Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29083 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29083 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha fatto pervenire, in replica alla requisitoria del PG, le proprie conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 ottobre 2023, la Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione con sentenza n. 1365 del 27 settembre 2022, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli in data 6 marzo 2022, appellata da NOME COGNOME, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo per il reato di omicidio colposo stradale al medesimo ascritto per essere il reato estinto per prescrizione, confermando nel resto l’appellata sentenza.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione mediante il patrocinio di difensore fiduciario abilitato, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen. per omessa considerazione del principio di diritto enunciato dalla RAGIONE_SOCIALEzione in sede di annullamento.
In sintesi, premesso che la Quarta sezione di questa Corte aveva disposto l’annullamento della precedente sentenza di appello disponendo il rinvio alla medesima Corte territoriale per la necessità di precisare con chiarezza il comportamento alternativo corretto, ossia di individuare la velocità adeguata ovvero quella che, alla luce di tutte le circostanze del fatto, risultava non ex post ma ex ante ragionevolmente in grado di evitare l’investimento, si duole la difesa del ricorrente per essersi i giudici di appello sottratti al “mandato” loro conferito da questa Corte in sede di giudizio di rinvio, pronunciando sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione ed affermando, in maniera laconica e sbrigativa, che gli elementi probatori richiamati nelle sentenze di merito, con particolare riguardo agli esiti degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico del PM, non avrebbero consentito di affermare la prevalenza di alcuna causa di proscioglimento nel merito sulla causa di estinzione. I giudici, diversamente, sostiene la difesa del ricorrente, avrebbero dovuto, prima di adottare la declaratoria di estinzione del reato, esplicitare per quali ragioni le risultanze probatorie non consentivano il proscioglimento nel merito dell’imputato, richiamando a tal fine a sostegno giurisprudenza di questa Corte e ribadendo l’esistenza di un interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE conseguenze sfavorevoli derivanti dalla statuizione della pronuncia impugnata che ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Roma per l’irrogazione della sospensione della patente di guida conseguente al mancato proscioglimento nel merito.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta dell’8 aprile 2024, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
In data 30 aprile 2024, l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, ha fatto pervenire, in replica alla requisitoria del PG, le proprie conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato senza la presenza del difensore ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile perché manifestamente infondato.
I giudici di appello, infatti, a fronte di una decisione di condanna intervenuta in primo grado, confermata in appello dalla precedente sentenza della hi Corte d’appello di Roma in data 12 aprile 2021 (oggetto dell’annullamento rinvio disposto dalla Quarta sezione penale di questa Corte per la mancata ricostruzione della condotta alternativa doverosa che l’imputato avrebbe dovuto tenere, in quanto la stessa non era stata identificata con precisione), attesa l’assenza della parte civile e rilevata la maturazione del termine di prescrizione medio tempore, hanno fatto applicazione del principio affermato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite COGNOME secondo cui all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALE statuizioni civil oppure ritenga infondata nel merito l’impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273 – 01), aggiungendo, peraltro, che, nel merito, gli elementi probatori richiamati nelle sentenze di primo e secondo grado, e desumibili dagli atti, con particolare riguardo agli esiti degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico del Pubblico Ministero non consentivano di affermare la prevalenza di alcuna causa di proscioglimento nel merito sulla causa di estinzione del reato.
Non ha pregio, peraltro, osserva il Collegio, quanto sostenuto dalla difesa dell’imputato che ha richiamato quanto affermato da questa Corte in precedenti
occasioni, secondo cui nel caso di annullamento con rinvio, per difetto di motivazione rafforzata, della sentenza di appello che condanna l’imputato in riforma di quella assolutoria di primo grado, la declaratoria di estinzione del reato conseguente alla prescrizione nel frattempo maturata non prevale sul proscioglimento dell’imputato nel merito, atteso che detta declaratoria postula un’attività meramente ricognitiva del compendio probatorio, preclusa dal rinvio disposto dalla Corte di cassazione proprio sul presupposto della necessità di ulteriori verifiche (Sez. 1, n. 15524 del 06/03/2018, Rv. 272613 – 01; Sez. 1, n. 40386 del 16/09/2004, Rv. 230620 – 01; si v. anche Sez. 2, n. 18182 del 06/02/2020, Rv. 279431 – 01).
In tali ipotesi, infatti, era stato il ribaltamento del giudizio assolutorio primo grado che implicava necessariamente una motivazione rafforzata come stabilito dalla Corte di cassazione nelle decisioni di annullamento con rinvio. Proprio per tale ragione, dunque, in mancanza di questo presupposto processuale, l’esito assolutorio non poteva essere vanificato dalla sopravvenuta prescrizione dei reati, pronunciata dalla Corte di appello nel giudizio di rinvio, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte di cassazione, alla quale ci si doveva conformare (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679 – 01).
4. Diversamente, in casi, come quello sub iudice, in cui la sentenza d’appello 52g etto di annullamento con rinvio aveva confermato la sentenza di condannavprimo grado, nessun obbligo di motivazione rafforzata sussisteva in capo al giudice del rinvio, il quale, a fronte di un “mandato” conferito dalla Suprema Corte per vizio di motivazione della sentenza d’appello per non aver ricostruito la condotta alternativa doverosa senza identificarla con precisione, preso atto della mancanza di statuizioni civili che le avrebbero imposto ex ar . 578, cod. proc. pen. una valutazione più penetrante nel merito, conformemente ai princ:ipi elaborati dalle richiamate Sezioni Unite Tettamantí, rilevata la presenza di una causa di estinzione del reato, non ha ritenuto sussistessero le condizioni per pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., in quanto le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto (sub specie di individuazione precisa della condotta alternativa doverosa) non emergevano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, posto che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartiene più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento”, quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento quale quello richiesto dalla S.C. con la pronuncia rescindente.
GLYPH
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2024
Il Co iglie GLYPH estensore