Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32158 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32158 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TREVISO nel procedimento a carico di:
CAMPEOTTO NOME QUALE NOME-N nato a NERVESA DELLA BATTAGLIA il DATA_NASCITA il
inoltre:
NOME
avverso la sentenza del 24/01/2024 del GIUDICE DI PACE di TREVISO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito/lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO,
che ha concluso chiedendo 4annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Treviso – per quanto qui di rilievo – ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati a lui ascritti di minaccia e percosse, perché estinti, in quanto l’imputato ha riparato il danno cagionato ed eliminate le conseguenze dannose/pericolose ai sensi dell’art. 35 D. I.vo n. 274/2000.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, il quale denuncia erronea applicazione dell’art. 35 D. I.vo n. 272/2000, sul rilievo che, trattandosi di temine perentorio, nel caso di specie, l’attività riparatoria non sarebbe intervenuta “prima dell’udienza di comparizione”, bensì dopo l’apertura del dibattimento, né era stata disposta dal Giudice di pace la sospensione del processo su richiesta dell’imputato. Conclude per l’annullamento della sentenza nei confronti di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Come premesso, la somma a titolo risarcitorio è stata offerta alla parte civile dopo l’apertura del dibattimento.
2.Ritiene il Collegio che il tema posto dal ricorso -circa la natura perentoria, o meno, del termine legale di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000 – trovi condivisibile risoluzione nei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, i quali si riconoscono nell’orientamento, oramai prevalente, secondo cui, in tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere di questi, nel riconoscere l’idoneità della riparazione, quale causa di estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall’art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali è quello dell’anteriorità della riparazione rispetto all’udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all’imputato che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie, come declinato dal comma terzo della stessa disposizione di legge (Sez. 5, n. 31656 del 10/02/2015, Rv. 265295; conf. Sez. 4 n. 36280 del 18/02/2016, Rv. 267599; sez. 4 n. 50020 del 20/07/2017, rv. 271178; sez. 4 n. 47007 del 08/11/2022, Rv. 284009).
A tale orientamento il Collegio intende dare continuità, condividendo il rilievo che l’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000 non elenca tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio l’avviso della possibilità di avvalersi delle condotte riparatorie, norma in relazione alla quale la Corte costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi sulla sua legittimità, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate, rilevando che, nell’udienza, l’imputato è obbligatoriamente assistito da un difensore, sia essa fiduciario o di nomina officiosa, «sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l’informazione circa le varie
forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito ( conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)», e che «l’udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative (V. Ord. Corte Cost. n. 231 del 2003 e 333 del 2005).»
La parte, dunque, ben può avvalersi dell’assistenza del difensore al fine di valutare tutte le possibili strategie difensive, compresa quella di porre in essere attività riparatorie ai fini dell’estinzione del reato, dovendosi escludere la sussistenza di alcun onere informativo in capo all’organo giudicante (tesi quest’ultima sostenuta da Sez. 5, n. 44394 del 17/07/2013,Rv. 257548; sez. 5 n. 30094 del 14/03/2018, Rv. 273328). Il Collegio condivide, dunque, l’affermazione che, in caso di inosservanza del predetto termine, l’imputato decade dall’accesso al trattamento di favore, non gravando sul giudice alcun onere di informare l’imputato della possibilità di provvedere alle condotte riparatorie (sez. 4 n. 50020/2017, cit.).
Nel caso di specie, pertanto, l’imputato avrebbe potuto chiedere che venisse disposta la sospensione del processo ai sensi del comma 3 dell’art. 35 del citato decreto, al fine di provvedere alle condotte riparatorie, dimostrando di non aver potuto farlo in precedenza anche eventualmente per non essere stato informato di tale possibilità. Dall’esame degli atti risulta, invece, che il ricorrente non si è avvalso di tale facoltà, pur avendo il giudice disposto alcuni rinvii al fine di consentire eventuali esiti conciliatori.
Il principio che governa la fattispecie in scrutinio è quello per cui “in tema di procedimento davanti al giudice di pace, il termine dell’udienza di comparizione, previsto per la riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, sicché, in caso d’inosservanza, non può essere dichiarata l’estinzione del reato.” 6. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata
annullata con rinvio per nuovo giudizio di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Treviso, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore