Rinuncia Ricorso Cassazione: Quando Costa Caro
La decisione di presentare un ricorso per Cassazione è un passo cruciale nel percorso processuale, ma altrettanto importante è la scelta di ritirarlo. Una recente sentenza della Suprema Corte (n. 30588/2024) chiarisce in modo inequivocabile le conseguenze economiche della rinuncia ricorso cassazione. L’analisi di questo caso, relativo a un Mandato di Arresto Europeo, dimostra come tale atto non sia privo di effetti, comportando una declaratoria di inammissibilità e l’automatica condanna a spese e sanzioni.
I Fatti del Caso: Un Mandato di Arresto Europeo e l’Appello Iniziale
La vicenda ha origine da un Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso dall’Autorità Giudiziaria svedese nei confronti di un cittadino nigeriano per il reato di riciclaggio. La Corte di Appello di Firenze, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva autorizzato la consegna del soggetto alla Svezia, subordinandola alla condizione che, al termine del processo, l’uomo venisse riportato in Italia per scontare l’eventuale pena.
Contro questa decisione, il difensore dell’uomo aveva proposto ricorso per Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. La presunta violazione del principio di “doppia incriminazione”, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse valutato adeguatamente se il fatto contestato in Svezia costituisse reato anche per l’ordinamento italiano.
2. La mancata allegazione dell’ordinanza cautelare originale, che avrebbe dovuto descrivere nel dettaglio la condotta illecita.
La Svolta Processuale: La Rinuncia al Ricorso per Cassazione
Prima che la Suprema Corte potesse esaminare il merito delle questioni sollevate, è intervenuto un atto decisivo. Con una comunicazione formale inviata tramite PEC, sia il difensore che il ricorrente in persona hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso.
Questo atto ha cambiato radicalmente le sorti del procedimento. La rinuncia, infatti, è una delle cause che impedisce al giudice di esaminare l’impugnazione, portando a una dichiarazione di inammissibilità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La parte più significativa della sentenza risiede nelle conseguenze che derivano da questa declaratoria. I giudici hanno applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina appunto gli effetti dell’inammissibilità.
Secondo la Corte, la legge non opera alcuna distinzione tra le diverse cause di inammissibilità. Che un ricorso sia inammissibile per un vizio di forma, per manifesta infondatezza o, come in questo caso, per una rinuncia ricorso cassazione (prevista dall’art. 591 c.p.p.), il risultato è il medesimo: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la sanzione è stata quantificata in 3.000,00 euro.
La decisione sottolinea l’automatismo di questa conseguenza: la rinuncia estingue il diritto di impugnazione e cristallizza la decisione precedente, ma comporta anche un onere economico preciso e inderogabile per chi la effettua.
Le conclusioni
Questa sentenza offre un importante monito pratico: la rinuncia a un ricorso in Cassazione non è un’azione neutra o priva di costi. Sebbene possa essere una scelta strategica per evitare un esito potenzialmente peggiore nel merito, essa comporta conseguenze economiche automatiche e significative. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta e inevitabile della declaratoria di inammissibilità, che a sua volta è l’esito obbligato della rinuncia. Pertanto, la decisione di rinunciare a un’impugnazione deve essere attentamente ponderata, tenendo conto non solo degli aspetti processuali, ma anche di quelli finanziari.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il provvedimento impugnato diventa definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La condanna alle spese e alla sanzione è automatica in caso di rinuncia al ricorso?
Sì. Secondo la sentenza, l’art. 616 del codice di procedura penale si applica a tutte le ipotesi di inammissibilità, inclusa quella derivante dalla rinuncia. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è quindi una conseguenza automatica.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso?
Nel caso specifico esaminato dalla sentenza, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30588 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Benin City (Nigeria) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZE
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 21/06/2024 la Corte di Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha disposto l’esecuzione del Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso nei confronti di COGNOME NOME dall’Autorità Giudiziaria della Svezia – Tribunale di Attunda il 27/03/2023, in merito alla contestazione del reato di riciclaggio, sanzionato in Svezia dalla legge n. 307 del 2014 paragrafo 23, sezione 4 del codice penale vigente; ha subordinato la consegna alla condizione che l’COGNOME, dopo essere stato sottoposto al processo, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nel suoi confronti nello Stato membro di emissione.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (art. 7, legge 22 aprile 2005, n.69) per omessa valutazione del presupposto della cd. doppia incriminazione in relazione al fatto contestato nonché per omessa indicazione ed allegazione dell’ordinanza cautelare, contenente la descrizione della condotta delittuosa e della fattispecie di reato.
Con atto del 19 luglio 2024, trasmesso tramite pec, il difensore di fiducia e il ricorrente di persona hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, divenuto pertanto inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende -nella misura di C 3.000,00 – in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Il Presidente
Così deciso in Roma il 24/07/2024
Il Consigliere estensore