Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32363 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32363 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME per il periodo di custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti dal 21/07/2018 sino al 10/01/2022; in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dall’art.74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dal quale era stato assolto con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 11/04/2022.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda non poteva essere accolta, essendo ravvisabile una condotta gravemente colposa in capo al ricorrente da porre in diretto rapporto causale con la detenzione sofferta.
Ha esposto che il ricorrente era stato sottoposto alla misura cautelare sulla scorta, essenzialmente, RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal coimputato e collaboratore di giustizia NOME COGNOME, dalle quali sembrava emergere la partecipazione organica del COGNOME al sodalizio criminoso; ha esposto che il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, rilevando che lo stesso aveva posto a disposizione del COGNOME il proprio profilo e relative credenziali su un sito internet e che le stesse erano state utilizzate per l’ordinativo di semi di canapa indiana per decine di migliaia di euro, da recapitare – per la maggior parte – presso la residenza RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME; ha esposto che la Corte d’appello aveva assolto il ricorrente sulla base RAGIONE_SOCIALE‘assenza effettiva di un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, fermo però restando l’acclarato coinvolgimento nelle operazioni di acquisto di semi di canapa nonché la circostanza che il COGNOME fosse, a propria volta, un coltivatore di sostanza del tipo marijuana.
Ha quindi ritenuto che i predetti elementi di fatto, complessivamente valutati, fossero tali da ingenerare l’apparenza di una situazione di apparente colpevolezza ponendosi in rapporto sinergico con l’emissione del provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, con conseguente perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘elemento ostativo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod.proc.pen..
In riferimento alle argomentazioni spiegate dalla Corte territoriale, ha esposto che l’acquisto on line di semi di canapa dovesse considerarsi attività
del tutto lecita e che doveva ritenersi irrilevante, in quanto non contestata, la circostanza in base alla quale il COGNOME fosse un coltivatore di marijuana; esponendo come, di contro, in sede di sentenza di assoluzione fosse stato univocamente escluso che il ricorrente potesse essere qualificato come membro di un sodalizio criminale; ritenendo, quindi, che i comportamenti del ricorrente non si fossero posti in rapporto di causa/effetto con la sofferta detenzione.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’unico motivo posto alla base RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione contiene una contestazione in ordine alla correttezza del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale in punto di valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa ostativa rappresentata dalla presenza di un comportamento – da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante – che abbia concorso a dare luogo alla detenzione con dolo o colpa grave.
Va quindi premesso che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione per dolo o colpa grave, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 03/06/2010, n.34656, COGNOME, Rv. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, COGNOME De Medina, Rv. 263197; Sez.3, 05/07/2022, n.28012, COGNOME, Rv. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello
seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/09/2016, n.3359/2017, La Fornara, Rv. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 05/02/2019, n.27548, Hosni, Rv. 276458).
4. Deve altresì essere ricordato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘arresto espresso da Sez.U, 13/12/1995, n.43/1996, COGNOME, Rv. 203638, nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un reato e RAGIONE_SOCIALEa sua commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, da quella propria del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, Rv. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., Rv. 271739).
Sulla base di tali considerazioni, ne consegue – contrariamente alla prospettazione difensiva – che non sussiste alcuna contraddizione intrinseca derivante dalla presa d’atto, da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, RAGIONE_SOCIALEa ritenuta irrilevanza penale RAGIONE_SOCIALEa condotta ascritta rispetto alla negazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo in presenza di comportamenti colposi ritenuti direttamente sinergici con la detenzione subìta.
5. Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi, adottando una motivazione coerente e non palesemente illogica; a propria volta fondata sulle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado e – nell’ottica di un necessario raffronto con le argomentazioni poste alla base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione – non smentite, in punto di fatto, dalla Corte d’appello.
Difatti, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha congruamente valorizzato gli elementi fattuali, univocamente emersi nei giudizi di merito, in base ai quali il COGNOME aveva scientemente posto a disposizione del COGNOME un proprio account (con relative credenziali) per l’acquisto di semi di canapa indiana e come lo stesso si fosse altresì posto a disposizione per la relativa custodia, ricevendo la maggior parte RAGIONE_SOCIALEa merce presso il proprio indirizzo di residenza; tanto in coerenza con il principio in base al quale in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato, assumono rilevanza la contiguità RAGIONE_SOCIALEo stesso con soggetti coinvolti in un traffico di stupefacenti e la disponibilità manifestata a questi ultimi a ricevere in custodia una partita di droga, costituendo condotte ambigue ed imprudenti, idonee ad ingenerare la convinzione del suo coinvolgimento nell’organizzazione criminale dedita all’illecito traffico (Sez. 4, n. 42679 del 24/05/2007, COGNOME, Rv. 237898).
Ne consegue che, con conclusione pienamente coerente con i predetti principi, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto – sulla base di una valutazione ex ante che i comportamenti tenuti dal ricorrente fossero idonei a generare l’apparenza del suo coinvolgimento in attività legate al traffico di sostanze stupefacenti, ponendosi quindi in rapporto sinergico con la detenzione subìta.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di costituzione e difesa sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente in questo grado di legittimità, liquidate come in dispositivo.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente che liquida in complessivi euro mille.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 23 settembre 2025
La Presidente