Riparazione del danno: perché non basta un’offerta qualsiasi
L’attenuante della riparazione del danno è un istituto fondamentale nel nostro ordinamento penale, ma la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7, Num. 36229/2024) chiarisce i limiti dell’ammissibilità del ricorso e i criteri con cui i giudici valutano l’adeguatezza del risarcimento offerto. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Processo
Due individui, condannati in primo e secondo grado, presentavano ricorso per Cassazione. Le loro lamentele, o doglianze, si concentravano su due punti principali: la mancata concessione dell’attenuante per l’avvenuta riparazione del danno e un aumento di pena ritenuto eccessivo per la continuazione tra i reati commessi. Gli imputati sostenevano di aver offerto una somma di denaro per risarcire la parte lesa, ritenendola sufficiente per ottenere lo sconto di pena previsto dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma la blocca a monte, ritenendo che i ricorsi non superino le soglie di ammissibilità. La conseguenza diretta per i ricorrenti è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la valutazione della riparazione del danno e la reiterazione dei motivi
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi solidi.
In primo luogo, ha qualificato i ricorsi come ‘meramente reiterativi’. Ciò significa che gli argomenti presentati in Cassazione erano sostanzialmente gli stessi già proposti e respinti dalla Corte d’Appello, senza l’aggiunta di nuovi profili di criticità o di illogicità della sentenza impugnata. La procedura di ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
In secondo luogo, e questo è il cuore della questione, la Corte ha validato la motivazione dei giudici di merito riguardo al diniego dell’attenuante della riparazione del danno. La Corte d’Appello aveva spiegato che la somma di denaro offerta non era idonea a integrare i presupposti del beneficio. La valutazione non si era limitata a un mero calcolo economico, ma aveva tenuto conto del contesto, in particolare della ‘violenza dell’azione posta in essere dagli imputati’. La motivazione è stata giudicata logica, razionale e coerente. In altre parole, un’offerta economica può essere ritenuta insufficiente se non appare proporzionata alla gravità complessiva del fatto e alla sofferenza inflitta alla vittima.
Anche per quanto riguarda l’aumento di pena per la continuazione, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una ‘congrua motivazione’, evidenziando i criteri che giustificavano la determinazione della sanzione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è di natura processuale: per avere successo, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, ma deve individuare specifici vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. La seconda è di natura sostanziale: l’attenuante per la riparazione del danno non è un automatismo legato a una qualsiasi offerta risarcitoria. Il giudice ha il potere e il dovere di valutare l’adeguatezza dell’offerta in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, inclusa la gravità della condotta criminosa. Una riparazione puramente simbolica o sproporzionata rispetto all’offesa non sarà sufficiente a giustificare una riduzione della pena.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché le doglianze proposte erano meramente reiterative, cioè ripetevano argomenti già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza sollevare nuovi profili di illogicità nella sentenza impugnata.
Qual è il motivo per cui non è stata concessa l’attenuante della riparazione del danno?
L’attenuante non è stata concessa perché la restituzione della somma di denaro offerta è stata ritenuta non idonea a integrare i presupposti per il beneficio, tenuto conto della violenza dell’azione posta in essere dagli imputati. La motivazione dei giudici di merito è stata considerata logica e non censurabile.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo all’aumento di pena per la continuazione?
La Corte ha ritenuto che anche le doglianze relative all’aumento di pena per la continuazione fossero infondate, in quanto la Corte d’Appello aveva fornito una congrua motivazione in ordine alla definizione della pena, evidenziando i criteri posti a fondamento della sua determinazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36229 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA2004
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rilevata la correttezza delle notifiche, ritenuto che entrambi i ricorrenti contestavano la mancata o il mancato riconoscimento dell’attenuante dell’avvenuta riparazione del danno e l’eccessivo aumento per la continuazione,
rilevato che entrambe le doglianze non superano le soglie di ammissibilità in quanto si profilano come meramente reiterative rispetto a quanto dedotto con la prima impugnazione. Segnatamente, con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 6) cod. pen. i ricorrenti non offrivan argomenti per ritenere che la motivazione emergente dal compendio integrato delle due sentenze conformi di merito presentasse profili di illogicità; contrariamente a quanto dedotto, la motivazione contestata risulta logica, razionale e coerente con le indicazioni della Corte di Cassazione in ordine ai criteri necessari per riconoscere l’attenuante invocata. Veniva infatti ritenuto che la restituzione della somma di denaro offerta non appariva idonea ad integrare i presupposti per la concessione del beneficio sanzionatorio tenuto conto della violenza dell’azione posta in essere dagli imputati (pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione che non si presta ad alcuna censura.
Ritenuto che anche le doglianze in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio con specifico riguardo l’aumento previsto per la continuazione e non sono manifestamente infondate in quanto contrariamente a quanto dedotto la Corte d’appello offriva una congrua motivazione in ordine alla definizione della pena evidenziando i criteri posti a fondamento della sua complessiva determinazione che giustificano GLYPH anche la definizione GLYPH per l’aumento GLYPH in continuazione (pag. 6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il onsigliere Estensore
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/Il Presidente