Riparazione del Danno: Perché un Risarcimento Parziale Non Basta
L’istituto della riparazione del danno rappresenta un elemento cruciale nel diritto penale, potendo condurre a una significativa riduzione della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti per la sua applicazione, sottolineando come un risarcimento solo parziale non sia sufficiente per ottenere l’attenuante. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto di energia elettrica. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello territoriale, che ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ma non quella specifica legata alla riparazione del danno.
L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’articolo 62, numero 6, del Codice Penale, per aver, a suo dire, risarcito il danno.
Il Ricorso in Cassazione e la questione della riparazione del danno
Il ricorrente sosteneva di aver diritto alla riduzione di pena poiché aveva versato una somma di 6.000 euro alla società fornitrice di energia elettrica. A sostegno della sua tesi, ha allegato la documentazione che provava l’avvenuto pagamento, ritenendolo sufficiente a integrare la condotta riparatoria richiesta dalla norma.
L’obiettivo era dimostrare di aver agito per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato commesso, un comportamento che il legislatore incentiva attraverso la previsione di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni distinte e dirimenti.
Vizio Procedurale
In primo luogo, i giudici hanno rilevato un vizio procedurale: la questione del mancato riconoscimento dell’attenuante non era stata sollevata con i motivi di appello. In altre parole, l’imputato non aveva contestato questo specifico punto davanti alla Corte d’Appello, rendendo la sua successiva doglianza in Cassazione non ammissibile.
Infondatezza nel Merito sulla riparazione del danno
In secondo luogo, e qui si entra nel cuore della questione, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La norma, infatti, richiede che il danno sia stato interamente riparato. Nel caso di specie, i documenti prodotti dallo stesso ricorrente dimostravano un pagamento di 6.000 euro a fronte di un danno economico complessivo calcolato in oltre 43.000 euro.
La Corte ha quindi ribadito un principio fondamentale: un risarcimento parziale, che copre solo una minima frazione del danno cagionato, non può essere considerato sufficiente per l’applicazione dell’attenuante. La volontà riparatoria deve essere concreta, integrale e proporzionata al pregiudizio arrecato alla persona offesa.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica. Per beneficiare della circostanza attenuante della riparazione del danno, non è sufficiente un gesto simbolico o un risarcimento parziale. È necessario che l’imputato provveda a una riparazione integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale causato dal reato, e che ciò avvenga prima del giudizio. La decisione della Cassazione conferma la linea rigorosa della giurisprudenza, che esige una condotta effettiva e completa per giustificare una riduzione di pena, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Per ottenere l’attenuante della riparazione del danno, è sufficiente un risarcimento parziale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il risarcimento parziale è insufficiente. La norma richiede che il danno sia stato ‘interamente’ riparato. Nel caso specifico, un pagamento di 6.000 euro a fronte di un danno di oltre 43.000 euro non è stato ritenuto idoneo.
Cosa succede se un motivo di ricorso non viene sollevato nel grado di appello?
Se un motivo di doglianza non viene presentato nei motivi di appello, non può essere validamente proposto per la prima volta in Cassazione. La Corte lo considererà inammissibile per un vizio procedurale, in quanto non è stato ‘coltivato’ nel grado di giudizio precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito discrezionalmente dalla Corte (in questo caso, 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20471 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CONDOFURI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; mentre, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche,
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen., è inammissibile in quanto:
non coltivato con i motivi di appello;
manifestamente infondato, in quanto il danno non è stato “interamente” riparato, poiché, in base agli stessi documenti allegati al ricorso, l’imputato avrebbe versato al fornitore di energia l’importo di 6.000 euro a fronte di un danno economico pari a oltre 43mila euro;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024