Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22906 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22906 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ha pronunciato la seguente
Oggi,
SENTENZA
n
Sulla richiesta di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenz territorio, formulata dal G.i.p. del Tribunale di Ancona nel procedimento a ca di:
NOME COGNOME nata in Cina il 13/11/1981
NOME COGNOME nato in Cina il 08/08/1977
visti gli atti e l’ordinanza di rinvio pregiudiziale; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale, e la restituzione de G.i.p. del Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso;
letta la memoria dei difensori dei ricorrenti, avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno concluso chiedendo dichiararsi l’incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona e la trasmissione degli atti, in prog subordine, alla Procura della Repubblica di Milano ovvero, in via di progress subordine, alle Procure della Repubblica di Verona, Vicenza e Monza
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 09/01/2025 ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Ancona si pronunciava sull’eccezione di incompetenza territoriale formulata – contestualmente alla richiesta di procedere con rito abbreviato, dopo la notifica agli imputati del decreto di giudizio immediato – dai difensori di NOME COGNOME e NOME COGNOME imputati dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 129, 131, 253, 254), di omessa dichiarazione ai fini IVA (capi 130, 132) e di autoriciclaggio (capo 132-a), loro ascritti in concorso nelle qualità meglio specificate in ciascun capo di accusa.
In ordine alla predetta eccezione, il G.i.p. formulava appunto una richiesta di rinvio pregiudiziale a questa Suprema Corte, per la determinazione della competenza per territorio.
Dopo aver ripercorso i tratti essenziali dell’indagine, che aveva determinato l’emissione di due diverse ordinanze cautelari (all’esito della convalida del fermo quanto ai reati di cui ai capi 253 e 254, e in accoglimento di altra richiesta del P.M. quanto agli altri reati), il G.i.p. evidenziava che, in quelle occasioni, la competenza territoriale anconitana era stata determinata ai sensi dell’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti – più gravi di quelli di omessa dichiarazione e di autoriciclaggio – erano stati accertati in Senigallia: criterio confermato anche nelle decisioni di legittimit che avevano definito gli incidenti cautelari.
Il G.i.p. illustrava quindi le articolazioni dell’eccezione di incompetenza formulata dalle difese, che avevano evidenziato la necessità di tener conto, a tali fini, sia dei procedimenti per riciclaggio e ricettazione pendenti, rispettivamente, presso le AA.GG. di Verona e di Vicenza, sia dell’ulteriore delitto di autoriciclaggio contestato in questa sede.
Peraltro, il G.i.p. riteneva di poter tenere conto unicamente del reato di cui all’art. 648-quater cod. pen., in relazione al quale – attesa la connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. – la difesa aveva sostenuto la prevalenza delle disposizioni generali dettate sul tema dall’art. 16 cod. proc. pen., rispetto a quell dell’art. 18, nella particolare ipotesi – ricorrente nel caso di specie – in cui non risultato possibile accertare il luogo di commissione del reato più grave.
Così precisato e delimitato il tema oggetto di discussione, il G.i.p. ha quindi evidenziato, per un verso, che la questione del rapporto tra i due articoli rendeva possibili varie interpretazioni: quella volta a ritenere in ogni caso prevalente l’ar 18, ovvero quella volta a ritenere applicabili le disposizioni di tale ultimo artico solo quando sia contestato un singolo reato tributario e sempre che non vi sia
connessione con altri reati, dovendo invece farsi applicazione – in tale ultimo caso – dei criteri di cui all’art. 16 cod. proc. pen..
Per altro verso, il G.i.p. ha rilevato che la questione della eventuale prevalenza dell’art. 16 cod. proc. pen. – con conseguente determinazione della competenza per territorio avendo riguardo al luogo di commissione del reato più grave, ovvero, laddove ciò sia impossibile, al luogo di commissione del reato successivamente più grave tra gli altri contestati, ovvero ancora ai criteri suppletivi di cui all’art. 9 proc. pen., in caso di impossibile individuazione del locus commissi delicti per tutti i reati – non era stata considerata nei procedimenti cautelari incidentali: sicchè, “qualora dovesse farsi prevalere detta interpretazione, fatta propria in alcune decisioni, la competenza dovrebbe essere ravvisata in capo al giudice del luogo ove il reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. è stato consumato cioè in Milano, luogo ove risultano essere stati effettuati i bonifici oppure Monza, luogo ove veniva rinvenuto il denaro oggetto del profitto del riciclaggio” (cfr. la seconda pagina dell’ordinanza).
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità della richiesta del G.i.p., atteso il suo caratter “inammissibilmente esplorativo”, dato che il giudicante non aveva preso posizione sulle questioni poste, senza alcuna previa delibazione della serietà dell’eccezione e senza prendere posizione sul punto, come richiesto invece dalla giurisprudenza di legittimità.
Con memoria tempestivamente trasmessa insieme ad alcuni allegati, i difensori replicano alle argomentazioni svolte dal P.G. quanto alla ritualità dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, ed insistono – con ricchezza di argomenti e di citazioni giurisprudenziali – per l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza, sottolineando da un lato la necessità di valutare gli esiti delle indagini difensive dalle quali era emerso che i file relativi alle fatture erano stati per lo più creati all’estero, e – d’altro lato – la rilevanza anche dei procedimenti per riciclaggi pendenti presso le richiamate AA.GG. venete, che il G.i.p..aveva invece ignorato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta di rimessione è inammissibile.
Nell’affrontare le questioni poste dall’introduzione dell’art. 24-bis cod. proc. pen., questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato, per un verso, che «in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più
soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione» (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286071 – 01).
Per altro verso, si è ulteriormente chiarito che «in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali» (Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Selvarolo).
Ritiene questo Collegio che il G.i.p. rimettente non abbia fatto buon governo dei principi qui appena richiamati.
Come già accennato nell’esposizione introduttiva, la questione della competenza territoriale per i reati ascritti agli imputati è stata già oggetto specifiche trattazioni in sede cautelare: dalla ordinanza di rimessione, e dalle stesse prospettazioni difensive, emerge anzi che, al riguardo, si è già pronunciata questa Suprema Corte, a seguito dei ricorsi proposti ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., confermando la competenza del Tribunale anconetano.
Si è visto anche che, stando alla prospettazione del G.i.p., la questione della possibile incidenza modificativa, per ragioni di connessione, dei reati di autoriciclaggio (contestato unitamente a quelli tributari nel processo cumulativo in corso presso il rimettente) nonchè di ricettazione e riciclaggio (pendenti presso le AA.GG. di Verona e di Vicenza), costituirebbe un novum, che i difensori avrebbero proposto con le memorie depositate nel giudizio abbreviato, avendo essi in precedenza ritenuto “condivisibile” la competenza territoriale determinata in relazione all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (cfr. la settima pagina dell’ordinanza, priva di numerazione).
Sempre secondo il G.i.p. rimettente, peraltro, “l’aspetto unico di cui può tenersi conto” sarebbe quello relativo al rapporto tra il delitto di emissione d fatture per operazioni inesistenti e quello di autoriciclaggio. Solo in ta prospettiva, pertanto, si dovrebbe quindi affrontare la questione delle disposizioni applicabili (quelle “speciali” di cui all’art. 18 d.lgs. n. 74, ovvero quelle “gener di cui all’art. 16 del codice di rito): qualora si aderisse alla seconda impostazione, “fatta propria in alcune decisioni”, la competenza territoriale “dovrebbe essere ravvisata in capo al giudice del luogo ove il reato di cui all’ad 648-ter.1 cod. pen. è stato consumato cioè in Milano, luogo ove risultano essere stati effettuati i bonifici oppure Monza, luogo ove veniva rinvenuto il denaro oggetto del profitto del riciclaggio” (cfr. l’ottava pagina dell’ordinanza di rimessione).
La prospettazione del G.i.p. rimettente presta il fianco ad alcuni rilievi.
4.1. In primo luogo, nessuna motivazione viene offerta in ordine alla preliminare “selezione” delle questioni prospettate dalla difesa, effettuata escludendo la possibile incidenza modificativa dei reati di ricettazione e di riciclaggio.
Si tratta di una lacuna argomentativa che assume contorni di ancor maggiore rilievo ove si consideri che l’incidenza del riciclaggio sembrerebbe essere stata “recuperata” nella parte conclusiva dell’ordinanza, ove si ipotizza – quale alternativa all’A.G. milanese – la competenza territoriale del Tribunale di Monza, “luogo ove veniva rinvenuto il denaro oggetto del profitto del riciclaggio” (cfr. l’ottava pagina dell’ordinanza, cit.).
4.2. In secondo luogo – ma si tratta della criticità di maggior rilievo – deve osservarsi che l’assunto del G.i.p. rimettente, stando al quale la questione proposta in abbreviato sarebbe una novità – rispetto a quelle esaminate in sede di legittimità, nell’ambito degli incidenti cautelari promossi dai ricorrenti – non tro riscontro nei provvedimenti emessi da questa Suprema Corte.
4.2.1. Nell’ordinanza di rimessione, si cita a questo proposito la sentenza n. 14537 del 2022 (cfr. la settima pagina): si tratta peraltro di un refuso, dato che la pronuncia in questione è del tutto estranea all’odierno procedimento.
Le difese, dal canto proprio, hanno a questo proposito richiamato (pag. 5 della memoria depositata in vista dell’odierna udienza) le sentenze Sez. 3, n. 28720 del 11/06/2024 e Sez. 2, n. 29383 03/07/2024, affermando – a sostegno della proponibilità della questione – che la sentenza n. 28720 aveva ritenuto di non poter prendere in considerazione il reato di autoriciclaggio, non contestato con la prima misura (cfr. pag. 6).
4.2.2. Tale prospettazione risulta incompleta e non esaustiva.
Da un lato, infatti sono state er9Z-T ri ichiamate le sole sentenze riguardanti la posizione dell’imputata HU, aventi ad oggetto, nel primo caso, i soli reati ex art. 8 scoperti a seguito delle perquisizioni e non ancora riuniti al procedimento principale e, nel secondo caso, il concorso negli altri reati tributari e in quello autoriciclaggio.
Interessa qui evidenziare che, nella sentenza n. 29383 del 2024 – richiamata dai difensori senza peraltro adeguato confronto con il suo contenuto – la questione della competenza territoriale è stata affrontata e decisa anche con riferimento al reato di autoriciclaggio, ed è stata individuata l’A.G. di Ancona facendo espresso riferimento all’art. 16 cod. proc. pen. quale criterio attributivo della competenza per ragioni di connessione (cfr. pag. 6 della sentenza n. 29383 del 2024).
D’altro lato, nessun richiamo – né tantomeno alcun confronto – risulta essere stato operato rispetto alla pronuncia di questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 44520 del 17/09/2024) che ebbe a definire l’incidente cautelare a suo tempo proposto
dal coimputato COGNOME Anche tale pronuncia ha espressamente affrontato la questione della competenza territoriale, confermando la competenza dell’Autorità
procedente anche rispetto alla connessione con i reati di ricettazione e di riciclaggio
(cfr. pag. 7 della sentenza n. 44520 del 2024).
4.2.3. Quanto fin qui esposto rende evidente, anzitutto, l’infondatezza della prospettazione contenuta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui l’incidenza dei
reati non tributari contestati agli imputati, nella individuazione della competenza territoriale per ragioni di connessione, costituirebbe un
novum rispetto alla
situazione delineatasi in sede cautelare.
Altrettanto evidente appare poi il fatto che il Giudice procedente, nella necessaria analisi della questione della competenza territoriale – alla quale è
necessariamente tenuto prima dell’eventuale emissione di un’ordinanza ex art. 24- bis cod. proc. pen. (cfr.
supra, §
2) – avrebbe dovuto adeguatamente confrontarsi con le precedenti decisioni di questa Suprema Corte, evidenziando le eventuali
ragioni che rendevano necessario discostarsene nel giudizio di merito, a causa delle sopravvenienze introdotte a seguito delle indagini difensive o per altre
ragioni.
4.3. Da ultimo, è necessario sottolineare che anche le conclusioni raggiunte dal G.i.p. si pongono in chiaro contrasto con i principi giurisprudenziali elaborati con riferimento all’art. 24-bis cod. proc. pen., in precedenza richiamati.
Al riguardo, va evidenziato che l’ordinanza non solo evita di prendere posizione sul criterio attributivo della competenza, ma conclude rappresentando la possibilità di giungere a conclusioni alternative (Milano o Monza) anche nell’ipotesi in cui si intendesse optare per la tesi proposta dai difensori: con ciò conferendo alla rimessione, come sottolineato dal P.G. nella propria requisitoria, un carattere “inammissibilmente esplorativo”.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dell’ordinanza di rimessione, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione della decisione sulla questione di competenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso.