Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34957 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimi che, invero, ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è necessario che il colpevole abbia provveduto prima dell’inizio del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcim totale ed effettivo, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quel morale (cfr. Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793; Sez. 2, 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880);
che, in caso di giudizio abbreviato, la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinan di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell’inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380);
osservato che il secondo motivo, con il quale si contesta il giudizio d comparazione di cui all’art. 69 cod. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostan implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non si frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr. Sez. U, 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
che, in particolare, la soluzione dell’equivalenza può ritenersi congruament motivata laddove, come nel caso di specie, il giudice del merito si sia limita ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in conc ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall’ 133 cod. pen. (vedi pag. 4 della motivazione in relazione alla gravità del fatt ai precedenti del ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2024.