Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1201 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1201 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1772/2024
ALDO ACETO
CC – 18/12/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 29622/2024
NOME COGNOME
Relatore –
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PADERNO DUGNANO il 14/04/1964
avverso l’ordinanza del 15/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME che ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso.
Con ordinanza del 15 luglio 2024, il Tribunale del riesame di Milano rigettava lÕistanza proposta nellÕinteresse di NOME COGNOME confermando il decreto di sequestro preventivo disposto per finalitˆ impeditive in data 2 maggio 2024 dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ed avente ad oggetto lÕarea di cantiere in atti meglio descritta, di proprietˆ della societˆ Lepontina n. 7/9 s.r.l. di cui il COGNOME risulta legale rappresentante. Tale misura cautelare è stata disposta per evitare che venissero portati ad ulteriori conseguenze gli illeciti edilizi meglio descritti nelle imputazioni cautelari.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att., cod. proc. pen.
Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione allÕart. 41, comma 6, della l. n. 1150 del 1942.
In sintesi, si censura lÕerrata interpretazione della normativa extrapenale integratrice del precetto di cui allÕart. 44, lett. c), TU edilizia, segnatamente dellÕart. 41, comma 6, l. n. 1150 del 1942, svolgendo a tal uopo alcune osservazioni:
sulla natura dellÕarea dellÕintervento, costituita da un fondo intercluso posto allÕinterno di un isolato edificato nonchŽ sullÕomessa motivazione sul punto da parte del Tribunale del riesame, censurando lÕaffermazione del Tribunale secondo cui la predetta norma extra-penale sarebbe ancora perfettamente vigente e cogente, laddove invece lÕintervento edilizio realizzato rientrerebbe nella categoria di quelli rispetto ai quali detta norma non sarebbe applicabile, trattandosi di lotto intercluso rispetto al quale la giurisprudenza escluderebbe la necessitˆ di un piano attuativo per un intervento diretto, richiamando a tal fine precedenti giurisprudenziali penali di legittimitˆ e del giudice amministrativo sul tema del Òlotto interclusoÓ;
b) sulla specifica valenza della norma di cui allÕart. 41, comma 6, l. 1150/1942, la cui lettura offerta dal Tribunale, si sostiene, non sarebbe coerente con la della normativa che ha introdotto tale disposizione, di cui ripercorrere la genesi, i contenuti, lÕinterpretazione di prassi fornitane da circolari ministeriali, sostenendo che il comma 6 avrebbe avuto unÕefficacia temporanea fino a quando i comuni, ai sensi del successivo comma 8, non avessero formato o revisionato i loro PRG recependo obbligatoriamente gli standard urbanistici che detta norma evidenziava, con la conseguenza che, avendo il comune di Milano adeguato il proprio strumento urbanistico generale al D.M. n. 1444/1968, il comma 6 avrebbe cessato di trovare applicazione;
c) sulla questione, oggetto di affermazione del Tribunale del riesame, secondo cui la prova della cogenza del comma 6 citato sarebbe derivata dalla mancata espressa contestazione di tale cogenza da parte del Comune, nemmeno in atti interni come le circolari, tuttavia prescindendo da ogni considerazione giuridica in ordine alla vigenza di una data norma nellÕordinamento giuridico, ci˜ che si risolverebbe in un vizio di omessa motivazione sul punto, ponendosi tale affermazioni in contrasto con gli atti comunali degli ultimi 40 anni, per sintesi richiamati nel ricorso, che attesterebbero, invece, la cessazione dellÕefficacia di tale norma a seguito dellÕadeguamento dello strumento urbanistico comunale alle prescrizioni del D.M. n. 1444/1968, comunque contestandosi che Ð quandÕanche si ritenesse efficace il predetto comma 6 Ð le argomentazioni del Tribunale del riesame sarebbero non condivisibili in quanto si porrebbero in contrasto tra Stato e Regioni per le ragioni meglio esplicitate alle pagg. 17/ 19 del ricorso;
d) sulla questione – oggetto di affermazione da parte del Tribunale, relativa allÕillegittima omissione di ogni valutazioni circa il rispetto degli standard minimi di cui al D.M. n. 1444/1968 e dellÕart. 9, l. reg. n. 12 del 2005, ci˜ che discenderebbe dalla perdurante vigenza del citato comma 6 dellÕart. 1-quinquies della l. n. 1150 del 1942 che, imponendo la preventiva approvazione di un piano attuativo, avrebbe anche determinato lÕobbligo di valutare il rispetto degli standard minimi di cui al citato D.M. e dellÕart. 9 della norma regionale Ð che il ricorrente sostiene debba risolversi nel senso dellÕinsussistenza della richiamata violazione, in considerazione del mutato assetto costituzionale, normativo statale, regionale e comunale, osservandosi come la legge reg. n. 12 del 2005 non imporrebbero alle Amministrazioni di effettuare e caso per caso la verifica circa lÕadeguatezza delle dotazioni esistenti quando si tratti, come nel caso di specie, di interventi sullÕesistente da realizzarsi con modalitˆ diretta e comportanti solo modifiche di destinazione dÕuso, stabilendo in tali casi il Piano dei Servizi, secondo criteri oggettivi che fanno riferimento alle specifiche destinazioni dÕuso insediate, le quantitˆ di dotazioni aggiuntive dovute per lÕincremento del carico urbanistico;
sulla non necessitˆ di piani particolareggiati in aree giˆ urbanizzate, richiamando a tal fine giurisprudenza amministrativa e comunque richiamandosi, ove si volesse comunque ritenere applicabile lÕart. 1, comma 6, l. n. 1150 del 1942, la giurisprudenza sul c.d. lotto intercluso che esclude lÕobbligo di previa pianificazione attuativa per tutte le aree giˆ adeguatamente urbanizzate, in particolare quelle giˆ lottizzate perchŽ giˆ edificate e oggetto di trasformazioni consolidate del territorio, come le c.d. zone B di cui al D.M. n. 1444/1968 coincidenti con il TUC dellÕattuale PGT del Comune di Milano allÕinterno del quale è sita lÕarea dellÕintervento.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione allÕart. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
In sintesi, si censura lÕordinanza impugnata laddove ha qualificato lÕintervento edilizio in esame come nuova costruzione per la quale sarebbe necessario il piano attuativo non sostituibile con SCIA art. 23, TU edilizia, in quanto non permarrebbero tracce dellÕimmobile preesistente. Sostiene, diversamente, la difesa che non si tratterebbe di nuova costruzione, dovendosi valutare la specificitˆ dellÕintervento edilizio ai fini della qualificazione dello stesso quale ristrutturazione, svolgendo alle pagg. 27/28 alcune considerazioni generali sul punto ed osservando come tracce della preesistenza fossero sicuramente ravvisabili anche allo stato attuale, essendo stati mantenuti in essere parte dei muri perimetrali e considerato che il nuovo edificio si colloca nellÕarea di sedime del precedente, allineandosi in parte ad esso e mantenendone lÕunicitˆ immobiliare, circostanze di fatto che erroneamente il Tribunale avrebbe demandato alla fase di merito, cos’ dubitando nella convergenza indiziaria degli elementi presi in considerazione, con conseguente venir meno dei presupposti applicativi dellÕart. 321, cod. proc. pen.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione allÕart. 321, cod. proc. pen.
In sintesi, si censura lÕomessa motivazione da parte del Tribunale circa la ricorrenza del , dovendosi ritenere apodittica in quanto ÒautoevidenteÓ la motivazione svolta dai giudici del riesame che si sarebbero limitati a ritenere sussistente il pericolo della possibile ripresa die lavori nel cantiere senza un titolo legittimo ove si fosse ottenuta la libera disponibilitˆ materiale e giuridica dellÕarea. Difetterebbe, dunque, lÕindicazione delle ragioni specifiche per cui lÕimmobile in sequestro lasciato nella libera disponibilitˆ dellÕindagato rischiasse di essere portato a compimento con conseguente frustrazione delle finalitˆ del disposto sequestro preventivo.
Il ricorso è inammissibile per rinuncia.
Ed invero, allÕudienza odierna, il sostituto processuale del difensore di fiducia ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritto dallÕindagato e munito di sottoscrizione autenticata.
AllÕintervenuta rinuncia al ricorso consegue, pertanto, lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3000 euro a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilitˆ previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (tra le tante, Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Rv. 285462 Ð 02).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos’ deciso, il 18/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME