Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8875 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8875 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/09/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Letta la memoria depositata dall’Avvocatura di Stato, per il RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine i rigetto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l’ist 4, di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da NOME COGNOME, sottoposto agli ar domiciliari dal 16 agosto 2019 al 12 gennaio 2021, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Pistoia; e poi assolto dallo stesso Tribunale con sentenza del 14 marzo 202 divenuta irrevocabile il 28 luglio 2023.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto che l’ordinanza cautelare fosse ben strutturata qu alla sussistenza del grave quadro indiziario a carico RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, osservando che la chiar dettagliata chiamata in correità RAGIONE_SOCIALEo COGNOME sul ruolo concorsuale RAGIONE_SOCIALEo COGNOME nel furto d novembre, corroborata da più di un riscontro, non era stata valutata adeguatamente dal Tribunale di Pistoia.
In tal senso, avrebbero dovuto essere lette le dichiarazioni del COGNOMECOGNOME che aveva parlat di un quarto uomo rumeno, recatosi a casa sua la notte del furto insieme allo COGNOME e all’alt complice, prima di commettere il delitto; tale dichiarazione risulterebbe suffragata dall’ogge rinvenimento a casa del COGNOME, all’interno di un comodino RAGIONE_SOCIALEa stanza da letto, d documenti di identità RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, costituiti dal passaporto, dalle carte d’identità in dalla carta NUMERO_DOCUMENTO‘NUMERO_DOCUMENTO ) oltre alla tessera sanitaria.
Appariva probabile che lo COGNOME avesse lasciato i suoi documenti a casa del COGNOME per evitare di essere identificato con le esatte generalità, in caso di controllo díl RAGIONE_SOCIALE‘ordine, avendo già dato in passato false generalità in occasione di reati contro il patri per i quali era stato segnalato con vari alias.
La giustificazione fornita sul punto dallo COGNOMECOGNOME in sede di interrogatorio dinanzi appariva inverosimile, avendo dichiarato che la sera del 23 novembre 2018 si era recato a casa RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, amico di vecchia data, col quale era poi riuscito; successivamente, era stato co da una crisi epilettica, per cui non sapeva dire come aveva fatto rientro a Firenze, non sapen spiegare perché i suoi documenti si trovassero a casa del COGNOME
NOME COGNOME, mediante il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazion per il seguente motivo.
2.1 Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge e per vizi motivazione, osservando che l’ordinanza ha ripercorso il processo di merito, per concludere ch il Tribunale di Pistoikaveva mal valutato la chiamata in correità RAGIONE_SOCIALEo COGNOME.
La sentenza di assoluzione aveva dichiarato che non vi erano riscontri validi, non essendo tale il rinvenimento dei documenti del prevenuto nell’abitazione del COGNOME, e, pertanto, questione non era la valutabilità RAGIONE_SOCIALEa chiamata in correità, ma l’assenza di riscontri vali stessa.
In sostanza, prosegue il ricorrente, seguendo il ragionamento del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazio ) ~ che ha accordato prevalenza all’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelar
rispetto alla sentenza dibattimentale, sarebbe impossibile per qualunque soggetto ottenere la riparazione.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta e ha chiesto il rigetto del ricors
L’Avvocatura di Stato, per il RAGIONE_SOCIALE, ha depositat memoria con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza o, in subordine, il ri con ogni conseguenziale statuizione sulle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato .
1.1 Va premesso che l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un reato e RAGIONE_SOCIALEa sua commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, deve essere distinta da quella propria del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione il quale, pur dovendo operar eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un “iter” logico-motivazionale del tut autonomo, perché è suo ,compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si . 2àú’ poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui ..,f/ errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisi egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/19 – dep. 09/02/1996, COGNOME ed altri, Rv. 203638; più di recente, tra le molte, Sez. 4, n. 3 del 22/09/2016 – dep. 23/01/2017, COGNOME, Rv. 268952).
Inoltre, va ben tenuto presente che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può ignorare quant accertato nel giudizio sull’imputazione e può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo; mentre un più ampio spazio di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate (g Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014 – dep. 29/01/2015, Garcia De Medina, Rv. 263197).
La prima implicazione di tali principi è che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve confrontarsi la sentenza assolutoria per individuare quali comportamenti l’istante abbia effettivament tenuto, perché accertati con tale decisione; mentre deve confrontarsi con l’ordinanza cautelar per cogliere la rilevanza sinergica di quel comportamento.
Non è pertanto consentita una “rivisitazione” critica rispetto alla lettura operata in se cognizione, senza dare conto di cosa sia residuato RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione fattuale alla lu RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione pronunciata.
Nel caso di specie, la motivazione fornita dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fa leva sulla differ valutazione RAGIONE_SOCIALEa chiamata in correità da parte RAGIONE_SOCIALEo COGNOME: nell’ordinanza è affermato che l
chiara e dettagliata chiamata in correità RAGIONE_SOCIALEo COGNOME sul ruolo concorsuale RAGIONE_SOCIALEo NOME n furto del 23 novembre, corroborata da più di un riscontro, non era stata valutata adeguatamente dal Tribunale di Pistoia.
L’argomentazione richiamata si pone in contrasto con il protocollo che lo stesso giudice deve seguire allorquando verifichi l’esistenza di una condotta RAGIONE_SOCIALE‘istante idonea ad atteggia come comportamento ostativo all’insorgenza del diritto azionato.
Infatti, attraverso un effettivo raffronto tra il provvedimento cautelare e l’esito proce di merito è possibile ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano r confermati, almeno nella loro storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei fin rispettivi scrutini.
L’autonomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto senza che ciò implichi che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione possa operare, in chiave di critico diss rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione RAGIONE_SOCIALEa valenza dimostrativa d elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta q operata dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione.
L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio, affinchè la Corte distrettuale moti sull’istanza in prospettiva diversa. Dovrà verificare se, sulla base di elementi non esclusi giudizio assolutorio, la condotta del soggetto sottoposto a misura cautelare sia stat presupposto che abbia colposamente ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale.
A tal fine, possono essere considerate condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALEe dichiara rese dall’indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia Rv. 257606 – 01, nonché, in fattispecie successive alla modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).
Allo stesso modo, tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici i necessitando sempre un’adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 d 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 26039 – 01; si vedano altresì, ex plurímis, circa la possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALEe «frequentazioni ambi con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 274498 – 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565 – 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, COGNOMECOGNOME Rv. 277475 – 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggett
condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).
Consegue, di necessità, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze, che provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti quanto al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenz cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra giudizio di legittimità. le parti relativamente al presente
Così deciso in data 8 gennaio 2024 Il consigliere estensore
Il Presiderg – e/