Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11179 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11179 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania il 11/04/1994 avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano del 07/06/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, NOME COGNOME per l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 7 giugno »2024 la Corte di appello di Milano, a seguito di annullamento dell’ordinanza del 14 dicembre 2022 di altra sezione della Corte di appello meneghina, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di NOME COGNOME in relazione al peFiodo di restrizione della libertà personale patita dal giorno dell’ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, 13 luglio 2021, al giorno di esecuzione dell’ordinanza di che trattasi, 14 ottobre 2021.
2. NOME COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 7 giugno 2024, affidato ad un unico motivo, con cui si deducono, ex art. 606, comma 1, lett b e c cod proc pen, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, con riferimento agli artt. 314 e ss cod proc pen. Sarebbe mancata, secondo prospettazione difensiva, a fr . onte del riconoscimento da parte della Corte di appello territoriale dell’assenza di alcun comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessata, e in presenza dell’errore dell’autorità procedente attesa la violazione di legge di cui agli artt. 96 e 97 d.P.R. 230/2000, una corretta indagine sulla genesi della violazione di legge e sulla sua attribuibilità alla autorità procedente da intendersi quale il “Tribunale di Sorveglianza nel suo complesso, organo giurisdizionale composto sia da magistrati che dal personale della sua cancelleria”.
3. E’ opportuno ricostruire, sinteticamente, le fasi procedimentali.
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano accoglieva l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. il 13 luglio 2021, con provvedimento depositato immediatamente in cancelleria che ne ordinava l’immediata scarcerazione.
Il provvedimento veniva notificato il 14 ottobre 2021.
L’istanza formulata nell’interesse della odierna ricorrente ai sensi dell’art. 314 e ss cod proc pen veniva rigettata con provvedimento della Corte di appello di Milano del 14 dicembre 2022; a seguito di ricorso per cassazione l’ordinanza veniva annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, con provvedimento del 24 maggio 2023.
Nel giudizio rescissorio veniva adottata l’ordinanza oggetto del presente ricorso, nuovamente, di rigetto dell’istanza: la Corte di appello territoriale ha preso atto del ritardo nella esecuzione della scarcerazione; ha ritenuto però che la detenzione ingiusta, in quanto dipesa dal malfunzionamento della cancelleria a fronte di un
provvedimento scevro da errori e tempestivamente depositato, non potesse addebitarsi a responsabilità dell’autorità giudiziaria procedente, sicchè, difettando il secondo dei requisiti cui la giurisprudenza di questa Corte ha condizionato la spettanza della riparazione, ha rigettato l’istanza.
4. La sentenza rescindente di questa Corte, del 24 maggio 2024, aveva affermato che «le vicende dell’esecuzione non sono estranee all’orizzonte della riparazione dell’ingiusta detenzione e l’istituto disciplinato dall’art.. 314 cod proc pen è applicabile a queste vicende sempre che dalle stesse derivi una ingiustizia della detenzione patita», di poi specificando che l’illegittimità sopravvenuta dell’ordine di esecuzione per l’espiazione in regime di detenzione della pena di anni tre di reclusione inflitta a NOME COGNOMEsarebbe dipesa dal fatto che il provvedimento col quale il Tribunale di sorveglianza di Milano disponeva l’affidamento in prova al servizio sociale non ha avuto immediata esecuzione, come previsto dagli artt. 96 e 97 d.P.R. n. 230/2000. Tale ritardo, che nel caso concreto si prolungò per ben tre mesi, integra senza dubbio una violazione di legge. L.] Non si può ignorare che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, purchè non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato e sussista un errore dell’autorità proceder)te. E’ doveroso rilevare inoltre che un errore dell’autorità procedente ben potrebbe essersi verificato nel caso in esame, atteso che vi sia stata una violazione di legge la cui genesi avrebbe dovuto essere accertata».
5. L’ordinanza adottata nel giudizio rescissorio, impugnata, ha riconosciuto che tra le ipotesi di ingiusta detenzione che danno diritto ad equa riparazione vi è quella verificatasi a causa di erroneo ordine di esecuzione.
Ha, però, negato la sussistenza della violazione di legge già affermata da questa Corte con la sentenza rescindente.
6. Si osserva che, da ultimo con sentenza della Sez. 4, n. 42632 del 29/10/2024 Cc. (dep. 21/11/2024 ) Rv. 287112 – 01, è stato ribadito che «Il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione è configurabile anche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata a vicende successive alla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena, derivi da un errore dell’autorità che procede all’emissione dell’ordine di esecuzione, al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato», e, più specificamente, che «La tardiva esecuzione dell’ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l’ingiustizia della detenzione sofferta fino alla
concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione. (Nella fattispecie il ricorrente era stato scarcerato con oltre un mese di ritardo per la tardiva comunicazione al collegio procedente per la rideterminazione della pena dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata)», cfr. Sez. 4, Sentenza n. 47993 del 30/09/2016 Cc. (dep. 14/11/2016 ) Rv. 268617 – 01 .
Vero che nella specie non si discute della legittimità dell’originario ordine di esecuzione, ciò che rileva è il diritto della condannata -che ha ottenuto l’affidamento in prova- di poter godere della immediata liberazione connessa e conseguente all’istituto cui era stata ammessa.
Sotto tale profilo va confermata la illegittimità, sopravvenuta, dell’ordine di esecuzione, causa del ritardo di tre mesi circa nella liberazione della ricorrente, di cui già la giurisprudenza di questa Corte (Sez 4, n. 18542 del 14/01/2014, Rv 259210), in linea con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 310 del 19969, ha affermato la rilevanza ai fini dell’equa riparazione.
Ritardo, evidentemente, rispetto al quale inevaso è rimasto il mandato della sentenza rescindente di questa Corte, che aveva ritenuto non fossero state accertate «le cause di un così rilevante ritardo sicchè non è noto se l’ordinanza di affidamento al servizio sociale fu comunicata alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Monza e, in caso positivo, in che data».
7. I vizi logico-giuridici sopra evidenziati impongono l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nel nuovo giudizio, i giudici di merito dovranno tenere conto delle superiori considerazioni.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano
Così deciso in Roma il 27 novembre 2024
Il Consigliere estensore