Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6284 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il 14/12/1951
avverso l’ordinanza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno rigettato la domanda di riparazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME pe l’ingiusta detenzione patita in carcere e poi agli arresti domiciliari in qu gravemente indiziata, in concorso con il marito NOME COGNOME e con la figlia NOME COGNOME, dei reati di cui agli artt. 644, comma 5, nn. 3 e 4, 81 cp 629, 628, comma 3, cod. pen. e 7 legge 12 luglio 1991, n. 7.
1.3. Con sentenza del Tribunale di Salerno del 10/11/2022, la COGNOME e i suoi familiari venivano assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste, scorta di un giudizio di sostanziale inattendibilità delle persone offese e mancanza di riscontro alle stesse, disattese, tra l’altro, proprio in riferim alle date di emissione degli assegni consegnati a garanzia dei prestiti. Tribunale aveva escluso anche la rilevanza, ai fini probatori, dell’avvenut arresto in flagranza, essendo emerso che si era trattato di un’operazion programmata dalla p.g. e concordata con le persone offese, inidonea a dimostrare l’esistenza del ben più complesso rapporto descritto in denuncia.
Avverso la prefata ordinanza della Corte di appello di Salerno propongono ricorso i difensori dell’istante affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deducono violazione dell’art. 314 cod. proc. pen., in relazione alla individuazione dei presupposti della norma e, in particolare all’attribuzione della condotta gravemente colposa in capo alla ricorrente nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione a rigetto della domanda e alla ritenuta condotta colposa. I difensori evidenziano la necessità di tenere assolutamente distinte le posizioni della COGNOME rispetto Petrosino, diversamente da quanto ha reputato il Giudice della riparazione che le ha trattate unitariamente. L’istante, invero, non ha partecipato a conversazione ritenuta colposa ai fini della riparazione: non può, pertanto esserle ascritta una condotta tenuta da altri soltanto perché facenti parte medesimo nucleo familiare. L’ordinanza impugnata non indica alcuna condotta colposa alla stessa riconducibile;
2.2. Violazione dell’art. 43 cod. pen., in relazione alla gradazione della riten condotta colposa, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità dell motivazione in relazione alla ritenuta condotta gravemente colposa: la Corte di appello avrebbe dovuto indicare la ragione per cui ha ritenuto la condotta attribuita all’istante “grave” e non invece “lieve”. Non può certament considerarsi una condotta colposa grave l’aver pattuito una compensazione, volta a venire incontro alle persone offese che avevano un debito di natura commerciale.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto d ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Nel caso di specie, il Giudice della riparazione – sostenendo in premessa che la vicenda necessitava di una trattazione unitaria, che la COGNOME non avev dedotto l’estraneità ai rapporti commerciali intercorrenti tra le parti, ch stessa aveva ricoperto «un ruolo attivo nella gestione dell’azienda di famiglia – ha ritenuto ostativa all’invocato indennizzo la circostanza rappresentata una conversazione intercorsa tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dipendente delle persone offese (che registrava il dialogo), nel corso della quale si faceva riferimento a prestiti di denaro, a tassi di intere al timore di incriminazioni per i prestiti effettuati ed alla circostanza
COGNOME accettavano, quale “atipica modalità di definizione della posizione debitoria” delle persone offese, che costoro consegnassero merce in luogo della somma dovuta per la ristrutturazione dell’abitazione di NOME COGNOME e ciò nonostante il rapporto debito/credito fosse intercorso tra le società “RAGIONE_SOCIALE” ed in mancanza di qualsivoglia accordo scritto.
Giova ricordare che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autori giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale; e che il concett colpa rilevante quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’ quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria. Occorre, pertanto, considerare quanto compiuto dal singolo interessato sul piano materiale, dovendo considerare che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patit detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerat ancorché in presenza di errore dell’Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto del richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito a atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazion rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentit dall’assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell’imputato, l’adozione della misura, traendo in inganno il giudice. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, la Corte territoriale, del tutto pretermettendo significato e il valore attribuiti dal Tribunale a tale conversazione, fa discend la colpa grave della ricorrente da una conversazione tra terzi (i suoi familiari il COGNOME), alla quale ella non ha partecipato, di tal che risulta diff
comprendere in che cosa tale conversazione possa aver concretato una condotta colposa della COGNOME, nel senso di una sua macroscopica negligenza o imprudenza idonea a trarre in inganno il Giudice della cautela, determinandolo all’adozione e al mantenimento della misura.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente