Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17562 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17562 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentile le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 ottobre 2023 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME in relazione alla sofferta restrizione agli arresti domiciliari impostagli da G.I.P. del Tribunale di Bologna con ordinanza del 18 gennaio 2021, poi revocatagli dal Tribunale del Riesame il 12 luglio 2021 nella ritenuta insussistenza degli elementi di gravità indiziaria in ordine all’integrazione di cinque delitti di rapina aggravata contestatigli in concorso.
Il COGNOME era stato, poi, assolto dalle indicate imputazioni, per non aver commesso il fatto, con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bologna in data 16 luglio 2021, divenuta irrevocabile il 30 novembre 2021.
Per la Corte di appello di Bologna, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe contestate ipotesi delittuose, ha comunque accertato, in esito alle risultanze giudizialmente acquisite, come il COGNOME avesse avuto rapporti di conoscenza, frequentazione e stretta colleganza con il coimputato COGNOME NOME, condannato per le suddette rapine, per come evinto dai costanti contatti telefonici intercorsi tra i due anche in tempi e con modalità particolari (di notte e da posti vicini), peralt ravvisandosi anche la saltuaria contestuale presenza RAGIONE_SOCIALEe loro utenze nella stessa cella e nei pressi dei luoghi di svolgimento RAGIONE_SOCIALEe rapine. Per il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, tale comportamento avrebbe evidenziato la consapevolezza da parte del COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘attività illecita svolta da parte del suo coimputato, che non h esitato a frequentare pur avendo avuto contezza dei numerosi precedenti per rapina e reati contro il patrimonio su di lui gravanti, perfino trovandosi talvolta sua compagnia subito prima o poco dopo che il COGNOME avesse commesso i delitti per cui è stato condannato.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, con il primo dei quali ha lamentato la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, per avere la Corte di appello rigettato la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione nella ritenuta presenza di una sua condotta colposa di rilievo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen.
Il ricorrente contesta, in particolare, la correttezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione con cui il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione – pur in presenza di un parere favorevole espresso sia
da parte RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato che dalla Procura generale presso la Cort appello di Bologna – ha escluso il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘invocato beneficio sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa sola ricorrenza di rapporti di frequentazione avuti con il COGNOME peraltro non risultando neanche comprovato che avesse avuto conoscenza dei precedenti su tale ultimo gravanti, né che fosse stato effettivamente lui a servirsi RAGIONE_SOCIALE‘utenza telefonica a sé intestata.
Con la seconda doglianza il COGNOME ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione rigettato la sua istanza senza provvedere a specificare se la condotta ostativa a lui imputabile fosse consistita in un’ipotesi di colpa grave o lieve.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in ordine alla censura dedotta con la seconda doglianza.
Con riguardo al primo motivo, invece, deve essere evidenziato come sia principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione di questa Suprema Corte deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa congruità e logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, non potendo mai investire il merito RAGIONE_SOCIALEa stessa, in ragione di quanto disposto dall’art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile alla stregua del richiamo contenuto nell’art. 315, comma 3, cod. proc. pen.
Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di Corte di appello) non può trarsi, infatti, la convinzione che l Cassazione possa giudicare anche nel merito, in quanto una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta consentita da parte d nessuna disposizione esplicita. Al contrario, la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 646, comma 3, cod. proc. pen. – cui rinvia l’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 315 cod. proc. pen. – si limit semplicemente a stabilire che gli interessati possono ricorrere per cassazione
avverso il provvedimento assunto dalla Corte di appello. Tale rimedio, conseguentemente, rimane perfettamente contenuto nel perimetro dei motivi di ricorso enunciati dall’art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in es previste (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097 -01).
2.1. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, pe dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.).
In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accídit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203637-01).
Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi d suddetto primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una, situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
E’ stato, altresì, precisato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio
solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto (così Sez. U, n. 51779 dei 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).
2.2. Orbene, adeguando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come la Corte di merito abbia congruamente motivato l’impugnata decisione, evidenziando nella condotta perpetrata dal COGNOME, per cui lo stesso è stato sottoposto agli arresti domiciliari, la presenza di indubbi profili di colpa grave ostativi al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa invocata riparazione. Il comportamento del ricorrente, cioè, è apparso tale da aver creato i presupposti, e quindi reso prevedibile, l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, poi sostanziatosi nell’adozio del provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
E’ già stato evidenziato, infatti, come sia risultato giudizialmente accertato che l’istante aveva avuto rapporti di conoscenza, frequentazione e stretta colleganza con il coimputato COGNOME NOME NOME condannato per le stesse rapine per cui il COGNOME era stato sottoposto a giudizio – per come risultato dai costant contatti telefonici intercorsi tra i due, talora aventi tempistiche e modalità d tutto originali (di notte e da posti vicini), anche con contestuale presenza RAGIONE_SOCIALEe loro utenze nella stessa cella e nelle vicinanze dei luoghi di svolgimento RAGIONE_SOCIALEe rapine. Per come logicamente ritenuto dai giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, il COGNOME aveva intrattenuto tale rapporto nella piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘illiceità RAGIONE_SOCIALEe condotte poste in essere dal suo coimputato, peraltro gravato da numerosi precedenti RAGIONE_SOCIALEa stessa indole, perfino trovandosi in sua compagnia subito prima o poco dopo che il COGNOME aveva commesso i delitti per cui è stato condannato.
La Corte di appello ha, quindi, adeguatamente qualificato le indicate condotte come integrative RAGIONE_SOCIALEa colpa grave di rilievo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., di ostacolo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘invocato beneficio.
Invece non sufficiente e congrua è la motivazione con cui il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha valutato il grado RAGIONE_SOCIALEa colpa ostativa, come ravvisabile nella condotta riferibile al ricorrente.
Risulta fondata, infatti, la censura con cui il COGNOME ha dedotto, nel suo secondo motivo, il vizio RAGIONE_SOCIALE‘assenza di specificazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa a lui imputabile, in particolar modo non precisandosi se essa fosse consistita in un’ipotesi di colpa grave o di colpa lieve. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazion in particolare, si è unicamente limitato ad affermare che il COGNOME «ha commesso la leggerezza colposa di mantenersi in contatto stretto con persona notoriamente pregiudicata», desumendone la conseguente sussistenza di una condotta colposa «dovuta alla frequentazione di persone ambigue e colluse col crimine», senza, tuttavia, esplicare a quale grado di colpa essa corrispondesse.
Trattasi di aspetto di non secondario rilievo e rispetto al quale il ricorrente vanta uno specifico interesse, atteso che l’eventuale configurazione di un’ipotesi di colpa lieve non sarebbe di per sé ostativa al sorgere del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione – essendolo solo il dolo o la colpa grave – fermo restando che la colpa lieve, ove riconosciuta sussistente, potrebbe rilevare non già come causa ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo ma per l’eventuale riduzione RAGIONE_SOCIALEa sua entità (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018. V., Rv. 274006-01).
Ne consegue, in conclusione, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di lite relative a questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2024
Il Consigliere estensore nte