Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8925 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8925 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. nonché delle concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle ritenute aggravanti, è manifestamente infondato poiché, fermo restando che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato ed espressamente richiamato, ai fini del riconoscimento dell’attenuante dell’integrale riparazione del danno, il risarcimento dev’essere integrale ed effettivo, sicché, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all’imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 2023, Bojic, Rv. 284224 – 01), la Corte di merito, a pagina 2, nell’esercizio del potere discrezionale che le è proprio e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, aveva ritenuto in ogni caso la somma offerta alla persona offesa insufficiente a coprire il danno dalla stessa subita;
che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra queste ultime, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2 ove il giudice di appello ha evidenziato come l’ammissione degli addebiti da parte dell’imputato sia avvenuta in presenza di uno schiacciante quadro probatorio a suo carico);
che in ogni caso la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell’art. 69, quarto comma, cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 fepbraio 2026
Il Consigliere estensore