Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41408 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41408 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/05/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiesto il rigetto del ricorso
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME, con cui ha
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Catania ha rigettato GLYPH la richiesta di riparazione, presentata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento alla detenzione da costui subita, dal 23 marzo 2017 all’il gennaio 2018, in regime di arresti domiciliari. Nel procedimento penale originariamente era stato contestato a COGNOME il reato di estorsione aggravata. Secondo la descrizione di cui alla imputazione suddetta, egli, tramite due soggetti, gravitanti nell’orbita del clan NOME-Ercolano, aveva costretto la persona offesa, NOME COGNOME, conduttore di in appartamento da lui locatogli, a versargli il canone di locazione relativo al mese di luglio 2013 e ulteriori somme non dovute, ovvero un titolo di credito di 1000 euro.
1.1.La vicenda cautelare si era dipanata nel modo seguente:
il Giudice per le Indagini Preliminari aveva rigettato la richiesta di misura cautelare formulata da Pubblico RAGIONE_SOCIALE, ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi del reato di cui all’art. 393 cod. pen, i cui limiti edittali non consentiva l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura;
a seguito di appello del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 16 novembre 2015 non impugnata, aveva applicato nei confronti di COGNOME la misura degli arresti domiciliari: secondo il Tribunale la circostanza per cui COGNOME avesse agito con la consapevolezza di esercitare un diritto non valeva ad escludere il reato di estorsione, in quanto la forza intinnidatrice esercitata era stata tale da superare l’intento di far valere un preteso diritto;
-il G.I.P. aveva, nel prosieguo, rigettato una richiesta di revoca RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare formulata dalla difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato e fondata sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa all’ufficiale giudiziario, secondo le quali le somme consegnate a COGNOME erano inferiori a quelle dovute; tale decisione era stata confermata dal Tribunale del Riesame e dalla Corte di Cassazione. Lo stesso Tribunale del Riesame, in data 11 gennaio 2018, pur confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, aveva sostituito la misura detentiva con quella RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in ragione del ritenuto affievolimento RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari.
1.2. Con sentenza del 12 febbraio 2020, il Tribunale di Catania aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME, previa riqualificazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni, per mancanza di querela. I giudici avevano ricostruito i fatti anche sulla base RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese da COGNOME nel corso del dibattimento, all’udienza RAGIONE_SOCIALE‘8 ottobre 2018 (quando già la misura detentiva era stata revocata), con le quali egli
aveva ammesso di essere stato debitore nei confronti di COGNOME di una somma ben maggiore di quella richiesta e che a seguito di trattativa con gli emissari RAGIONE_SOCIALE‘imputato, aveva pagato la somma di 1000 euro e beneficiato, dunque, di uno sconto.
1.2. La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha rigettato la domanda rilevando GLYPH la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
Avverso l’ordinanza di rigetto, ha proposto ricorso COGNOME, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla GLYPH ritenuta sussistenza di una condotta colposa, causale rispetto alla detenzione. Il difensore osserva che, contrariamente a quanto rilevato nell’ordinanza impugnata, il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela aveva a disposizione tutti gli elementi che avevano portato il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione a derubricare la originaria contestazione. Le dichiarazioni rese da COGNOME nell’udienza dibattimentale (con cui lo stesso aveva ammesso di aver accumulato un debito di circa 1.600 euro nei confronti di COGNOME derivante da tre mensilità di affitto) erano, in realtà, meramente reiterative di quelle rese davanti all’ufficiale giudiziario, in data 28 febbraio 2017, in pendenza RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari. Il G.I.P., pur non disponendo ancora di tali ultime dichiarazioni, aveva, ciò nonostante, rigettato la richiesta di misura cautelare sulla base del contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, da cui era emerso un credito in contestazione, il cui ammontare, per COGNOME, era da quantificarsi in 1.600 euro, a fronte RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, per cui, invece, la somma dovuta non era superiore a 450 euro, quale unica mensilità del mese di maggio.
Dunque, secondo il ricorrente, la Corte territoriale erroneamente avrebbe ritenuto che gli elementi che avevano portato al proscioglimento di COGNOME fossero emersi soltanto nel corso del dibattimento, ovvero dall’esame testimoniale RAGIONE_SOCIALEa persona offesa COGNOME, posto che tali elementi, da ravvisarsi nelle conversazioni intercettate telefoniche (sia quelle valorizzate dal G.I.P., tra cui la n. 18.465, sia altre non richiamata dal G.I.P., quali la n. 2669 del 23 luglio 2013), erano già presenti in atti ab origine.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALEé/vocatura RAGIONE_SOCIALEa Stato, ha depositato, in data 19 settembre 2024, una memoria con cui ha chiesto dichiarari . it inammissibile il ricorso o in subordine rigettarlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.
Nel caso di specie, la fattispecie per la quale il ricorrente era stato sottoposto a detenzione, originariamente qualificata come estorsione, all’esito del dibattimento, è stata derubricata in esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni, ovvero in un reato i cui limiti di pena non consentono l’applicazione di alcuna misura.
Secondo un più risalente indirizzo RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, in tema di riparazione per la detenzione indebitamente sofferta, l’ingiustizia formale di essa doveva risultare da una decisione irrevocabile sul provvedimento cautelare in fase (o, comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare). La “derubricazione”, tale per cui la nuova qualificazione giuridica non avrebbe supportato il titolo cautelare avvenuta al di fuori del giudicato cautelare e nel giudizio di merito, era considerata estranea alla categoria RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario, giacché in tal caso l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura era originariamente legittima e il diritto alla riparazione poteva sorgere esclusivamente se, in seguito alla detta “derubricazione”, la custodia cautelare fosse stata illegittimamente mantenuta
(Sez. 4, n. 36 del 12/1/1999, Rv. 213231; Sez. 4, n. 26368 del 3/4/2007, COGNOME e altro, Rv. 236989). Tale risalente orientamento è stato superato da altre più recenti sentenze, che hanno affermato sussistere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell’ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all’esito del giudizio di merito in ragione RAGIONE_SOCIALEa diversa qualificazione attribuita ai fat rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare (Sez 4. n. 39535 del 29/5/2014, COGNOME, Rv. 261408; Sez 4 n. 43458 del 15/10/2013, COGNOME, Rv. 257194; Sez.4 n. 23896 del 9/4/2008, COGNOME, Rv. 240333), ovvero nei casi di diversa qualificazione del fatto contestato nell’imputazione come reato punibile con pene edittali inferiori a quelle indicate nell’art. 280, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, COGNOME, Rv. 281038; Sez. 4; Sez 4 n. 26261 del 23/11/2016, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 270099; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 258621; Sez. 4 n. 44596 del 16/4/2009, COGNOME, Rv. 245437; Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, COGNOME, Rv. 240332). In particolare, si è affermato che la nozione di “decisione irrevocabile” di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all’esito del giudizio di merito, sempre che da essa si evinca la mancanza, sin dall’origine, RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura. In tale prospettiva non è ostativa alla riparazione la circostanza che l’accertamento circa il difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura sia avvenuto in sede di merito e non già in un giudizio cautelare. Anche nell’ipotesi di c.d. ingiustizia formale la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l’indicata condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza “ah origine” RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, COGNOME, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, RAGIONE_SOCIALE Econ. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 270099). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, premessi i principi su esposti, ha spiegato che il proscioglimento di COGNOME era avvenuto, fondamentalmente, alla luce RAGIONE_SOCIALEa successiva attività dibattimentale costituita dall’esame di COGNOME, il quale, pur a fronte RAGIONE_SOCIALEe reiterate contestazioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, aveva negato di aver ricevuto dai due emissari di COGNOME una qualche minaccia ed aveva , altresì, puntualizzato che la somma di denaro richiesta dall’imputato era, comunque,
I GLYPH I inferiore a quanto da (SA dovuto a titolo di canoni di locazione non pagati. Essendo la derubricazione avvenuta a seguito RAGIONE_SOCIALEe risultanze emesse a dibattimento- ha proseguito la Corte- doveva essere attribuito rilievo alla condotta gravemente colposa posta in essere dall’imputato, emersa dalle intercettazioni telefoniche ed in particolare da una conversazione fra lo stesso COGNOME e una sua collaboratrice, consistita nell’essergli egli rivolto a due persone (COGNOME e COGNOME, la cui appartenenza ad ambienti malavitosi era stata accertata nel processo di merito), che avevano esercitato pressione sul creditore e avevano così fatto modo che costui saldasse il suo debito. Tale condottahanno osservato i giudici- aveva creato un’apparenza di reato ed in tal modo indotto in errore il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, nella specie il Tribunale del riesame, che, anche in forza di tale condotta, era stato indotto a configurare il delitto di estorsione, per il quale ab origine era stata disposta la misura cautelare.
5.11 ricorrente non contesta l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello in ordine alla natura gravemente colposa di tale condotta e prima ancora il suo essersi effettivamente verificata, ma si limita, reiterando l’argomento già sviluppato davanti alla Corte, a contestare che la derubricazione sia avvenuta sulla base di elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli a disposizione del Tribunale. In tal modo, tuttavia, non si confronta con il passaggio argomentativo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con il quale si è spiegato che la vittima aveva negato a dibattimento non solo di essere stata minacciata, ma anche di avere corrisposto più del dovuto e che in tal modo aveva ritrattato, anche dopo le plurime contestazioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, le precedenti dichiarazioni rese nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini. GLYPH La circostanza segnalata nel ricorso, ovvero il fatto che la vittima avesse GLYPH reso all’ufficiale giudiziario dichiarazioni in parte difformi da quelle rese all’autori giudiziaria e il fatto che fossero state registrate conversazioni che deponevano per l’incertezza RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del debito, non appare inficiare l’iter argomentativo seguito dalla Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione: i giudici, invero, hanno evidenziato che la pronuncia assolutoria si era fondata su un complesso di risultanze istruttorie, fra cui anche la deposizione dibattimentale RAGIONE_SOCIALEa vittima, necessariamente diverse ed ulteriori rispetto a quelle a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, sicché la valorizzazione RAGIONE_SOCIALEa condotta colposa del ricorrente appare esente da censure.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi
giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla sulle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Deciso il 15 ottobre 2023
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