Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25737 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25737 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTESARCHIO il 16/11/1962
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, cha ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la successiva memoria depositata dalla difesa della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere applicata nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli – adito in sede di appell ai sensi dell’art.310 cod.proc.pen. – per il periodo compreso tra 12/08/2015 e il 27/04/2018, in quanto ritenuta gravemente indiziata del reato previsto dall’art.416-bis cod.pen. e, nella specie, di partecipazio all’attività dell’associazione camorristica denominata ‘clan COGNOME‘.
La Corte d’appello ha dato atto che alla ricorrente era stato contestato d essersi posta quale referente della cosca suddetta dopo la sottoposizione de marito NOME COGNOME alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Roma, cui era poi seguita la sua detenzione in carcere; ha quindi osservato che la misura adottata nei confronti della COGNOME era stata dichiarata inefficace per spirare del termine di fase; che la ricorrente stata condannata nei due gradi di merito per poi essere assolta, con sentenza divenuta irrevocabile, dalla Corte di appello di Napoli il 17/01/2019 a seguito di annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di Cassazione.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art.31 cod.proc.pen., ha osservato che la ricorrente aveva contribuito a dare corso alla propria carcerazione con colpa grave rigettando quindi la domanda di riconoscimento dell’indennizzo.
A tale proposito, ha preso in esame il contenuto della pronuncia assolutoria adottata dalla Corte di appello di Napoli in sede di rinvio, ne quale era stata rilevata l’assenza di prova in ordine a un’attiv caratterizzata dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e riconducibi all’appartenenza al suddetto sodalizio o comunque all’esercizio di un’effettiv attività direttiva nei confronti dei membri, con specifico riferimento ai nipo NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ha esposto che l’attività di indagine, peraltro, era giunta ad appurare l sussistenza di rapporto di frequentazione con personaggi di nota appartenenza camorristica o comunque vicini al clan, legati alla gestione dei relativi interessi economici e che la stessa ricorrente era a conoscenz dell’episodio consistito nel tentativo di furto di un’ingente somma della banc londinese HSBC, avvenuto mediante illecita introduzione nel sistema informatico, operazione per la quale erano stati irrevocabilmente condannati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ha dedotto che la COGNOME aveva abituali rapporti di frequentazione con tali ultimi due soggetti e
con NOME COGNOME in relazione ai quali riassumeva quanto esposto dalla Corte di Cassazione in ordine alla loro inequivocabile caratura criminale.
Ha quindi ritenuto che la frequentazione dei predetti soggetti concretizzasse una situazione obiettivamente promiscua e ambigua non riconducibile a ragioni lecite; adduceva, a conferma della natura di tal frequentazioni, la particolare cautela tenuta dalla ricorrente negli incontri c gli altri membri del clan COGNOME, con specifico riferimento ai monitoraggi eseguiti il 04/07/2022 e il 10/07/2012 e in relazione ai quali la stessa Ram aveva fornito all’autorità giudiziaria informazioni incomplete e reticenti.
Ha quindi ritenuto sussistente un complesso di elementi tali da essere definiti come connotati da negligenza e imprudenza e quindi ostativi al riconoscimento dell’indennizzo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.314 cod.proc.pen. e, in relazi all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., il vizio di motivazione apparent e manifestamente illogica anche sotto il profilo del travisamento.
Ha premesso che la pronuncia assolutoria si era fondata sulla corretta valorizzazione delle dichiarazioni rese dalla Rame già innanzi al Tribunale del riesame; ha dedotto che il dato della intensa frequentazione con appartenenti al clan era stato meramente asserito dal giudice della riparazione, essendo stato citato un solo incontro con il COGNOME, peraltr condannato per solo concorso esterno in associazione mafiosa, mentre dalla motivazione non emergevano dati in ordine agli incontri tenuti con il COGNOME e con il COGNOME; mentre riteneva, pure, meramente asserita la conoscenza, in capo alla ricorrente, relativa all’episodio della sottrazione tentata ai da della citata banca londinese.
In ordine all’incontro della ricorrente con il COGNOME, esponeva che la scelta di desistere dallo stesso per il timore di essere intercettato era s espresso da quest’ultimo e che non erano comunque state esplicitate dalla Corte la ragioni dell’incontro e la loro eventuale natura illecita; evidenziand che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice della riparazione, non vi fossero elementi per ritenere che la COGNOME avesse riferito il falso all’autor giudiziaria; ha quindi contestato la valutazione conclusiva della Corte, in base alla quale il complesso degli elementi esaminati avrebbe creato la falsa apparenza della appartenenza al sodalizio criminale.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qual ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria nella quale ha chiesto di rigettare il ricorso.
Parte ricorrente ha depositato successiva memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza d un comportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.
Nel caso di specie, la Corte ha esposto come – anche sulla base della motivazione della sentenza assolutoria – fossero emersi continui e ‘opachi’ contatti con membri del clan camorristico capeggiato dal marito della ricorrente; e, in particolare, con NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME dei quali il giudice della riparazione ha sottolineato la caratur criminale; dando altresì rilevanza al comportamento tenuto dalla COGNOME in occasione di un incontro con lo stesso COGNOME e in occasione del quale l’istante avrebbe univocamente manifestato il timore di essere controllata da parte della Forze dell’Ordine.
Si verte, quindi, in un’implicita ma univoca valorizzazione del dato costituito dalle cosiddette frequentazioni “ambigue”, ravvisate in capo all’imputata e, a propria volta, ritenute ostative rispetto al riconoscime dell’indennizzo.
A tale proposito, questa Corte ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si pre oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. n. 53361 del 21/11/2018, Puro Rv. 274498; Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro Rv. 282565; Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, COGNOME; Rv. 287302); nella maggior parte dei casi esaminati da questa Corte in riferimento a tale principio di diritto, si verteva proprio in materi detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui g
intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo.
Dall’esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato deve peraltro anche trarsi il limite all’applicazione del medesimo principio; se, infatti, in linea astratta, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite è condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che (secondo il tenore letterale dell’art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258486); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l’incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280547; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, COGNOME, Rv. 2209840).
Mentre, in relazione alla materia dei reati associativi, tale presupposto comporta che integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996; Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287302, cit.).
Deve ritenersi che, nel caso in esame, la Corte territoriale non si sia complessivamente confrontata in modo adeguato con i predetti principi, incorrendo nel vizio di omissione motivazionale denunciato dalla difesa.
Ciò anche dovendosi rammentare l’ulteriore presupposto in base al quale l’ontologica autonomia tra giudizio di cognizione e giudizio di riparazione implica che, in quest’ultimo, il giudice poSsa certamente rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n.27397 del 10/06/2010, COGNOME, RV. 247867; Sez.4, n.3895 del 14/12/2017, dep.2018, P., RV. 271739); con il solo limite, tuttavia, di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non proyate
circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039), imponendosi quindi un necessario confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza di proscioglimento.
Nel caso in esame, la Corte ha descritto il profilo GLYPH dei soggetti con i quali la ricorrente si è interfacciata, allo scopo di evidenziarne lo spess criminale; incorrendo peraltro, per quanto riguarda uno di essi – ovvero NOME COGNOME – in un evidente lapsus calami, inserendo nel relativo profilo notizie attinenti a un altro dei due sodali, ovvero il COGNOME.
Peraltro, alla descrizione di tale profilo, la Corte non ha accompagnato una conseguente e congrua descrizione della tipologia, frequenza e modalità dei rapporti intercorsi con la COGNOME né un’adeguata descrizione dell’oggetto dei medesimi.
In particolare, la Corte si è limitata – al fine di descrivere il cara ‘intenso’ e ‘opaco’ dei relativi rapporti – a estrapolare dalla pronuncia r dal Tribunale in sede di applicazione della misura cautelare un dialogo intercorso tra il COGNOME e il COGNOME e dal quale si evinceva che il secondo st “cacciando” dei soldi, esponendo altresì all’interlocutore la sua impossibilit di versare denaro alla Rame; contenuto dal quale, con un sostanziale salto logico, il giudice della riparazione ha dedotto la piena conoscenza in capo all’odierna ricorrente dell’episodio relativo al tentato furto perpetr dall’organizzazione ai danni della banca HSBC e per la quale sono stati condannati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
D’altra parte, sempre al fine di delineare la colpa extraprocessuale dell’istante, la Corte territoriale ha evidenziato le circostanze relative a incontro tra la COGNOME con il nipote NOME COGNOME e il COGNOME, soggetto le cui incombenze all’interno del sodalizio (come sopra accennato) non sono state meglio specificate; incontro dal quale lo stesso COGNOME avrebbe desistito avendo riconosciuto un operante appostato presso il luogo dell’incontro medesimo, ovvero l’abitazione della cognata della ricorrente; elementi dai quali il giudice della riparazione ha dedotto il timore della Rame di essere controllata da parte delle Forze dell’Ordine.
Sul punto, la Corte ha quindi ritenuto che la COGNOME avrebbe tenuto un comportamento guardingo tale da creare l’apparenza del carattere illecito dell’oggetto dell’incontro, secondo un elemento che non sarebbe stato adeguatamente chiarito di fronte al Tribunale del riesame (sede in cui la COGNOME avrebbe attribuito al nipote la volontà di soprassedere all’incontro, in realtà da essa stessa manifestata).
Deve peraltro rilevarsi che, anche in relazione ai due suddetti episodi – uno dei quali, peraltro, rappresentato da una conversazione tra terzi – l
Corte non abbia adeguatamente chiarito lo scopo, la modalità e l’oggetto delle frequentazioni con soggetti organici rispetto al sodalizio. Di fatt
quindi, omettendo di dare conto della valenza effettivamente ambigua delle frequentazioni e della effettiva sussistenza dell’elemento psicologico della
colpa grave, la quale presuppone – come sopra ricordato – la dimostrazione della colpevole creazione di una situazione di falsa apparenza e che dimostri,
sulla base di un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito e di tutti gli elementi probatori disponibili, che la condot
della parte ricorrente sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppu in presenza di un errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza dell
sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di
Dio, Rv. 285069, tra le altre).
6. In conclusione, la motivazione della Corte territoriale appare omissiva in ordine al profilo del carattere effettivamente ambiguo delle frequentazioni ascritte dalla ricorrente e della conseguente valenza sinergica delle stess rispetto all’adozione della misura cautelare.
Ne consegue che l’ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, la quale dovrà quindi colmare la riscontrata lacuna motivazionale.
Alla fase di rinvio va altresì rimessa la regolamentazione delle spese fra le parti in ordine a questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità
Così deciso il 4 luglio 2025
liere estensore