Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25553 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale sulla competenza per territorio rimesso, ex art. 24-bis c.p.p., dal GIP TRIBUNALE di ROMA con ordinanza del 08/03/2024, nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA Napoli
visti gli atti, letta l’ordinanza di rimessione e la memoria difensiva; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostil:uto PG COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità della richiesta
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del1 1 8 marzo 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio, tempestivamente eccepita dalla difesa dell’imputato COGNOME NOME, nell’ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all’ art. 416, comma 2, cod. pen.
Premette il rimettente che:
nella formulazione della contestazione il luogo di consumazione del delitto risulta indistintamente indicato in Roma, Napoli e altrove;
i reati-fine sono stati commessi in larga parte nella città di Roma e che pertanto è nel territorio della Capitale che si è estrinsecata l’operatività del gruppo criminale;
le componenti essenziali e funzionali della struttura organizzativa risultano ubicate nella città di Napoli, quale luogo di residenza dei sodali e di ubicazione della centrale operativa di diramazione dei contatti telefonici con le vittime delle azioni predatorie, di pianificazione della fase esecutiva dei reati fine, d approntamento dei mezzi di trasporto utilizzati per le predette trasferte e, in generale, di elaborazione nei suoi aspetti più qualificanti del vasto programma criminoso sotteso alle finalità precipue dell’associazione;
Il giudice procedente, dopo aver argomentato a sostegno della tesi difensiva che individua nel Tribunale di Napoli il giudice competente, operava il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla questione della competenza per territorio, tenuto conto che «i profili controversi evidenziati suggeriscono di rimettere la questione alla Suprema Corte di cassazione, come previsto dall’art. 24 cod. proc. pen.».
3 II Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, con requisitori del 15 aprile 2024, ha concluso per l’inammissibilità della richiesta.
Con memoria del 9/04/2024, la difesa dell’imputato ha insistito perché la Corte di cassazione, sul rilievo della fondatezza dell’eccezione sollevata (si evidenzia come in Napoli si sia manifestata l’operatività dell’associazione, quale luogo ove risultano partite tutte le operazioni organizzative al solo fine di “orchestrare” i cd. reati fine), dichiari la competenza del Tribunale di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non è ammissibile.
Va premesso che l’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio, disciplinato
dall’art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto nell’ordinamento dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione del disposto dell’art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, si presenta come un meccanismo di risoluzione preventivo, funzionale al raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale, che, alla luce del principio di ragionevole durata del processo, eviti il rischio di un’inutil celebrazione, anche in più gradi di giudizio, a seguito di un iniziale erronea dichiarazione o attribuzione della competenza. L’istituto, pertanto, si aggiunge agli ordinari strumenti di risoluzione della questione di competenza, rappresentati dall’impugnazione ordinaria e dalla denuncia di conflitto.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare il principio secondo il quale, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito dalla questione o che intenda rilevarla “ex officio”, è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compendio una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strument normativi (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, GIP Cuneo, Rv. 285513 – 01; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Tribunale di Agrigento, Rv. 285233 – 01; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, T., Rv. 285089 – 01; Sez. 6, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720 – 01). Ne consegue che il giudice può disporre, a pena d’inammissibilità, il rinvio pregiudiziale, anche d’ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza, sempre che al riguardo non siano già maturate preclusioni o decadenze. Deve osservarsi che la ratio dell’istituto rende evidente che è preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen., allorquando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previdenti: se ritenesse la questione fondata dovrebbe dichiarare immediatamente la propria incompetenza, diversamente se fosse convinto della manifesta infondatezza della questione dovrebbe rigettare l’eccezione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La ratio della norma esclude che il giudice sia titolato a rimettere la questione quando, avendo la parte prospettato l’incompetenza, egli reputi sostanzialmente fondata l’eccezione. È evidente che il giudice si troverà a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza (Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, Sez. 2 n. 285 del 20/06/2023 non massimate). Il giudice, se la parte formula l’eccezione nell’udienza preliminare senza chiedere il rinvio pregiudiziale (e non potrà più
riproporre in seguito l’eccezione), dovrà decidere secondo gli istituti preesistenti: se si ritiene incompetente emetterà sentenza di incompetenza e se si ritiene competente rigetterà l’eccezione e la parte non potrà più sollevare la doglianza; diversamente, si autorizzerebbe il giudice a chiedere un parere preventivo alla Corte tutte le volte che dubiti della competenza, senza che le parti si siano neppure dolute, e si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, come uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l’obiettivo che la norma ha inteso perseguire (così in motivazione, Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Mulas e altro, Rv. 285114-01).
Ciò premesso, osserva il Collegio che l’ordinanza di rimessione ha carattere esplorativo, avendo demandato alla Corte di cassazione di decidere quale, delle due soluzioni prospettate, sia fondata, una delle quali, peraltro, motivatamente formulata dallo stesso Giudice il quale, però, avrebbe potuto e dovuto dichiararsi incompetente e trasmettere gli atti al Tribunale di Napoli ritenuto territorialmente competente, piuttosto che chiedere alla Corte di legittimità di risolvere la questione sulla competenza per territorio ex art. 24bis cod. proc. pen.
E tanto più alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la competenza per territorio nei reati associativi si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il “pactum sceleris”, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzai:a l’operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272185 – 01; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083-02; Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, COGNOME e altro, Rv. 271585 – 01; Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 267635 – 01; Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266744 -01).
In conclusione, la richiesta di rinvio pregiudiziale risulta inammissibile e gli atti devono essere restituiti al giudice procedente per la declinatoria di competenza.
P.Q.M.
0 7 IV -i –nG GLYPH 00 1.12 c,5 co m rli =Z GLYPH N Z GLYPH Tribunale di Roma. Dichiara inammissibile la richiesta e dispone la restituzione degli atti al
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Così deciso, il 14 Maggio 2024