Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17882 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17882 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 26/11/1983
avverso l’ordinanza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/s4antite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME d riparazione per l’ingiusta detenzione patita in relazione al reato di cui all’ar cod. pen., rispetto al quale veniva dichiarato dal Giudice dell’udienza prelimina del Tribunale di Crotone (sentenza del 10 marzo 2020) non punibile perché non imputabile al momento del fatto. Gli era, pertanto, applicata la misura di sicurez dell’assegnazione alla casa di cura e custodia.
Il Giudice della riparazione ha negato l’invocata riparazione sulla base de principio per il quale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, fuori d ipotesi di ingiustizia formale disciplinate dall’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. diritto alla riparazione sorge solo in presenza di una delle formule di proscioglimen tassativamente previste dal comma 1 della citata norma, con la conseguenza che deve escludersi il diritto alla riparazione in caso di sentenza di proscioglimento difetto di imputabilità per vizio totale di mente.
Avverso la prefata ordinanza ricorre ha proposto ricorso il difensore del COGNOME mediante l’articolazione di tre motivi con cui rispettivamente deduce:
3.1. Violazione dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.; mancanza di motivazione rispetto alle ragioni propugnate dalla difesa e circa le ragioni per quali è stata applicata e mantenuta la misura cautelare, anche dopo la sentenza d assoluzione. Nella condotta dell’istante infatti non vi erano stati né dolo né co poiché egli non si era reso conto delle sue azioni e delle loro conseguenze. La difes sostiene che non sia stato rispettato il principio di proporzionalità, come interpre dalla Cedu;
3.2. Mancanza di motivazione rispetto alle ragioni propugnate della difesa relativamente alla ricostruzione dei fatti ed alla presenza di tutti i requisiti i dal legislatore per proporre l’istanza di equa riparazione. Ribadendo in parte quan affermato nel primo motivo, la difesa sostiene che il fatto, così come rappresentat dalle persone offese, è stato evidentemente commesso con modalità non normali e che l’imputato appariva in stato confusionale, tanto gli agenti quanto al Giudice sede di interrogatorio. Si lamenta poi che, anche dopo la definizione del process penale, il COGNOME non sia stato rimesso subito in libertà: su tale profilo la territoriale ha taciuto. Evidenzia la difesa che le cause di proscioglime dell’imputato erano diagnosticabili sin dal momento di applicazione della misura cautelare, essendo da subito chiaro che il COGNOME non era in sé al momento della commissione del fatto. Il caso di specie rientrerebbe in un’ipotesi di ingiusti
formale, attesa la mancanza delle condizioni di applicabilità di cui all’art. 312 proc. pen.;
3.3. Difetto di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 314, comma 3, cod. proc. pen., lamentandosi che, pur in presenza di sentenza di non luogo procedere, la Corte territoriale abbia rigettato l’istanza di equa riparazione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricor sia rigettato.
Il 17 gennaio 2025, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale che, in principalità, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La fondatezza del secondo motivo, relativo all’omessa liberazione a seguito della perdita di efficacia della misura carceraria, determina l’accoglimento d ricorso.
Si legge invero nel provvedimento impugnato che, in data 10 marzo 2020, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Crotone dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell’imputato per il reato a lui ascritto perché non imputabi al momento del fatto e gli applicava la misura di sicurezza dell’assegnazione al casa di cura e custodia, misura di sicurezza che tuttavia veniva disposta solo il ottobre 2020 dal giudice di sorveglianza.
Nel caso di specie, veniva quindi dichiarata l’inefficacia della misura cautela con sottoposizione dell’imputato ad una misura di sicurezza, la quale era per disposta a distanza di mesi. Si versa, pertanto, in un’ipotesi di ingiustizia for della detenzione di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., atteso che, dichiar l’inefficacia della misura, si è protratta una detenzione in carcere senza titolo p del trasferimento del soggetto alla casa di cura e custodia. Stabilisce invero l 314, comma 2, cod. proc. pen., che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzi va riconosciuto anche in favore del prosciolto per qualsiasi causa che, nel corso d processo, sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decision irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è sta emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previst dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Il Collegio osserva, con rilievo di ordine dirimente, che il Giudice della riparazi ha del tutto omesso di valutare il fatto, rilevante, che sia stata mantenut
custodia in carcere nonostante fosse stata dichiarata l’inefficacia della mis cautelare in essere e disposta l’applicazione della misura di sicurezza. Non è st
pertanto valutato il profilo dell’ingiustizia formale derivante per l’app dall’anzidetta caducazione dell’efficacia della misura cautelare, avendo il Giudi
della riparazione fatto esclusivo riferimento alla insussistenza delle formule proscioglimento prevista dal comma 1 dell’art. 314 cod. proc. pen. (cfr. sul punt
analogamente, Sez. 4, n. 17192 del 18/01/2017, Nazir, Rv. 269521).
3. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro cui va demandata la
regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti di questo
giudizio di legittimità.
Così deciso il 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente