in base alle quali la definizione del procedimento anche nei loro confronti potesse assumere riflessi in ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa propria posizione in sede di giudizio di riparazione, difettando quindi i necessari requisiti da ritenere posti alla base RAGIONE_SOCIALEa valutazione di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza.
Alle predette considerazioni segue il rigetto del ricorso e la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; quanto al rapporto processuale con il RAGIONE_SOCIALE nulla va provveduto in ordine alle spese, atteso il carattere tautologico RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni contenute nella relativa memoria di costituzione.