Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10703 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10703 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sulla richiesta di rinvio pregiudiziale proposta dal G.i.p. del Tribunale di Milano con ordinanza del 26/09/2023 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del foro di Milano per NOME COGNOME NOME COGNOME, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del foro di Milano per NOME COGNOME, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del foro di Roma per NOME COGNOME, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del foro di Milano, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del foro di Milano per NOME COGNOME, e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di Milano per RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del foro di Milano per NOME COGNOME, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del foro di Roma per RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del foro di Brescia per NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali insistono affinché venga dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quella del Tribunale di Bergamo;
AVV_NOTAIO del foro di Napoli per NOME COGNOME, che si riporta alle conclusioni depositate;
AVV_NOTAIO del foro di Roma in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del foro di Milano, per RAGIONE_SOCIALE, e dell’AVV_NOTAIO del foro d Milano per NOME COGNOME, che si rimette alla Corte;
lette le memorie depositate dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, che chiedono la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quella del Tribunale di Bergamo, o, in subordine di Padova.
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il G.i.p. del tribunale di Milano h rimesso dinanzi a questa Corte, pur propendendo per la propria competenza, la decisione sulla questione della competenza territoriale in ragione dell’art. 24-bis cod. proc. pen., prospettando la seguente questione: “se, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale a decidere in ordine all’imputazione di cui al capo T) della richiesta di rinvio a giudizio, attinen all’emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. 74/2000, aggravanti ai sensi dell’art. 61-bis cod. pen., riconducibile ai rappresentanti della società RAGIONE_SOCIALE, avente sede in Calcinate (BG), possano essere valorizzati gli indici di operatività di tale società, desumibili dal volume di aff dall’assunzione di dipendenti, dalla collocazione di impiegati all’indento della sede (COGNOME NOMENOME concernenti la globalità delle attività inerenti alla predet impresa nel periodo cui si riferiscono le imputazioni, oppure se simili elementi non consentano di determinare con ragionevole certezza il luogo di emissione delle medesime, secondo quanto chiarito da Cass. Sez. 3 n. 11216 del 19 febbraio 2021, inducendo al criterio residuale di determinazione della competenza territoriale di cui all’art. 18 d.lgs. 74/2000″. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta di rinvio pregiudiziale deve essere dichiarata inammissibile.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rimesso a questa Corte regolatrice, ai sensi dell’art. 24-bis, cod. proc. pen. la questione della competenza per territorio in relazione ai reati contestati ai capi A, C, D, E F, G, H, I, 3 , K, LM M, N, O, nonché dei capi da P a 33, concernenti sia il delitto
di associazione per delinquere, sia, quali reati fini del sodalizio criminoso, una serie di violazioni agli artt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000.
Secondo il rimettente, in uno con i difensori, tra i reati dinanzi indicati ravvisabile una connessione rilevante ai sensi dell’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e, in applicazione dei criteri previsti dall’art. 16 cod. proc. pen., il reato più g è quello di cui agli artt. 8 d.lgs. n. 74, 61 -bis cod. pen., contestato al capo T), in quanto alcune fatture sarebbero state emesse dopo l’inasprimento sanzionatorio introdotto dal d.l. n. 124 del 2019, convertito in I. n. 157 del 2019, che ha elevato a otto anni di reclusione il massimo edittale.
Ciò posto, secondo le difese il delitto di cui al capo T) sarebbe stato commesso presso la sede legale della società, sedente in Calcinate, comune situato nel circondario del Tribunale di Bergamo, in quanto, sulla base di una serie di indici presuntivi – il volume di affari della società e la conclusione contratti con clienti e fornitori – e del contenuto di alcune intercettazio telefoniche del marzo 2000 – da cui emergerebbe che NOME COGNOME, impiegata di RAGIONE_SOCIALE, assecondasse le direttive di NOME COGNOME, amministratore di fatto della società – si può ragionevolmente ritenere che la RAGIONE_SOCIALE non fosse un soggetto economico fittizio, ma una realtà effettivamente operativa, presso la cui sede, pertanto, sarebbe avvenuta l’attività di fatturazione.
Ad avviso del rimettente, tuttavia, gli elementi indiziari indicati dalle difes non consentono “di affermare con ‘ragionevole certezza’ che le fatture asseritamente false, emesse da RAGIONE_SOCIALE per agevolare il funzionamento del complesso meccanismo di frode fiscale realizzato nei termini descritti dall’impostazione accusatoria, siano state effettivamente redatte presso la sede legale di Calcinate (BG)”, e ciò in applicazione del principio, espressamente richiamato dal rimettente, in forza del quale, in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, «luogo in cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo della competenza dall’art. 8, comma 1, cod. proc. pen. – dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 – deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell’esercizio dell’azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell’ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali (Sez. 3, n 11216 del 19/02/2021, Giuliani Rv. 281568).
A parere del remittente, non sussistono i presupposti per una declaratoria di incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 22 cod. proc. pen., nemmeno considerando la questione, sollevata in via subordinata da alcune difese, secondo
cui reato più grave, tra quelli connessi, sarebbe quello rubricato al capo X), ciò che, di conseguenza, individuerebbe nel Tribunale di Padova il giudice territorialmente competente a conoscere della causa.
Nondimeno, secondo il remittente, la questione di incompetenza territoriale prospettata dalla difese presenterebbe “una ragionevole presunzione di fondatezza”, discendente della qualificazione della RAGIONE_SOCIALE come buffer, ossia come una società filtro che, pur non essendo una mera cartiera, realizzava cessioni intracomunitarie a conduit company riconducibili, in parte, a membri del sodalizio; per contro, secondo il pubblico ministero, la RAGIONE_SOCIALE era soggetto privo di reale consistenza economica.
A fronte di questa diversità di opinioni in relazione alla concreta operatività, o meno, della RAGIONE_SOCIALE, il G.i.p. ha perciò devoluto a questa Corte il quesito dinanzi indicati.
Ciò premesso, si osserva che, in attuazione dell’art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega, l’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto, l’art 24 -bis cod. proc. pen., che disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione di competenza territoriale; come emerge dalla Relazione illustrativa (p. 173), il nuovo istituto è costruito “sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione competenza (artt. 30-32 c.p.p.), con i necessari adattamenti, propri della disciplina della incompetenza per territorio, in tema di termini per la proposizione della relativa eccezione e di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza”.
Si tratta di nuovo mezzo impugnatorio per la risoluzione in via preventiva dei potenziali conflitti di competenza, con cui si è voluto «evitare casi, che s sono verificati, in cui l’incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo» (cfr. Commissione Lattanzi, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40).
Il nuovo istituto è perciò funzionale al raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale, che, alla luce del principio di ragionevole durata del processo, eviti il rischio di un’inuti celebrazione di processi, anche in più gradi di giudizio, per l’erronea dichiarazione o attribuzione della competenza.
Ciò posto, deve ritenersi che, in assenza di una diversa indicazione emergente dal testo dell’art. 24 -bis cod. proc. pen., alla Corte di cassazione non possono essere rimesse questioni relative all’accertamento di dati di fatto da cui
dipende la determinazione della competenza per territorio; un accertamento del genere, infatti, esula dal giudizio di legittimità, essendo devoluto in via esclusiva al giudice di merito.
Del resto, si è condivisibilmente affermato che, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte dì cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, T., Rv. 285089).
Orbene, la questione sollevata dal rimettente riguarda proprio un mero accertamento di fatto, avendo ad oggetto l’effettiva operatività – come sostenuto dalle difese – ovvero no – come argomentato dal pubblico ministero – della RAGIONE_SOCIALE: accertamento che, invece, deve essere effettuato dal giudice di merito sulla base degli atti di indagine disponibili, ferma restando la correttezza del principio evocato dal rimettente, principio che rappresenta la declinazione, con riferimento al delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, del costan orientamento assunto da questa Corte sin dall’entrata in vigore del cod. proc. pen. del 1989 (cfr. Sez. 6, n. 467 del 06/11/1991, dep. 1992, COGNOME, Rv. 188926; Sez. 1, n. 1367 del 27/03/1992, COGNOME, Rv. 190272; Sez. 6, n. 4602 del 21/12/1992, dep. 26/01/1993, COGNOME, Rv. 192964), secondo cui la competenza per territorio deve essere accertata in base ad elementi oggettivi, desumibili con certezza dalle prove acquisite, e non sulla base di mere congetture.
E, COGNOME si COGNOME ribadisce, COGNOME tale COGNOME accertamento COGNOME fattuale, COGNOME da COGNOME cui COGNOME dipende conseguentemente la determinazione della competenza territoriale, è affidato in via esclusiva al giudice di merito e non può essere demandato alla Corte di cassazione, che è – e rimane – giudice di legittimità.
Per i motivi indicati, la richiesta di rinvio pregiudiziale deve perciò essere dichiarata inammissibile.
Dichiara inammissibile la remissione della questione di competenza. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ad 24-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Così deciso il 17/01/2024.