Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17883 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17883 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 13/05/1971
avverso l’ordinanza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/9~ le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME di riparazione p l’ingiusta detenzione patita in relazione a più reati di cui all’art. 73 d.p.r. 9 1990, n. 309.
1.1. Più precisamente, l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliar emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola il 4 marzo 2013, riguardava tre episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi 2 e 3), ed un quarto episodio (capo 4) di offerta in vendita di sostanza stupefacen di qualità e quantità imprecisate. Le indagini avevano preso le mosse dall’intercettazione di due udienze telefoniche in uso all’Arlia. Quanto alle cessi di cui ai capi 1), 2) e 3), gli indizi erano rappresentati dalle conversazioni crip dall’odierno ricorrente tenute con verosimili acquirenti della sostanza, nonché d sequestro della stessa sostanza, posto in essere subito dopo gli appuntament dell’uomo con i suoi interlocutori. Con riguardo al capo 4), gli indizi hanno costitu dal contenuto criptico, e tuttavia significativo, delle intercettazioni telefonich l’COGNOME e tale NOME COGNOME che concordavano un appuntamento. L’attività di perquisizione a carico del COGNOME, tuttavia, dava esito negativo pe rinvenimento della droga, ma il COGNOME veniva trovato in possesso di mille euro in banconote, circostanza ritenuta dagli inquirenti riscontrare il contenuto de conversazione di poco precedente con l’odierno ricorrente.
1.2. La ragione della assoluzione in dibattimento (con sentenza divenuta irrevocabile in data 11 aprile 2022) risiede nella mancata trascrizione del intercettazioni e nel fatto che i testimoni escussi, presunti acquirenti della sost non avevano dichiarato di aver acquistato la sostanza dall’istante.
Il Giudice della riparazione ha ritenuto la sussistenza della colpa grave i capo all’istante sulla base delle risultanze dell’attività captativa, che er utilizzata ai fini dell’emissione della misura ma che non era stata valutata in s dibattimentale per mancanza della trascrizione.
Avverso l’ordinanza del Giudice della riparazione ha proposto ricorso il difensore dell’istante che solleva un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il Giudice della riparazione si sarebbe sostituito al Tribun che ha emesso una sentenza di assoluzione piena. L’inerzia del Pubblico ministero non potrebbe essere imputata all’odierno ricorrente. L’ordinanza impugnata si appaleserebbe manifestamente illogica e giuridicamente viziata laddove pone a
fondamento della propria decisione elementi fattuali di segno negativo la cu sussistenza risulterebbe già esclusa dalla sentenza assolutoria.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il riget del ricorso.
In data 8 gennaio 2025, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale con cui si chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico in quanto privo di confronto con il provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del ricorso, invero, va valutata e ritenuta non solo per la sua generi intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che regolan il giudizio di riparazione, in ragione dei distinti piani sui quali operano i due a dell’accertamento della responsabilità penale e del riconoscimento dei presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione. Invero, il giudice della riparazione, stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con do colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stab con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorc in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268952). Per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell’interessat alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre ch elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero si stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez.
41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). In sostanza, il giudizio per l riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio pena
di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquis
agli atti (ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento: nel giudi penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemen
colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale
regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio
ed una serie di limitazioni probatorie).
Quanto all’utilizzazione, da parte del Giudice della riparazione, del risultanze dell’attività captativa – considerate dal Gip in sede di emissione d
misura ma non valutate dal Tribunale per l’anzidetta mancanza di trascrizione – questa Corte di legittimità ha stabilito il principio per il quale, nel procedimen
riparazione per ingiusta detenzione, sono utilizzabili, per dimostrare la sussiste del dolo o della colpa dell’istante ostativi alla riparazione, le intercett
telefoniche acquisite nel corso delle indagini preliminari e successivamente non trascritte, potendo desumersi la prova del colloquio intercettato e del suo contenu dalla lettura del brogliaccio di cui all’art. 268, comma secondo, cod. proc. pe (Sez. 4, n. 15132 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259234).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenu nel presente giudizio dal Ministero resistente che vanno liquidate in complessivi eur mille, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spes rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero resistente ch liquida in complessivi euro mille, oltre accessori di legge.
Così deciso il 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente