Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31349 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31349 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAPESTRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila, che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di L’Aquila, ha dichiarato assorbito il reato di cui al capo B in quello di cui al capo A, rideterminando la pena nei confronti del ricorrente ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624 bis cod. pen. e 7 della L. n. 895/1967;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione apparente e/o illogica in riferimento alla mancata concessione dell’attenuante prevista dall’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, che specifica: in caso di giudizio abbreviato, ai fini d riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 4:38, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell’inizio della discussione ex art. 421 c:od. proc. pen. (in motivazione, la Corte ha precisato che, prevedendo la riparazione del danno “prima del giudizio”, il legislatore ha inteso ancorare il riconoscimento dell’attenuante al ravvedimento dell’imputato e non all’interesse per la propria sorte processuale: Sez. 3, COGNOME n. 2213 del 22/11/2019, COGNOME dep. 2020, COGNOME Rv. 278380; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Rv. 272933 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente