Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8628 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8628 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/06/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha rigettato la domanda di riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione proposta da NOME COGNOME, attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 10/10/2012 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen., per avere partecipato alla raccolta di denaro in favore di soggetti ristretti in carcere, appartenenti al RAGIONE_SOCIALE ndrangheta operante sul territorio di Chivasso.
1.1. Con sentenza del 15/06/2017, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso presentato avverso la sentenza di appello – confermativa di quella di condanna del primo grado -, annullava il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. In tale pronuncia, la Suprema Corte, pur affermando che la condotta di colui che partecipi ad un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a favore di detenuti inseriti nell’associazione mafiosa rappresenta un integratore fattuale RAGIONE_SOCIALEa partecipazione particolarmente pregnante, ha osservato che la partecipazione alla colletta non può essere ritenuta, di per sé ed anche a prescindere dall’ammontare RAGIONE_SOCIALEe contribuzioni, una prova assorbente e decisiva RAGIONE_SOCIALE‘intraneità di conferenti e beneficiari al RAGIONE_SOCIALE , essendo necessari altri elementi a riscontro. Al giudizio di rinvio, che si concludeva con sentenza del 27/02/2019, la quale ribadiva la condanna inflitta nel primo giudizio di appello, seguiva un nuovo ricorso per c assazione, all’esito del quale (in data 01/02/2021) la sentenza impugnata veniva annullata senza rinvio per non avere i ricorrenti, tra i quali NOME COGNOME, commesso il fatto.
Avverso l’ordinanza del Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha proposto ricorso il difensore che articola tre motivi con cui deduce:
2.1. Erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione per non avere il Giudice illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto la colpa grave, tenuto conto che, in caso di più imputati per il medesimo reato, la colpa deve essere valutata con riferimento alla singola posizione. In particolare, la difesa lamenta che la partecipazione al ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sia stata desunta dalla conversazione (n. 5698 del 14/12/2011) intercorsa tra due soggetti diversi dall’odierno ricorrente e cioè il padre NOME NOME il fratello NOMENOME laddove questi parlavano RAGIONE_SOCIALEa raccolta di denaro ‘da noi tre’. A prescindere dal fatto che l’istante ha sempr e negato di aver preso parte all’anzidetta raccolta di denar o, resta il fatto che la Corte RAGIONE_SOCIALE non avrebbe in alcun modo indicato quale sarebbe stata la condotta gravemente colposa che ha indotto in errore il Gip, posto che la ricordata conversazione non lo vede protagonista;
2.2. Carenza e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento ai profili di colpa grave ascrivibili a NOME COGNOME. La motivazione, senza specificare in alcun modo le ragioni
per cui queste possano integrare profili di colpa, grave o lieve, fonda la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave su una mera elencazione di circostanze che il ricorrente richiama (p. 4) e disattende, evidenziando, in particolare, come la seconda sentenza rescindente abbia finito per certificare che, al momento RAGIONE_SOCIALE’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, esistevano solo indizi non gravi e tali da giustificare la misura cautelare. Sul punto, il difensore evoca il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. , sostenendo che la pronuncia di annullamento senza rinvio ha di fatto accertato che il provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare è stato emesso senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 del codice di rito;
2.3. Erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 2, cod. proc. pen. , nonché mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di riparazione per il periodo successivo al 13 maggio 2013. La Corte RAGIONE_SOCIALE, pur dando atto del deposito, in data 16/06/2025 di una memoria difensiva, non ne ha preso in considerazione il contenuto. La difesa richiama il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. laddove prevede il diritto alla riparazione anche quando il provvedimento che ha disposto la misura sia stato mantenuto pur in carenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Ricorda poi che, ad opera del d.lgs. 188/2021, è stata introdott a la disposizione per la quale l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione e che NOME COGNOME COGNOME era sottoposto ad interrogatorio negando l’addebit o e fornendo spiegazione dei fatti; peraltro, già a far data dal 13 maggio 2013, data in cui l’istante si sottopose a confronto con il coindagato COGNOME NOME NOME, l’Autorità giudiziaria disponeva di elementi idonei a revocare la misura nei suoi confronti.
In data 10/11/2025, è pervenuta, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
É pervenuta memoria di replica da parte del difensore RAGIONE_SOCIALE‘istante che ribadisce le ragioni del ricorso, insistendo, in particolare, sul terzo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Come è noto, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e
che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquisito agli atti, con il solo limite del non poter ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze in tale sede riconosciute Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014 – dep. 2015, COGNOME, Rv. 262957).
Nel caso di specie, la Corte RAGIONE_SOCIALE ha valorizzato, ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ esclusione RAGIONE_SOCIALE ‘invocato indennizzo, la condotta, giudizialmente acclarata in via definitiva, RAGIONE_SOCIALEa partecipazione del l ‘ istante, unitamente al padre e al fratello, al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in favore di soggetti ristretti in carcere, attinti da ordinanza cautelare con l ‘acc usa di fare parte di locali RAGIONE_SOCIALEa ‘ ndrangheta. La stessa ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato che se è vero che la colletta in favore di detenuti, peraltro appartenenti al medesimo RAGIONE_SOCIALE criminale la cui intraneità era ascritta al ricorrente, costituisce, nel giudizio di merito, un indicatore che deve essere corroborato da altri riscontri, nel giudizio di riparazione essa costituisce di per sé un profilo di colpa grave, in quanto rivelatore di contiguità al contesto criminale, tenuto altresì conto che le elargizioni riguardavano detenuti ai quali egli non era legato da stetti vincoli parentali, dal momento che il padre e il fratello si trovavano in stato di libertà. Il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si è così uniformato agli insegnamenti di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al RAGIONE_SOCIALE criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, COGNOME NOME, Rv. 287302; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996). L ‘ordinanza impugnata , dopo aver richiamato (p. 6) ulteriori elementi ritenuti significativi ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione in sede di riparazione -elementi di cui peraltro dava atto la seconda sentenza rescindente pur non reputandoli sufficienti a provare la partecipazione del ricorrente alla compagine criminale -, ha ricordato come l ‘ anzidetta pronuncia abbia affermato che gli elementi a carico dei ricorrenti, tra questi NOME COGNOME, erano comunque dimostrativi RAGIONE_SOCIALE ‘ appartenenza di tutti i ricorrenti ad un contesto criminale di ‘ndrangheta, normativamente rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 159 del 2011 ed eventualmente suscettibile di giustificare l’adozione RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione ivi previste, pur se non indicativi di una partecipazione in senso dinamico all’omonima associazione criminale di cui la locale di Chivasso rappresenta un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. I primi due motivi di ricorso sono, pertanto, infondati.
Manifestamente infondato, infine, è l ‘ assunto secondo cui si configurerebbe un ‘ ipotesi di ingiustizia formale di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 314 cod. proc. pen., stante l ‘ assenza, nel caso di specie, di un giudicato cautelare che abbia accertato l ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare subita. Investe poi considerazioni in punto di fatto, precluse allo scrutinio di questa Corte di legittimità, l ‘ argomentazione difensiva per la quale già a far data dal giorno
(13/05/2013) in cui il COGNOME si sottopose al confronto con NOME COGNOME, suo principale accusatore, l ‘ Autorità giudiziaria avrebbe disposto di elementi idonei a revocare la misura.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME NOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME