Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2114 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2114 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a SAN PAOLO DI CIVITATE il 04/07/1960 COGNOME NOME nata a SAN PAOLO DI CIVITATE il 10/05/1961 NOME COGNOME nata a TORREMAGGIORE il 25/04/1981
avverso la sentenza del 27 giugno 2023 della Corte di Appello di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati NOME COGNOME NOME e NOME NOME per il reato di minaccia aggravata loro in concorso ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha ritenuto attendibile la testimonianza resa dalla persona offesa rilevando come minime “contraddizioni” non potessero intaccare il nucleo essenziale del racconto.
2.Gli imputati, per il tramite del loro difensore, avv. NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con primo motivo denunciano vizi di violazione della legge penale, in relazione all’art. 157, comma 7, cod.pen., dolendosi del mancato riconoscimento del loro diritto di rinunciare alla prescrizione del reato. Gli imputati con l’atto appello, quando ancora i termini di prescrizione non erano maturati, avevano dichiarato di rinunciare alla prescrizione, mantenendo ferma tale rinunzia fino all’ultima udienza del giudizio di secondo grado. Deducono, con richiamo di argomenti giurisprudenziali, che la rinuncia alla prescrizione avrebbe dovuto comportare il loro diritto ad essere giudicati nel merito.
2.2. Con secondo motivo denunciano vizio di violazione di legge, in relazione all’attendibilità della persona offesa in quanto illogica e contraddittoria, e vizio di motivazione per omessa valutazione di prova documentale.
2.3. Con terzo motivo denunciano vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 612 cod. pen. deducendo l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato e vizio di motivazione.
3.11 Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato.
1.1. La legge 5 dicembre 2005, n. 151, nel novellare il regime della prescrizione, ha riformulato, con l’art. 6, comma 1, l’originario art. 157 cod. pen., disponendo, al settimo comma, che «La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato»: in precedenza la Corte costituzionale, con sentenza n. 275 del 1990, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157 cod. pen. nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere
rinunziata dall’imputato. Il legislatore ha definito i termini di formulazione dell’att abdicativo, sancendo, per un verso, che la prescrizione è “sempre” rinunciabile ed inoltre che è rinunciabile “espressamente”, ossia in modo esplicito e formale. Tale sottolineatura risponde all’intento di eliminare qualsiasi profilo di possibile ambiguità nell’applicazione dell’istituto, avendo il legislatore evidentemente inteso escludere che la volontà di rinuncia possa essere dedotta, in via congetturale, da fatti incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione, diversamente da quanto consentito in ambito civilistico ( Sez.U. n. 18953 del 25/02/2016, Rv. 266333-01; in precedenza Sez. U. n. 43055 del 30/09/2010, Rv. 248379 – 01 secondo cui «La rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti; che, pertanto, non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione»).
2.In accoglimento del primo motivo di ricorso, e con assorbimento delle ulteriori doglianze, la sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 08/11/2024.