Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31230 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 31230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul rinvio pregiudiziale sollevato in data 24/04/2025 da G.U.P. del Tribunale di Agrigento in procedimento nei confronti di: COGNOME NOME, nato il 07/11/1965 a Roma COGNOME NOME, nato il 09/04/1964 a Roma COGNOME NOMECOGNOME nato il 07/3/1979 a Palermo COGNOME NOME nata il 30/03/1979 a Velletri Squillaci NOMECOGNOME nato il 04/03/1980 a Roma COGNOME NOMECOGNOME nato il 29/06/1965 a Catania COGNOME NOMECOGNOME nato il 06/07/1969 a Siracusa COGNOME NOMECOGNOME nato il 12/10/1946 a Palermo Pinelli NOME, nato il 05/11/1977 a Palermo COGNOME NOME, nata il 13/05/1974 a Cremona COGNOME NOME, nato il 29/12/1961 Palermo COGNOME NOMECOGNOME nato il 21/07/1953 a Menfi visti gli atti , il provvedimento di rinvio e gli atti allegati; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; GLYPH
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del rinvio; udito il difensore delle parti civili, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Agrigento; uditi i difensori, Avv. NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME anche in sost. dell’Avv. NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME, anche in sost. dell’Avv. NOME COGNOME e dell’Avv. NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME che hanno concluso chiedendo il riconoscimento dell’ammissibilità del rinvio con declaratoria della competenza del Tribunale di Roma o, in subordine, del Tribunale di Palermo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 aprile 2025 il G.u.p. del Tribunale di Agrigento, in sede di udienza preliminare, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24bis cod. proc. pen. della questione concernente la competenza per territorio, che era stata contestata con memorie o con deduzioni orali dei difensori degli imputati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti chiamati a rispondere in concorso tra loro del delitto di cui agli artt. 81, 56 e 317 cod. pen., oltre che COGNOME e COGNOME anche del reato di cui all’art. 326, comma terzo, cod. pen.
L’accusa si incentra sull’addebito mosso agli imputati, dirigenti centrali e locali di ENAC, di aver abusato dei poteri per costringere COGNOME NOME e NOME NOME, amministratore unico e direttore generale della RAGIONE_SOCIALE, concessionaria della gestione dell’aeroporto di Lampedusa, a dare indebitamente in subconcessione a Cusumano NOME la gestione del deposito di carburante all’interno dell’aeroporto su area demaniale, già arbitrariamente occupata da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società riconducibili a Cusumano.
L’imputazione descrive plurime condotte, tenute tra il 2018 e il 2021, dettagliatamente riportate alle lett. da A) a N), volte a conseguire quel risultato, in concreto non realizzato.
A fronte di ciò nelle memorie depositate dall’Avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME e per NOME COGNOME si sviluppa un’analisi del tema della competenza per territorio, volta a segnalare i profili in forza dei quali detta competenza dovrebbe attribuirsi al Tribunale di Roma o al Tribunale di Palermo.
II G.i.p. muove dal rilievo che deve aversi riguardo alla contestazione così come formulata dal P.m. e segnala che ai sensi dell’art. 16 cod. proc. in presenza di reati connessi deve considerarsi il reato più grave, individuato in quello di tentata concussione.
Rileva inoltre che, a fronte di deduzioni difensive, volte a segnalare l’unicità del delitto di tentata concussione, in quanto connotato da atti frazionatannente funzionali al conseguimento dell’obiettivo piuttosto che ab origine assistiti dall’unificante coefficiente della nnedesimezza del disegno criminoso, la contestazione intende far riferimento a più condotte, tra loro unificate ai sensi dell’art. 81 cod. pen., proprio in quanto espressive del medesimo disegno criminoso, e non genericamente intese come riferite a più atti diretti alla consumazione di un unico reato. Esclude dunque che in questa fase si possa, secondo l’auspicio delle difese, procedere alla riqualificazione in un unico reato.
Richiama i principi desumibili dagli artt. 12, comma 1, lett. b), 16, comnna 1, e 8, comma 4, cod. proc. pen., rilevando che deve aversi riguardo al reato più grave e, in caso di pari gravità, al primo reato, e in relazione ad un delitto tentato al luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Posto che le condotte sono indistintamente ascritte a tutti gli imputati e che le condotte sono di pari gravità, sottolinea che deve farsi riferimento alla condotta più risalente, descritta sub A).
Ritiene in linea con la contestazione di ravvisare sub A) un’unica ipotesi di reato, invece di più ipotesi, come difensivannente prospettato, pur essendo descritte condotte distinte.
Ivi si fa riferimento a tre provvedimenti, con cui è stata rifiutata ad AST l’autorizzazione a svolgere in proprio il servizio di rifornimento di carburante.
Rileva che deve aversi riguardo all’ultimo di essi ai sensi dell’art. 8, comma 4, cod. proc. pen., e dunque al rigetto della richiesta di certificazione d’idoneità, ritenendo carenti le autorizzazioni del MISE, dell’Agenzia delle Dogane e dei vigili del fuoco: dà conto della redazione del verbale della riunione, svoltasi a Lampedusa, cui era presente anche la persona offesa COGNOME
Essendo Lampedusa nel circondario di Agrigento, si avrebbe conferma della competenza del Tribunale di Agrigento, in luogo di quella, alternativamente prospettata, del Tribunale di Roma o del Tribunale di Palermo.
Rileva che l’eccezione di incompetenza si fonda per lo più sul rilievo che sarebbe configurabile un unico delitto di tentata concussione e che debba aversi riguardo all’ultimo atto, descritto sub N), relativo alla proposta di revoca da parte di ENAC della concessione accordata ad RAGIONE_SOCIALE, proposta deliberata a Roma e trasmessa ad RAGIONE_SOCIALE via pec, ciò nel presupposto che assuma rilievo il luogo della
condotta in senso naturalistico e non quello in cui la stessa sia percepita dalla vittima.
Si dà conto, inoltre, dell’orientamento in tema di tentata concussione, per cui rileva la natura intimidatoria della condotta, a prescindere dal fatto che la vittima si sia sentita intimidita.
Ed ancora viene segnalata la deduzione secondo cui in materia di tentativo conta l’ultimo atto diretto a commettere il delitto, mentre l’effetto costrittivo situerebbe al di fuori della fattispecie criminosa, atteggiandosi a post factum ai fini della competenza.
Rileva il Giudice che questo è il nucleo centrale dell’eccezione, che deve qualificarsi come non manifestamente infondato, seppur non direttamente condivisibile, in ragione del fatto che la costrizione implica un rapporto a due ed è rilevabile in quanto esiste un soggetto che la percepisce. Si richiama l’orientamento in forza del quale, nel caso di tentata prostituzione minorile a mezzo del telefono, il reato è commesso nel luogo in cui si trova il minore all’atto della ricezione della telefonata o, nel caso di tentata truffa a mezzo di spedizione di un messaggio o documento, è rilevante ai fini della competenza il luogo in cui il soggetto passivo sarebbe rimasto indotto in errore, qualora l’evento si fosse verificato.
Dà conto il Giudice che secondo le difese sarebbe comunque impossibile determinare il luogo in cui le persone offese hanno avuto conoscenza della proposta di revoca, cosicché dovrebbe applicarsi l’art. 9, connma 1, cod. proc. pen. attribuendo valore al frammento di condotta precedente, ovvero darsi rilievo al reato meno grave, cioè al capo 2), sempre commesso in Roma.
In alternativa viene invocato dalle difese l’orientamento per cui in presenza di reati connessi, ove non possa individuarsi il luogo di consumazione del reato più grave, ai fini della competenza dovrebbe aversi riguardo al secondo reato in termini di gravità, nel caso di specie da individuarsi nella violazione del segreto di ufficio di cui al capo 2), commessa in Roma.
Osserva tuttavia il Giudice che il Pubblico ministero ha depositato attività integrativa di indagine, da cui si evince che le pec indirizzate ad AST venivano ricevute a mezzo server allocati a Lampedusa, profilo ritenuto rilevante in relazione alla proposta di revoca del 13/12/2021, comunicata a mezzo pec, fermo restando che dalle dichiarazioni di NOME e di COGNOME risultava che le nnail venivano protocollate a Lampedusa e che COGNOME si limitava a prendere visione del cartaceo, che gli sottoponeva NOME, elementi idonei a ritenere possibile l’individuazione del luogo in cui le persone offese avevano avuto contezza della proposta di revoca, cioè ancora una volta Lampedusa.
Segnala il Giudice che secondo le difese, a voler ritenere una pluralità di condotte di tentata concussione, la competenza apparterrebbe comunque al Tribunale di Palermo, in quanto all’interno del capo indicato sub A) il primo reato, coinciderebbe · con l’adozione della nota dell’11/7/2018, della Direzione Aeroportuale Sicilia Occidentale, con sede a Palermo. Pur avendo il Giudice già rilevato che dovrebbe in realtà ravvisarsi sub A) un unico reato, si prospetta tuttavia la questione come non manifestamente infondata.
Spiega quindi il Giudice che non intende proporre una questione in termini esplorativi, avendo invece ravvisato l’opportunità e la rneritevolezza del rinvio, dando conto delle relative ragioni, in particolare ritenendo di non poter pronunciare sentenza di incompetenza, peraltro a fronte di eccezioni che non appaiono manifestamente infondate, in quanto correlate a questioni giuridiche complesse, che non si prestano a lettura univoca (unicità o pluralità dei reati, possibilità o meno della complessiva riqualificazione, presenza nel capo sub A di una o più fattispecie autonome, rilevanza del luogo in cui la persona offesa del delitto di tentata concussione abbia percepito la condotta costrittiva, rilevanza del luogo di ubicazione del server, da cui è stata scaricata la pec).
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l’inammissibilità del rinvio.
Nell’interesse di NOME COGNOME è stata depositata una memoria a firma dell’Avv. COGNOME nella quale, richiamando anche le deduzioni formulate dinanzi al G.u.p., GLYPH si GLYPH ribadisce GLYPH che GLYPH non GLYPH sono GLYPH configurabili GLYPH strutturalmente GLYPH e contenutisticamente singoli reati di tentata concussione, ascrivibili in concorso a tutti gli imputati, bensì un unico tentativo, in cui le singole condotte si inseriscono come momenti esecutivi di una sola fattispecie criminosa, fino all’ultima fase della proposta di revoca della concessione, costituente ultimo atto volto alla consumazione, atto sottoscritto e protocollato in Roma dal dott. COGNOME
Si segnala al riguardo che il delitto tentato implica atti idonei diretti in modo non equivoco, non essendo necessario che si prospetti il momento della ricezione della proposta costrittiva, ma occorrendo l’astratta idoneità della condotta, e si richiama anche l’orientamento espresso in materia di istigazione alla corruzione.
In subordine si sottolinea che il luogo della ricezione non potrebbe essere individuato con certezza, neppure alla luce dei dati probatori invocati nel provvedimento del G.u.p., dovendosi dunque fare riferimento alle regole suppletive di cui all’art. 9 cod. proc. pen. alla cui stregua dovrebbe farsi riferimento al luogo dell’invio della proposta, cioè Roma.
In via ulteriormente subordinata, anche a voler ravvisare plurime ipotesi di delitto tentato, ai fini della competenza dovrebbe farsi riferimento al primo degli atti di cui alla contestazione sub A), individuato nella nota ENAC dell’11/7/2018, costituente il primo tassello dell’iter criminis, tale da ricondurre la competenza territoriale al Tribunale di Palermo.
Nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME è stata depositata ulteriore memoria a firma degli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
In primo luogo, si fa rilevare che il Giudice può interloquire sull’imputazione, al fine di procedere alla sua corretta qualificazione, dovendo all’occorrenza sollecitare il P.m. a chiarire la struttura della contestazione, onde verificare se si tratti di un unico reato o di più reati.
L’imputazione appare formulata strumentalmente in modo da giustificare il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento ma il Giudice in presenza di errori rilevanti può procedere alle correzioni necessarie anche al fine di valutare il tema della competenza, rientrando nella serietà della questione proposta anche il tema dei limiti della Procura procedente nell’autonomia della formulazione del capo di imputazione, non essendo consentito uno scostamento dai fatti sottostanti.
Si richiamano le ipotesi alternative formulate, segnalando come nell’inquadramento della condotta sub A) fosse individuabile la prima rilevante, tale da comportare la competenza territoriale del Tribunale di Palermo.
Si imponeva comunque la valutazione circa la configurabilità di più ipotesi di delitto tentato o di un’ipotesi unitaria, essendo peraltro non ravvisabile il concorso eventuale al di fuori di una condotta unitaria.
Peraltro, ai fini del tentativo non rilevava l’effettiva percezione, essendo invece valutabile l’ultimo atto diretto alla consumazione, materialmente compiuto dal soggetto agente.
Non avrebbe potuto comunque darsi rilievo alle acquisizioni probatorie costituite dalle dichiarazioni di COGNOME, a fronte del fatto che la società RAGIONE_SOCIALE ha come indirizzo Pec EMAIL , dominio di RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, diversamente da quanto fatto dal Giudice, dovendosi inoltre interpretare il principio desumibile da Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Rv. 263020 – 01.
In ogni caso nell’incertezza circa il luogo di ricezione, avrebbe dovuto aversi riguardo al luogo di spedizione e dunque a Roma.
· CONSIDERATO IN . DIRITTO
1. Lo strumento del rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio, contemplato dall’art. 24-bis cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 4 d.lgs. n. 150 del 2022, è volto ad assicurare che il tema della competenza sia rapidamente e ab origine definito, in modo da evitare che il processo sia alimentato da una immanente condizione di precarietà.
Ma, nel contempo, il giudice rimettente è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, COGNOME, Rv. 285424 – 01).
In particolare, il giudice è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previannente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare connpiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285334 – 01). E’ stato, nello stesso senso, precisato che he il giudice deve motivare la richiesta, verificando che la questione non sia manifestamente infondata e che non possa essere risolta con gli ordinari strumenti nornnativi (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720 01).
2. Ciò posto, si rileva che nel caso in esame il Giudice, nel dar conto delle deduzioni difensive, formulate nell’interesse degli imputati, ha ricondotto il tema ad una serie di ipotesi ricostruttive alternative, correlate alla struttura dell contestazione, in particolare di quella più grave di tentata concussione, di cui al capo 1), articolata nella descrizione di plurime condotte descritte alle lettere da A) a N), segnalando poi un analogo problematico profilo ricostruttivo, inerente più specificamente alle condotte descritte nella lettera A).
Ha segnalato come il nucleo fondamentale delle questioni sollevate ruotasse utn” intorno al tema della configurabilità di unitario reato di tentata concussione ovvero di plurime ipotesi di tentata concussione unificate dal vincolo della continuazione o come allo stesso modo si ponesse il problema della configurazione unitaria o plurima delle condotte descritte nella lettera A), a seconda dei casi potendosi confermare la competenza del Tribunale di Agrigento o ravvisare quella del Tribunale di Palermo ovvero di quello di Roma.
In tale quadro il Giudice ha sottolineato come fosse stata altresì posta la questione del momento rilevante ai fini della competenza nel caso di condotta concussiva tentata, in rapporto alla rilevanza o meno del momento dell’effettiva ricezione del contenuto comunicativo in cui si sia tradotto l’abuso costrittivo. ·
A fronte di ciò il Giudice ha ritenuto che le questioni sollevate dalle difese, pur non potendo essere considerate immediatamente accoglibili, meritassero un approfondimento, in quanto non manifestamente infondate.
Orbene, la stessa struttura del provvedimento di rinvio ne disvela l’inammissibilità.
L’intero ragionamento muove dall’interpretazione della contestazione, ad essa essendo invero strettamente correlati le eccezioni sollevate e gli argomenti utilizzati per valutarne la consistenza.
E’ infatti rilevante che sia configurabile un unico, pur articolato, reato di tentata concussione o che debba aversi riguardo a plurime condotte in continuazione tra loro, perché in base alla soluzione proposta risultano applicabili, ai fini della determinazione della competenza territoriale, canoni valutativi diversi, desunti dagli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen.
Ma la contestazione deve essere correlata a dati di fatti° che formano poi l’oggetto del processo ai fini della definizione dei presupposti per una pronuncia di condanna o di assoluzione, che ben può essere a sua volta unitaria ovvero articolata in relazione ai singoli segmenti della contestazione, nel caso di specie in relazione alle condotte di volta in volta descritte alle lettere da A) a N).
Ciò significa che la contestazione deve essere assunta quale parametro di riferimento, secondo la specifica determinazione del pubblico ministero che l’ha formulata, dovendosi in tale quadro, correlativamente, ribadire che «la competenza per territorio, nel caso di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che questa non contenga errori rilevanti, macroscopici e immediatamente percepibili, sicché l’assoluzione da taluni dei reati contestati o l’esclusione di alcune circostanze aggravanti non può condurre “ex post” a un suo mutamento» (Sez. 3, n. 28491 del 20/06/2024, Silipo, Rv. 287050 – 02).
Sta di fatto che il riferimento alla contestazione, nel caso in cui i fatti descritt nell’imputazione, che determinano la scelta del giudice territorialmente competente a decidere, diano adito a divergenti interpretazioni o a ulteriori valutazioni in fatto, non può di per sé legittimare il rinvio pregiudiziale (Sez. 5, n. 15175 del 11/03/2025, G.i.p. Milano, Rv. 287864 – 01), in quando esso non può legittimare l’attribuzione alla Corte di cassazione, al di fuori di macroscopiche
inesattezze o evidenti errori, di alcun sindacato anticipatorio, a fronte della sede cui è primariamente demandato il giudizio su di essa.
L’inquadramento della contestazione deve dunque ritenersi rimesso al giudice, che, se del caso, può avvalersi della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni al pubblico ministero, ai fini della esatta definizione della condotta contestata, ma senza che ciò possa assumere rilievo ai fini di un anticipatorio giudizio ab extrinseco.
Analoghi rilievi devono ribadirsi in ordine all’inquadramento delle condotte descritte nella lettera A).
Tutti gli ulteriori temi (la rilevanza del momento e del luogo della condotta o di quelli della ricezione effettiva del messaggio costrittivo; la rilevanza della collocazione del server di spedizione o di ricezione) presuppongono in realtà il corretto inquadramento della contestazione nei termini di cui s’è detto e costituiscono variabili non autonomamente valutabili in questa sede a prescindere dal profilo assorbente.
Da tale analisi discende dunque l’inammissibilità del rinvio, che deve essere dichiarata con ordinanza, secondo lo schema procedimentale delineato dall’art. 127 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara l’inammissibilità del rinvio. Così deciso il 10/06/2025