Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12714 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12714 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
Letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa in data 26 febbraio 2024 1 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione dell’ingiusta detenzione patita da NOME COGNOME dal 15 aprile 2011, data in cui gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui ag artt. 73 d.P.R.309/1990 (capo 1) e 110 e 629, comma 3, cod. pen., sostituita poi con gli arresti domiciliari fino al 6 dicembre 2013, allorquando gli veniv applicata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Cosenza.
Va detto che il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 di cui al capo veniva contestato al COGNOME nel corso delle indagini preliminari.
In esito al giudizio ordinario, in data 18.3.2014, il Tribunale di Cosenza assolveva COGNOME dal reato di cui ai capi 1) e 2) perché il fatto non sussiste mentre lo condannava per il reato di cui al capo 8) alla pena di anni uno e mesi due di reclusione. La Corte di appello di Catanzaro, in data 17 aprile 2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza idichiarava non doversi procedere in relazione al reato sub 8) perché estinto per intervenuta prescrizione.
La Corte della riparazione ha ripercorso la vicenda cautelare occorsa al COGNOME / il quale sarebbe stato ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, gravemente indiziato dei reati di cessione di sostanze stupefacenti e di estorsione ai danni del suddetto in relazione a presunte violenze e minacce legate al mancato pagamento di stupefacente acquistato a credito. La mancata conferma delle suddette dichiarazioni, in occasione del secondo esame reso dallo COGNOME durante l’istruttoria dibattimentale / determinava l’assoluzione del suddetto in relazione ai reati originariamente contestati.
E’ stato ritenuto che gli elementi acquisiti )ed in specie le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, benché ritenute insufficienti a pervenire ad un giudizio di condanna, fossero tali da disvelare una condotta gravemente colposa del ricorrente sì da ingenerare nell’autorità giudiziaria una apparenza di colpevolezza.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso,affidandolo ad un unico motivo con il quale si contesta che la Corte ha individuato profili di colp grave in capo al COGNOME traendoli dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME COGNOME in fase di indagine e successivamente ritrattate.
Rileva la difesa la fallacità del percorso logico seguito dalla Corte dell riparazione laddove ritiene che l’avere commesso un reato costituisca condotta gravemente colposa idonea a giustificare l’applicazione di una misura cautelare per un altro reato, commesso in epoca antecedente (la fattispecie contestata al capo 8).
La Corte, infatti, afferma che NOME COGNOME riferiva in fase indagine di avere acquistato droga dal COGNOME e di essere stato da costui minacciato affinché onorasse il proprio credito in data 12 e 17 giugno 2008 e poi aggiunge che in data 4.9.2008, dunque tre mesi più tardi, il COGNOME sarebbe stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.
Anche a voler prescindere dalla utilizzabilità delle dichiarazioni rese i fase di indagine da COGNOME, poi ritrattate in dibattimento, non comprende come il COGNOME possa avere contribuito a dare corso all’arresto per estorsione ponendo in essere un’attività di spaccio. Tutto questo senza tenere conto del fatto che COGNOME in un secondo momento riconduceva le minacce alla compravendita di un’autovettura. Che poi COGNOME sia stato trovato in possesso di stupefacenti in un’epoca diversa e in una vicenda slegata dalla vicenda legata a COGNOME è fatto che non può essere messo in connessione ) trattandosi di due vicende processuali che sono confluite nel medesimo processo senza un reale collegamento.
3.11 difensore di COGNOME ha poi proposto motivi aggiunti con i quali ribadisce che dal provvedimento impugnato non si desume quale sarebbe stata la condotta colposa tenuta dal ricorrente.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che di seguito saranno precisati.
Nella motivazione della ordinanza si legge «le dichiarazioni accusatorie dello COGNOME (pienamente utilizzabili, in questa sede per come si dirà appresso) benché ritrattate in fase di giudizio (peraltro, dopo ch erano state confermate nel corso del primo esame dibattimentale), risultano
essere coerenti, precise e circostanziate, tanto da trovare, a conferma della loro genuinità ed affidabilità, corrispondenza temporale nel materiale intercettivo in atti (si kedano, in particolare, i fatti del 12.06.2008 e 17.06.2008 per come descritti dalla p.o. che trovano riscontro negli esiti delle conversazioni telefoniche registrate.
Non può sfuggire come la Corte, così facendò abbia fatto discendere una condotta colposa, ostativa all’accoglimento dell’istanza, dalle dichiarazioni della persona offesa, poi ritrattate / come si ricava dalla sentenza di assoluzione, ritenute riscontrate mediante un generico rinvio a intercettazioni non meglio precisate quanto al loro contenuto e alla valenza sinergica rispetto alla applicazione della misura cautelare. Un simile modo di procedere palesa il vizio denunciato nel ricorso.
3. La Corte della riparazione ha richiamato il principiò ) sancito da questa Corte,secondo cui l’autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa utilizzar anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all’esame o hanno ritrattato, ma pur sempre necessaria una valutazione specifica della genuinità di queste ultime condotte (Sez. 4, n. 39748 del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 273832).
Proprio la valutazione della genuinità della ritrattazione si impone quando, a seguito della condotta dibattimentale del dichiarante, il giudice della cognizione ne abbia messo in discussione l’attendibilità giungendo, in assenza di diversi elementi istruttori, ad unCrudizio dubitativo circa l’effetti verificarsi dei fatti narrati.
E’, infatti, consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità principio per cui «nella valutazione del dolo o della colpa grave ostativi a riconoscimento del diritto alla riparazione, il giudice non può attribuir importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione» (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, in motiv.; Sez. 4 , n. 46469 del 14/09/2018 , COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n.11150 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262957).
A tali rilievi deve essere aggiunto che, nel caso concreto, la Corte territoriale ha del tutto tralasciato di esaminare, esclusa la possibilità ascrivere rilevanza decisiva alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, quali eventuali riscontri a tali dichiarazioni fossero stati sottoposti all’esame de
giudice della cautela. O, per meglio dire, li ha evocati in maniera del tutt generica “nel materiale intercettivo” senza specificare quali passaggi delle , stesse , calrysentivAn’o, ai individuare comportamenti colposi potesse -O ladividuai a carico del COGNOME, da leggere in chiave sinergica rispetto alla – GLYPH -emissione della ordinanza custodiale.
In altri termini, la Corte territoriale si è limitata ad esprimere il pr convincimento senza offrire alcuna informazione in ordine al ruolo che i comportamenti avrebbero svolto nell’ambito della ordinanza emessa dal i-1 giudice`cautela. Esplicitazione ancor più necessaria ove si consideri che l’accusa era rappresentata dalle dichiarazioni della persona offesa che descrivevano una condotta che non ha trovato conferma nella pronuncia assolutoria.
Sotto altro profilo va rilevato che il giudice della riparazione h individuato quale comportamento ostativo al diritto alla riparazione l’essere stato il COGNOME tratto in arresto, dopo alcuni mesi dai fatti per i qual procedeva, in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente.
Sul punto questa Corte di legittimità, in tema di incidenza del comportamento dell’istante sulla instaurazione ed il mantenimento della limitazione della libertà personale per la quale si è richiesta la riparazion i per l’ingiusta detenzione, ha costantemente GLYPH che il giudice di merito deve rendere motivazione della efficacia anche solo concausale concretamente avuta dall’accertato comportamento colposo dell’istante rispetto alla misura cautelare. (In proposito, Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014, Rv. 259151 con la quale questa Corte ha annullato l’ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione, per aver giudice di merito individuato – come nel caso in esame – la condotta gravemente colposa dell’istante in relazione ad un reato che non era stato posto a base della misura cautelare, senza chiarire in quale modo la commissione di tale reato avesse inciso sull’adozione della misura cautelare, disposta per altre fattispecie criminose, dalle quali il ricorrente era st assolto).
Le considerazioni che precedono comportano l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Al giudice del rinvio va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Cor di appello di Catanzaro, cui demanda altresì la regolamentazione delle sp tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Deciso il 18 dicembre 2024