Rinuncia Ricorso Cassazione: Effetti e Conseguenze Economiche
La decisione di presentare un ricorso per Cassazione è un passo cruciale in un procedimento legale, ma altrettanto importante è la scelta di ritirarlo. Una recente sentenza della Suprema Corte chiarisce in modo inequivocabile le conseguenze di una rinuncia ricorso Cassazione, trasformando un atto volontario in una chiusura definitiva del processo con specifici oneri economici. Questo caso, nato da un sequestro preventivo per reati ambientali, si conclude non con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di inammissibilità dovuta proprio alla rinuncia dell’imputata.
I Fatti del Caso
Il procedimento ha origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) di Catania, riguardante un’area di circa 600 mq. L’ipotesi di reato era quella prevista dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006, comunemente noto come Testo Unico Ambientale, che sanziona le attività di gestione di rifiuti non autorizzate.
La proprietaria dell’area, sentendosi lesa dal provvedimento, aveva presentato un’istanza al tribunale del riesame, che però aveva confermato la decisione del Gip, rigettando la richiesta. Di fronte a questa seconda pronuncia sfavorevole, la difesa decideva di giocare l’ultima carta, proponendo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso e l’Impatto della Rinuncia
I motivi presentati alla Suprema Corte erano principalmente due:
1. Vizio di motivazione: La difesa sosteneva un’antinomia e un travisamento della prova, argomentando che i rifiuti oggetto del sequestro non si trovavano sull’area di proprietà della ricorrente e che la conferma del sequestro fosse illogica e contraddittoria.
2. Violazione di legge: Si contestava la mancanza di esigenze cautelari e la violazione del principio di proporzionalità, negando l’esistenza di una discarica e del fumus commissi delicti (la parvenza di reato).
Tuttavia, prima che la Corte potesse entrare nel merito di tali questioni, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la ricorrente, tramite il suo difensore, ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia ricorso Cassazione ai sensi dell’articolo 589 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, presa nota della rinuncia, ha agito di conseguenza, seguendo un percorso giuridico ben definito. La legge, infatti, attribuisce alla rinuncia un effetto estintivo del diritto a impugnare. Di conseguenza, il ricorso non può più essere esaminato nel suo contenuto.
La decisione dei giudici si basa su una logica procedurale stringente: la rinuncia all’impugnazione preclude ogni valutazione sui motivi di ricorso, anche se potenzialmente fondati. L’atto di rinuncia è una manifestazione di volontà che il sistema giuridico recepisce chiudendo il procedimento in quella fase.
L’esito inevitabile è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. A questa dichiarazione, l’articolo 616 del codice di procedura penale collega due conseguenze economiche automatiche e obbligatorie: la condanna della parte che ha rinunciato al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 500,00 euro.
Le Conclusioni
La sentenza in esame offre un importante spunto di riflessione sulle strategie processuali. La rinuncia ricorso Cassazione è uno strumento a disposizione della parte, ma va ponderato con attenzione. Se da un lato può servire a chiudere un contenzioso, dall’altro comporta conseguenze economiche certe e immediate. La pronuncia ribadisce che, una volta formalizzata la rinuncia, il processo si arresta e la Corte non ha altra scelta se non dichiarare l’inammissibilità, con la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge. Ciò dimostra come ogni atto processuale, inclusa la rinuncia, abbia un peso specifico e conseguenze non trascurabili.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi. La parte che rinuncia viene condannata a pagare le spese del procedimento e una somma di denaro alla Cassa delle Ammende.
Qual è la base giuridica per la condanna alle spese in caso di rinuncia?
La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria deriva dall’articolo 616 del codice di procedura penale, che segue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, a sua volta causata dalla rinuncia ai sensi dell’art. 589 c.p.p.
Per quale reato era stato disposto il sequestro originario?
Il sequestro era stato disposto in relazione al reato previsto dall’articolo 256, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 152/06, che sanziona la gestione illecita di rifiuti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16180 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16180 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nata il DATA_NASCITA a Catania; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 05/10/2023 del tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che cha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 ottobre 2023, il tribunale del riesame di Catania, adito nell’interesse di NOME avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip di Catania su un’area di 600 mq. in relazione al reato ex art. 256 commi 1 e 3 del Dlgs. 152/06, rigettava l’istanza.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione.
Con il primo motivo deduce vizi di motivazione, in quanto vi sarebbe antinomia tra i risultati emergenti dalle prove acquisite e le conclusioni assunte
dal tribunale. Emergerebbe, in particolare, il vizio di travisamento della prova per omissione, non avendo i giudici tenuto conto del dato emerso per cui i rifiuti oggetto di sequestro non insisterebbero sull’area della ricorrente. Ciò perché i giudici avrebbero tenuto fermo il sequestro sull’area della istante. Sarebbe altresì contraddittoria e illogica l’affermazione per cui si conferma il sequestro e si rileva come alcun pregiudizio esso arrechi alla ricorrente anche in ragione della mancata trascrizione del medesimo.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per insussistenza di esigenze cautelari e la violazione del principio di proporzionalità, posto che nessuna discarica sussiste sul terreno della ricorrente né esisterebbe il fumus del reato.
A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte della ricorrente.
Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 15.02.2024.