Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6991 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 6991  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale COGNOME che ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre, tramite il difensore di fiducia, avverso la sentenza della Co d’Appello di Firenze che, accogliendo la richiesta di concordato in appello ex art. 599-bi cod. proc. pen., lo ha condanNOME alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione, per reati di bancarotta fraudolenta e semplice a lui ascritti ai capi A, B, C, in continuaz fallimentare, senza dichiarare la prescrizione dell’imputazione di bancarotta semplice prevista dal capo B, pur se intervenuta prima della pronuncia d’appello, sul presupposto che la richiesta di concordato equivalga a rinuncia a far valere tale causa di estinzio del reato per il decorso del tempo.
Il ricorrente eccepisce violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e dell’art. 161 cod. evidenziando come la rinuncia alla prescrizione, per giurisprudenza costante e recente della Corte di cassazione, deve essere dichiarata esplicitamente e personalmente dall’imputato (si richiamano le sentenze Sez. U, n. 18953 del 2016, COGNOME e, tra altre, la sentenza massimata Sez. 1, n. 51169 del 11/6/2018, Porrà, Rv. 274384).
 Il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell sentenza impugnata, alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è fondato.
Il ricorrente non aveva rinunciato espressamente e personalmente (o a mezzo di procuratore speciale) alla prescrizione, sicchè il giudice d’appello non poteva sottrarsi dovere di dichiarare l’estinzione del reato di cui al capo B, intervenuta prima della s decisione, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per il decorso del termine di prescrizi massimo.
La sentenza d’appello, invece, nel prendere atto della rinuncia del ricorrente a tutt motivi d’appello diversi da quello sulla dosimetria, in relazione al quale egli ave proposto istanza di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. includendo nel calcolo della pena per il reato continuato anche il reato di cui al capo B (la contestazione ex art. 2 I. fall.), ha inteso tale inclusione come equivalente ad una rinuncia a far valere la estinzione per il decorso del tempo.
Ebbene, il Collegio ritiene che tale deduzione non sia condivisibile, alla luce del princi – che intende ribadirsi – secondo cui, in tema di concordato sulla pena, con rinuncia agli altri motivi di appello, previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen., l’accordo delle par implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell’art. 157, comma 7, cod. proc. pen.
deve avere forma espressa; ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l’intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso pe cassazione (Sez. 1, n. 51169 del 11/6/2018, Porrà, Rv. 274384).
Le stesse Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481, hanno di recente stabilito che, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione con cui si ded l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, risolvendo una fattispecie in cui – come nel caso in esame – non era stato formulato un precedente motivo d’appello, esplicitamente dedicato a far rilevare l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
Sottolineano le Sezioni Unite che la formulazione della richiesta di concordato in appell “non costituisce rinuncia alla prescrizione del reato eventualmente già verificatas ritenendo di confermare la linea interpretativa già stabilita da Sez. U, n. 18953 d 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266333, per quanto riferita all’ipotesi di applicazione di p ex art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza COGNOME ritiene “di centrale rilievo l’argomento espresso da Sez. U, “COGNOME che designa l’irrilevanza della specialità del rito ex art. 444 cod. proc. pen. allorqua saggia la tenuta del principio affermato in tema di rinuncia alla prescrizione rispetto esso, osservando che la differenza strutturale rispetto al rito ordinario «non è, però, t da comportare, per il patteggiamento, un regime differenziato in tema di rinuncia alla prescrizione, posto che la norma di cui all’art. 157, settimo comma, cod. pen., disposizione di carattere generale, valida per tutti i casi e moduli procedurali, se eccezioni o diversificazioni di sorta».
Ed infatti, la pronuncia COGNOME ha evidenziato come, in tema di patteggiamento, l richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, ovvero il consenso prestat alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l’art.157, comma 7, cod. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. Le Sezioni Unite richiamano l’attenzione degli interpreti sul fatto ch rinuncia alla prescrizione penale ha natura di atto dismissivo gravido di conseguenze per l’imputato; per tale ragione deve essere formulata espressamente. Rinunciare ad un diritto già maturato, ossia a quello di far valere gli effetti dell’es1:inzione del reat decorso del termine prescrizionale, significa – secondo la sentenza COGNOME – esercitar il “diritto al processo” e, quindi, alla prova, nell’ambito dell’inalienabile diritto al sancito dall’art. 24 Cost., in sintonia, peraltro, con la presunzione di innocenza, di all’art. 27, secondo comma, della stessa Carta costituzionale, ed all’art. 6, par. 2, CEDU Affermano, quindi, le Sezioni Unite che «la rinuncia implica.., opzione per la prosecuzione del processo verso l’epilogo di una pronuncia nel merito della regiudicanda e comporta, pertanto, anche rivitalizzazione della pretesa punitiva statuale, altrimenti affievolit
decorso del termine di prescrizione».
Le importanti conseguenze, per le sorti dell’imputato, che conseguono alla rinuncia alla prescrizione, radicano la convinzione del massimo collegio che essa rientri nell’alveo de diritti “personalissimi”, che possono essere esercitati dall’interessato personalmente o al più, con il ministero di un procuratore speciale, restando dunque estranea alla sfer delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore, ai sensi dell’art. 99, comma proc. pen., in nome e per conto del suo assistito (si cita Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012 dep. 2013, Gattuso, Rv. 256076).
2.1. Le medesime argomentazioni sin qui esposte sono state di recente messe in campo da Sez. 5, n. 33266 del 9/5/2023, Pane, Rv. 284990, per decidere, a contrario, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. con cui si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all’intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espres alla prescrizione, ai sensi dell’art. 157, comma settimo, cod. pen. Nella fattispecie, infa la rinuncia a far valere la prescrizione si è ritenuta operata con la rinuncia al motivo punto, intervenuto dopo il maturare della causa estintiva, trattandosi in tal caso rinuncia espressa, effettuata a mezzo di procuratore speciale, quindi nel rispetto dell forme proprie della natura personalissima dell’atto ai sensi dell’art. 157, comma 7 cod pen., e con la finalità specifica di ottenere la quantificazione della pena concordata anc in conseguenza della rinuncia a far valere la prescrizione.
2.2. Alla luce dell’analisi della questione posta al Collegio, deve affermarsi il prin seguente: in tema di patteggiamento, la rinuncia a far valere la prescrizione di uno de reati della continuazione criminosa non può essere desunta dall’inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cpv., anche della quota di sanzione abbinata al reato prescritto, quanto l’art. 157, comma 7, cod. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti.
La fondatezza del ricorso determina l’annullamento della sentenza impugnata, che deve essere disposto senza rinvio, limitatamente al reato di cui capo 217 I.fall., perch estinto per prescrizione. Di conseguenza, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio anche nel resto della medesima sentenza, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Firenze per quanto di competenza, dovendo ritenersi caducato anche l’accordo complessivo sulla pena, con necessità per le parti di rinegoziarlo in ordine a reati residuo ovvero di proseguire il giudizio di appello nei modi ordinari (Sez. 6, n. 414 del 12/9/2019, Baglio, Rv. 276803; Sez. 6, n. 16192 del 16/3/2021, COGNOME, Rv. 280881).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui capo 217 I.fall. perché è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio, nel resto, la medesima sentenza e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Firenze per quanto d competenza.
Così deciso il 13 novembre 2023.