Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38300 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38300 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Romano di Lombardia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.
pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/02/2025 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 12/04/2023, che aveva condanNOME NOME COGNOME per il reato di furto aggravato, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., rideterminava la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. Osserva che l’udienza per la celebrazione del giudizio di appello con rito cartolare era fissata per il 01/10/2024; che in data 19/09/2024 venivano notificate alla difesa le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO; che il
23/09/2024 il difensore, ammesso al gratuito patrocinio, depositava conclusioni scritte e istanza di liquidazione dell’onorario; che, tuttavia, il processo veniv rinviato all’udienza del 11/02/2025, in ragione del rilevante carico del ruolo; che detto rinvio non veniva comunicato né all’imputato detenuto, né al difensore, il quale ne è venuto a conoscenza solo in data 11/02/2025, quando gli veniva notificato il dispositivo della sentenza impugnata; che detta omissione ha recato un pregiudizio al diritto di difesa, atteso che in tal modo è stato precluso al difensore la facoltà di richiedere la trattazione orale o di presentare memorie e motivi nuovi ovvero di fare richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ed all’imputato di manifestare la volontà di comparire all’udienza; che l’omessa comunicazione del rinvio, riguardando l’inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, ha determiNOME una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.; che, anche a voler ritenere che si sia in presenza di una nullità di ordine AVV_NOTAIO a regime intermedio, la stessa non può considerarsi sanata ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., tenuto conto del rito cartolare con cui si è celebrato il giudizio di appello; che, dunque, la nullità poteva essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.; che, in conclusione, essendo stata dedotta con il ricorso per cassazione, l’eccezione è stata tempestivamente proposta.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 131-bis cod. pen., nonch mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la Corte territoriale non ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità dell particolare tenuità del fatto, in considerazione dei precedenti penali da cui risulta gravato l’imputato; che, tuttavia, non ha tenuto conto del modesto valore del bene sottratto, né delle concrete modalità della condotta, che hanno cagioNOME un danno minimale; che, dunque, la motivazione del provvedimento impugNOME è di stile, oltre che contraddittoria, tenuto conto che è stata riconosciuta l circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
2.3. In data 31/10/2025 è pervenuta articolata memoria difensiva, con cui sono state ribadite le argomentazioni e le conclusioni contenute nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
1.1. Ritiene, invero, il Collegio che, nel giudizio di appello celebrato nelle forme del rito cartolare, l’omessa comunicazione al difensore ed all’imputato detenuto della data di rinvio – disposto d’ufficio alla prima udienza per ragioni
organizzative della Corte territoriale, senza lo svolgimento di alcuna attività – dia luogo ad una nullità di ordine AVV_NOTAIO a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., relativa alla inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, deducibile, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo. In particolare, tale omissione determina una lesione del diritto di difesa, pregiudicandone le facoltà connesse, sol che si consideri che il difensore, a conoscenza della data del rinvio d’ufficio, avrebbe potuto chiedere la trattazione orale, presentare ulteriori memorie scritte ovvero accedere al concordato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., essendo ancora nei termini e l’imputato, dal canto suo, avrebbe potuto chiedere di partecipare all’udienza.
Dunque, si intende qui dare continuità all’orientamento secondo il quale, nel giudizio di appello celebrato in conformità alla disciplina emergenziale pandemica, il rinvio d’ufficio a data fissa per ragioni organizzative e senza svolgimento di attività processuale della prima udienza, fissata in camera di consiglio per mancata richiesta di discussione orale, non determina la tardività della richiesta di trattazione orale, formulata dalla parte nel rispetto dei termini di cui all’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da calcolare avuto riguardo alla data di rinvio e non a quella originariamente stabilita per l’udienza, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato è causa di nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 10459 del 21/01/2025, Bicchierai, Rv. 287574 – 01). È stato, invero, affermato che l’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n. 176 ratione temporis applicabile nel caso in esame, in considerazione della proroga disposta dall’art. 94 d.lgs. 150/2022, come modificato dal d.l. 30/12/2023, conv. con modificazioni dalla I. 28/02/2024 n. 18 – prevede che la richiesta di discussione orale debba essere formulata entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza, senza distinguere, tuttavia, tra prima udienza o udienza di rinvio, facendo evidente riferimento all’udienza nella quale il processo sarà effettivamente trattato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Del resto, non si individuano valide ragioni per comprimere il diritto di difesa, considerato che i motivi per i quali difensore può determinarsi a non chiedere la trattazione orale del processo possono essere molteplici e non si esauriscono nel mero disinteresse alla discussione orale, potendo attenere anche a proprie necessità organizzative del lavoro di studio. Dunque, non vi sono ragioni per negare al difensore il diritto, legislativamente previsto, di avanzare
istanza di trattazione orale, in relazione all’udienza di rinvio, posto che i relati termini si riferiscono con tutta evidenza all’udienza fissata per la celebrazione del processo d’appello.
L’applicazione di un analogo principio, a salvaguardia dei diritti difensivi, si ha in tema di deposito della lista testimoniale, nel caso di rinvio dell’udienza da parte del giudice del dibattimento, in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che, qualora il rinvio sia disposto prima dell’apertura formale del dibattimento, le parti conservano la facoltà di presentare la lista dei testi fino a sette giorni prima della data fissata per l nuova udienza. Tale rinvio, in sostanza, va equiparato a quello a nuovo ruolo, comportando l’obbligo del rinnovo della citazione a giudizio, di cui tiene luogo, per i presenti, l’avviso orale della nuova udienza (Sez. 6, n. 26048 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 266975 – 01; Sez. 2, n. 6024 del 27/01/2016, Mistretta, Rv. 266199 – 01; Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267558 – 01). Anche in questo caso, come appare evidente, la ratio che è alla base dell’interpretazione della norma offerta dalla giurisprudenza deve essere individuata – analogamente al caso che si sta scrutinando – nella tutela del diritto di difesa, evitandone inutili compressioni, atteso che non si comprenderebbero le ragioni per le quali si dovrebbe considerare la parte decaduta dalla facoltà di depositare la lista testi entro sette giorni dalla data fissata per la nuova udienza, tutte le volte in cui il rinvio – disposto d’uffic dall’organo giudicante – determini soltanto lo spostamento ad altra data della celebrazione del processo.
Tale approdo ermeneutico non è in contrasto con altri arresti di legittimità, segnatamente, Sez. 3, n. 3 del 21/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285696 01 e Sez. 5, n. 19376 del 06/04/2023, COGNOME, Rv. 284695 – 01, tenuto conto che questi ultimi riguardano casi del tutto diversi da quello che si sta esaminando, in cui era stata pacificamente presentata un’istanza di trattazione orale tardiva, che aveva preceduto l’udienza poi rinviata e che non era stata reiterata in relazione all’udienza di rinvio.
Tutto quanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, dall’esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220094 – 01, in motivazione), emerge che, a seguito dell’appello interposto nell’interesse dello COGNOME, veniva fissata l’udienza del 01/10/2024; che in data 19/09/2024 venivano notificate alla difesa le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO; che il 23/09/2024 il difensore, ammesso al gratuito patrocinio, depositava conclusioni scritte e istanza di liquidazione dell’onorario; che il processo veniva rinviato all’udienza del 11/02/2025, in ragione dell’ora tarda
dovuta al rilevante carico del ruolo; che detto rinvio non veniva comunicato né all’imputato detenuto, né al difensore, nonostante nel verbale di udienza ne fosse stata disposta la comunicazione (“Manda alla cancelleria per le comunicazioni”, si legge in chiusura del verbale); che l’omessa comunicazione della data del rinvio ha precluso al difensore la facoltà di richiedere la trattazione orale o di presentare memorie e motivi nuovi ovvero di fare richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ed all’imputato di manifestare la volontà di comparire alla nuova udienza; che ciò ha determiNOME una nullità di ordine AVV_NOTAIO a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., relativa alla inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.
1.2. La decisività del primo motivo rende assorbito il secondo.
1.3. La sentenza impugnata va, in conclusione, annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2025.