Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38305 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38305 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/11/2023 la Corte di appello di Messina respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, il quale è stato sottoposto dal 09/12/2019 al 10/02/2020 e dal 17/02/2020 al 05/03/2020 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., per il quale intervenuta sentenza di assoluzione in primo ed in secondo grado, quest’ultima divenuta definitiva il 16/10/2022.
Il COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Osserva che la motivazione del provvedimento impugnato – che ha valutato come gravemente colposa la condotta RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, notaio in
COGNOME, consistita nell’aver rogato due atti di donazione relativi a diverse particelle di terreni nel messinese – contenga un salto logico, atteso che la condotta del notaio, pur censurata in sede disciplinare, non solo non aveva dato luogo alla contestazione a carico RAGIONE_SOCIALEo stesso di alcun reato contro la fede pubblica, ma era stata ritenuta in entrambe le sentenze di merito non enunciativa degli estremi del concorso esterno nell’associazione mafiosa, essendo risultato il COGNOME del tutto inconsapevole RAGIONE_SOCIALE‘uso che NOME COGNOME, fratello del donatario e ritenuto esponente del RAGIONE_SOCIALE, avrebbe fatto RAGIONE_SOCIALEe donazioni; che, dunque, la Corte territoriale ha recuperato del tutto illogicamente una colpa grave – in ipotesi, riconducibile ad un reato di falso in atto pubblico, mai contestato al ricorrente per ribaltarla sul reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., di cui ha p confermato l’insussistenza; che, infine, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione non hanno dato conto del perché la condotta ascritta al COGNOME abbia avuto un ruolo eziologico rispetto all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
In data 17/10/2025 è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è destituito di fondamento.
1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione. Si tratta all’evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto quella effettuata dal giudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”. A tal fine il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma
per controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, NOME, Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 – dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 – 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazio “ex ante” – e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale. Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l’accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa rilevanza negativa RAGIONE_SOCIALEa strategia difensiva, comunque legittima, RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall’istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247664 – 01).
1.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo individuato la condotta gravemente colposa posta in essere dal COGNOME innanzitutto nella linea difensiva ambigua e poco chiara tenuta nel corso degli interrogatori, “in relazione alla genesi degli atti rogati, alle dinamiche RAGIONE_SOCIALEa stipula ed alla … gestione degli atti di revoca RAGIONE_SOCIALE donazioni”, ma soprattutto nella violazione macroscopica dei doveri professionali, cui il ricorrente è venuto meno. In particolare, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha valorizzato la circostanza per cui l’istante, nel rogitare i due atti incriminati, h posto in essere condotte spregiudicate, in violazione RAGIONE_SOCIALEe più elementari regole deontologiche e per questo anche sanzionate a livello disciplinare, non avendo svolto alcun controllo preventivo in ordine alla natura, alla appartenenza ed alla pregressa gestione dei terreni oggetto RAGIONE_SOCIALEe donazioni.
Del resto, che detti comportamenti non fossero frutto di superficialità, l’ordinanza impugnata lo ha desunto dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe operazioni di captazione, da cui emerge chiara la percezione RAGIONE_SOCIALEa loro sostanziale illiceità, in una con l’atteggiamento singolare tenuto dai membri RAGIONE_SOCIALEa famiglia COGNOME coinvolti nei due rogiti, di cui il professionista aveva colto l’attitudine criminal senza tacere che il provvedimento che si sta scrutinando dà atto RAGIONE_SOCIALEa elevata competenza professionale e RAGIONE_SOCIALEa grande esperienza operativa del COGNOME, che
mal si conciliano con l’invocata ingenua superficialità nella preparazione dei due atti di donazione.
Ma non basta, perché la Corte territoriale ha evidenziato elementi ulteriori emersi dalle intercettazioni – e consistenti nelle pressioni esercitate su due dipendenti RAGIONE_SOCIALEo studio notarile, per indurli a rendere dichiarazioni compiacenti agli investigatori, che ulteriormente connotano di colpa grave la condotta RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente.
Quanto al nesso eziologico che deve legare la condotta gravemente colposa alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha evidenziato come le condotte sopra descritte abbiano contribuito a creare un clima tale da esporre il COGNOME al rischio di vedersi applicata una misura cautelare custodiale, come poi è affettivamente accaduto, anche in considerazione del fatto che le stesse risultano inserite in un contesto di azione di membri RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata di stampo mafioso, che crea una situazione di forte allarme sociale e, conseguentemente, di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. In altri termini, il ricorrente è direttamente responsabile RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare subita, avendo dato adito all’Autorità Giudiziaria procedente, con le sue condotte spregiudicate e contrarie ai doveri deontologici, di muovergli le accuse di cui all’imputazione e di applicargli la misura cautelare.
Erra, dunque, la difesa laddove sembra far discendere dalla inidoneità RAGIONE_SOCIALEe condotte poste in essere dal COGNOME a configurare il concorso esterno nell’associazione di stampo mafioso o dalla mancata contestazione dei reati in materia di falso l’impossibilità che quei comportamenti possano essere connotati da colpa grave e possano aver contribuito a cagionare l’emissione del titolo cautelare. Invero, si è già evidenziato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non deve valutare se la condotta posta in essere integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale. Nel caso di specie, i) i rapporti opachi con l’intermediario AVV_NOTAIO, che aveva messo in contatto il COGNOME con le parti che hanno partecipato agli atti di donazione, il) il sospetto maturato dal ricorrente in ordine all’ambiente dal quale queste ultime provenivano, desunto dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe operazioni di captazione, iii) la violazione RAGIONE_SOCIALEe più elementari regole deontologiche in relazione alla verifica RAGIONE_SOCIALEa situazione di fatto con riferimento alla proprietà dei beni donati, peraltro facile e veloce, essendo all’uopo sufficienti semplici visure, iiii) le pressioni indebite esercitate sui dipendenti RAGIONE_SOCIALEo studio notarile, al fine di far rendere loro versioni addomesticate alla polizia giudiziaria e uni) l’inquadrabilità del meccanismo utilizzato per accaparrarsi terreni per poi richiedere contributi pubblici non dovuti alla RAGIONE_SOCIALE
all’interno di un collaudato e noto modus operandi, sono stati ritenuti tutti elementi che – secondo una valutazione ex ante hanno ingenerato una situazione di illegalità che è stata causa, o quantomeno concausa, del verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘evento detenzione.
In conclusione, i comportamenti deontologicamente scorretti, uniti agli altri elementi evidenziati, hanno determinato una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato ed a generare interpretazioni erronee da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorità (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 – 01).
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese avanzata dal RAGIONE_SOCIALE resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01, in motivazione).
Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte – in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie – hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. “non partecipato”, quando il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato per l tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01, in motivazione). In altri termini, «la parte civile, pur in difetto d richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo all
decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2025.