Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38284 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38284 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 09/05/2025, la Corte d’appello di Milano rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da NOME in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, dapprima in regime di custodia in carcere e poi di arresti domiciliari, nell’arco temporale tra il 04/05/2021 e il 26/10/2021 (data in cui la misura custodiale era stata sostituita con quella RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di presentazione alla P.G., che si era protratta per tutta la durata del processo d primo grado), conseguente a ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione a imputazione provvisoria di partecipazione ad associazione a delinquere , di cui all’art. 416, commi 1, 2, 3, e 4, cod. pen. (capo A) e di concorso nell’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452 -quaterdecies cod. pen. (capo B).
1.1. Secondo l’accusa, il COGNOME avrebbe fatto parte, unitamente ad altri soggetti, di un sodalizio criminoso dedito allo smaltimento illegale di rifiuti: nello specifico, il suo ruolo sarebbe consistito nell’acquistare rifiuti ferrosi e nell’usufruire stabilmente del servizio illegale di smaltimento dei rifiuti, allestito in un campo nomadi, così contribuendo al mantenimento e rafforzamento RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione criminale, che poteva contare sul suo apporto per commercializzare i predetti rifiuti. Il NOME, inoltre, con più operazioni, anche mediante l’allestimento dei mezzi necessari, avrebbe illecitamente trasportato ingenti quantitativi di materiali ferrosi senza le necessarie autorizzazioni ambientali.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 05/05/2022, assolveva NOME dal reato di associazione per delinquere di cui al capo A) per insussistenza del fatto e dal reato di cui al capo B) per particolare tenuità del fatto, diversamente qualificato nella fattispecie di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 256, comma 1, D. lgs. n. 152 del 2006. La pronuncia di assoluzione era confermata dalla Corte di Appello di Milano, adita dal P.M., con sentenza del 16/03/2023, divenuta irrevocabile in data 30/06/2023.
1.2. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale dava, innanzitutto, conto degli elementi probatori che erano stati posti alla base RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare, costituiti dall’esito dei servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria, anche con l’ausilio RAGIONE_SOCIALEe telecamere, per monitorare le a ttività di conferimento e smaltimento dei rifiuti all’interno e all’esterno del campo nomadi, da cui era emerso che il NOME, in due occasioni era entrato nell’area col cassone del furgone vuoto e ne era uscito col cassone colmo di rifiuti: più precisamente, il 21/07/2020, quando aveva acquistato rifiuti ferrosi per un importo di euro 70,00 dal coimputato COGNOME NOME, che aveva poi scaricato nella sede RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e il 27/07/2020, quando aveva caricato nell’area del campo nomadi rifiuti ferrosi, per poi raggiungere un’area dismessa dalla RAGIONE_SOCIALE, dove aveva
caricato ulteriore materiale ferroso. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione riportava poi sinteticamente le ragioni per le quali il Tribunale di Milano, prima, e la Corte di Appello di Milano, a seguito di impugnazione proposta dal P.M., erano pervenuti ad una pronuncia assolutoria, evidenziando il numero limitato di accessi del NOME al campo nomadi, il comportamento tenuto dopo i controlli subiti in entrambe le occasioni, rifiutandosi di rispondere alle insistenti telefonate del coimputato COGNOME, la verosimiglianza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dall’imputato (che nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini si era legittimamente avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere) nel corso RAGIONE_SOCIALE‘esame dibattimentale sulle ragioni che lo avevano condotto ad effettuare i due carichi, le conformi dichiarazioni rese dallo zio NOME in sede di interrogatorio di garanzia (anch’egli coimputato) , il fatto che il COGNOME avesse conferito i rifiuti illecitamente acquistati e trasportati ad un’azienda autorizzata al relativo smaltimento. La Corte NOME giustificava, quindi, il proprio diniego evidenziando che risultava pacifico che le condotte commesse dal NOME in data 21/07/2020 e 27/07/2020 avessero integrato la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e che fossero state commesse consapevolmente e volontariamente, quindi con dolo. L’accertata condotta di trasporto di rifiuti senza autorizzazione integrava perciò, a giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte milanese, un’ipotesi di comportamento, quanto meno, gravemente colposo che, sul piano eziologico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta.
Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il NOME, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Con il primo dei motivi si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di spettanza RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale ha erroneamente riconosciuto al ricorrente un addebito di colpa grave, nonostante gli elementi utilizzati dai giudici di merito per escludere il più grave reato ascritto (art. 452 quaterdecies cod. pen.) fossero gli stessi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare, oggetto solo di una diversa valutazione, senza compiere alcun accertamento sul punto e senza un’adeguata motivazione.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale omesso qualsiasi motivazione sulla connessione causale tra la condotta ritenuta ostativa e la restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
Si osserva, invero, che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si sarebbe limitato ad asserire che la condotta del ricorrente costituiva reato, facendo da ciò discendere automaticamente, senza alcuna spiegazione, la sua rilevanza eziologica sulla restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale. La Corte, inoltre, sarebbe incorsa anche in un travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova laddove aveva ritenuto che il diverso reato, per il quale era
stato prosciolto per particolare tenuità del fatto, era stato commesso con dolo, trattandosi di affermazione esclusa dai giudici di merito, che, nel motivare la particolare tenuità RAGIONE_SOCIALE‘offesa , avevano fatto riferimento ad un elemento soggettivo di contenuta intensità, valorizzando in merito l’assenza di un danno ambientale, l’essere entrato in contatto con il soggetto che gli aveva venduto i rifiuti su indicazione RAGIONE_SOCIALEo zio e la durata limita ta di tale contatto, a riprova RAGIONE_SOCIALE‘assenza di un legame effettivo con il contesto criminale , l’incensuratezza , lo svolgimento di una regolare attività lavorativa e la modestia dei profitti conseguiti. Tali circostanze, osserva il deducente, sono state del tutto pretermesse nel ragionamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, la quale sarebbe potuta pervenire, al più, alla individuazione di una colpa lieve, che non è ostativa al diritto alla riparazione, incidendo solo sull’entità RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, hanno concluso nei termini indicati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – i cui motivi, strettamente connessi, possono essere congiuntamente trattati -è fondato.
1.1 Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 RAGIONE_SOCIALE’08/04/2025 e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 – 01). La colpa grave (o il dolo) di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione in oggetto non necessita, infatti, di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082 – 01).
1.1.2. Le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, nel risolvere il dubbio interpretativo sul punto, hanno precisato che la circostanza di avere dato o concorso a
dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, trova applicazione non solo nella ipotesi di cui al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. (cd. ‘ingiustizia sostanziale’), ma anche nelle ipotesi di cd. ‘ingiustizia formale’ prevista dal secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. in relazione a misure disposte in difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663-01; in precedenza, nello stesso senso, va ricordata, tra le altre, Sez. 4, n. 6628 del 23/01/2009, Rv. 242727-01; si veda, ex plurimis , tra le recenti: Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Rv. 281038-01; Sez. 4, n. 20962 del 14/03/2023). Nel caso RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza originaria RAGIONE_SOCIALEe condizioni per l’adozione o il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale, infatti, l’obiettiva ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione subita può trovare scaturigine in comportamenti dolosi o gravemente colposi del richiedente. Sicché, attribuire rilevanza ostativa a tali condotte ben si concilia con il fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione, alla cui stregua è ragionevole che il ristoro assicurato dall’ordinamento sia riconosciuto a chi abbia «patito», e non concorso a determinare, l’applicazione del provvedimento restrittivo. Nel citato intervento nomofilattico si è, però, condivisibilmente precisato che nel caso in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa cautela, è preclusa la possibilità di valutare l’incidenza RAGIONE_SOCIALEa condotta dolosa o colposa del richiedente la riparazione. Ciò, evidentemente, in quanto in tali casi il giudice era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo. Per converso, dovrà invece valutarsi la sinergia causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave nel caso in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale sia avvenuto alla stregua di un materiale probatorio contrassegnato da diversità rispetto a quello originariamente a disposizione dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela.
1.1.3. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dall’indagato/imputato si vedano, ex plurimis , Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606 – 01, nonché, in fattispecie successive alla modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022 e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da
specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un’adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Rv. 260397 – 01; si vedano altresì, ex plurímis , circa la possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALEe «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498 – 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Rv. 282565 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Rv. 277475 – 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità ( ex plurimis , tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280547 01).
1.1.4. Ai fini di cui innanzi, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve muovere dall’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave e del loro collegamento sinergico con l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità in relazione alle circostanze sottese all’ordinanza cautelare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano , ex plurimis , Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, la giurisprudenza di legittimità in essa richiamata, tra cui Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, e a essa successiva, tra le più recenti Sez. 4, n. 19432 RAGIONE_SOCIALE’08/04/2025), con motivazione che, se coerente e non manifestamente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963/2023, cit.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 – 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, Rv. 270001 – 01).
Passando all’esame RAGIONE_SOCIALE‘iter logico -giuridico seguito dalla decisione impugnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, pur inquadrando correttamente la vicenda in esame in una ipotesi di ‘ingiustizia sostanziale’ (avendo la diversa qualificazione investito solo uno dei reati per cui era stata applicata la misura), – il che disvela la manifesta infondatezza del rilievo difensivo attinente alla identità del
materiale probatorio esaminato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela e dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, peraltro non corrispondente alla realtà processuale, essendo state sottoposte alla cognizione del giudice di merito anche le dichiarazioni rese dal NOME in sede dibattimentale e la documentazione prodotta dalla difesa – ha rigettato l’istanza di riparazione in ragione RAGIONE_SOCIALEa ritenuta condotta gravemente colposa, sinergica rispetto all’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità, attribuendo peculiare rilievo all’accertata commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente di due acquisti e successivi trasporti di rifiuti, senza la relativa autorizzazione, presso la discarica del campo nomadi, dove operavano i coimputati, ed alla sua piena consapevolezza di illiceità di tali comportamenti.
2.1. Orbene, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, disattendendo i principi governanti la materia (sopra esposti), ha seguito un non corretto percorso logico-giuridico, non fornendo adeguata motivazione in ordine al coefficiente causale RAGIONE_SOCIALEa condotta gravemente colposa individuata, limitandosi ad inferirne l’esistenza, in maniera apodittica, dalla accertata natura dolosa RAGIONE_SOCIALEe contravvenzioni in oggetto, obliterando la diversità dei piani su cui operano il giudice di merito e quello RAGIONE_SOCIALEa riparazione.
La Corte territoriale ha ricavato la colpa grave dall’aver l’istante effettuato due trasporti con la consapevolezza di non essere munito di autorizzazione, – il che rileva ai fini di una sua responsabilità penale – senza evidenziare gli elementi, accertati e non esclusi dal giudice di merito, dai quali emergerebbe una mancata considerazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante, nel diverso perimetro demandato al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, RAGIONE_SOCIALE ‘attività delinquenziale che si svolgeva nel campo nomadi e del ruolo in essa svolto dai soggetti con cui aveva avuto contatti, a causa di una eclatante o macroscopica negligenza apparentemente rapportabile all’ipotizzato meccanismo criminoso, tale da giustificare, al tempo di adozione RAGIONE_SOCIALEa misura, l’intervento coercitivo RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria.
In definitiva, pur potendo conciliarsi l’assenza di prova circa la consapevolezza del contesto criminoso in cui si collocavano gli illeciti trasporti effettuati, con una condotta ostativa in quanto gravemente colposa e sinergica rispetto all’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità, nella specie manca qualsiasi valutazione sulla rilevanza eziologica RAGIONE_SOCIALEa ritenuta condotta gravemente colposa.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano, che provvederà anche sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti nel presente giudizio.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso, il 07/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME