Rinuncia Parziale Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sugli effetti della rinuncia parziale appello nel processo penale. Questa scelta strategica difensiva può avere conseguenze definitive, precludendo la possibilità di discutere determinati punti della sentenza nei gradi di giudizio successivi. Il caso in esame riguarda un ricorso avverso una condanna per plurimi reati di detenzione di stupefacenti, che la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile proprio a causa di una precedente rinuncia.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per numerosi episodi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, uniti dal vincolo della continuazione. Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando sia vizi di motivazione sull’affermazione di responsabilità, sia sulla dosimetria della pena applicata.
Tuttavia, emergeva un dettaglio processuale decisivo: nel giudizio d’appello, il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, aveva espressamente rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio. Di fatto, la difesa aveva accettato il verdetto di colpevolezza, concentrando le proprie doglianze esclusivamente sulla quantificazione della pena.
La Decisione della Corte sulla rinuncia parziale appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, basando la sua decisione su due distinti profili di ragionamento, uno processuale e uno di merito.
Inammissibilità del Ricorso sulla Responsabilità
Il primo punto, e il più rilevante, riguarda l’effetto della rinuncia parziale appello. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la rinuncia a specifici motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza limitatamente ai capi oggetto della rinuncia. In altre parole, la parte della sentenza che accertava la responsabilità penale dell’imputato era diventata definitiva e non più contestabile. Di conseguenza, le censure riproposte in Cassazione su quel punto erano inammissibili, in quanto relative a questioni già coperte dal giudicato.
Infondatezza del Motivo sulla Dosimetria della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato respinto. La Suprema Corte ha ricordato che il suo sindacato sulla dosimetria della pena è limitato. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può intervenire solo se la decisione è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano ampiamente giustificato la pena inflitta, facendo riferimento all’elevatissimo numero di episodi di cessione (pari a 120) e all’allarmante sistematicità della condotta illecita. Tale motivazione è stata ritenuta logica, coerente e priva di arbitrarietà.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su principi cardine della procedura penale. L’istituto della rinuncia all’impugnazione è un atto dispositivo della parte che produce effetti irrevocabili. La rinuncia parziale appello è una scelta strategica che concentra il dibattito processuale solo su alcuni aspetti, accettando come definitivi gli altri. Una volta che un capo della sentenza passa in giudicato, esso cristallizza la decisione su quel punto, impedendo ogni ulteriore discussione.
Per quanto riguarda la pena, la Corte ha sottolineato che la valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo) è una prerogativa del giudice di merito. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In assenza di un vizio manifesto, la decisione sulla pena rimane insindacabile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma l’importanza delle scelte processuali compiute durante i gradi di merito. La rinuncia parziale appello non è un atto privo di conseguenze, ma una decisione che preclude definitivamente la possibilità di rimettere in discussione i punti rinunciati. Per gli avvocati, ciò significa ponderare attentamente la strategia difensiva, consapevoli che concentrare l’appello su alcuni motivi implica l’accettazione definitiva di tutto il resto. Per l’imputato, significa che non sarà più possibile, in Cassazione, contestare un’affermazione di colpevolezza precedentemente accettata tramite rinuncia.
Cosa comporta la rinuncia a specifici motivi di appello?
La rinuncia a determinati motivi di appello fa sì che le parti della sentenza relative a tali motivi diventino definitive (passino in giudicato). Di conseguenza, quegli specifici punti non possono più essere contestati in un successivo grado di giudizio, come il ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione può modificare la quantità della pena decisa da un giudice di merito?
La Corte di Cassazione può intervenire sulla dosimetria della pena solo in casi limitati, ovvero quando la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Non può sostituire la propria valutazione, ma solo controllare la legittimità e la logicità della motivazione fornita.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché, avendo in precedenza rinunciato ai motivi d’appello sulla responsabilità, quella parte della sentenza era diventata definitiva. Inoltre, il motivo sulla pena è stato ritenuto infondato poiché la decisione dei giudici di merito era adeguatamente motivata dalla gravità e sistematicità dei fatti (120 episodi di spaccio) e non appariva arbitraria o illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12620 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12620 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
G~At..1
NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha ric colpevole di plurimi reati di illecita detenzione di stupefacenti, legati da continuazione.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione relativamente alla afferma responsabilità nonché in ordine alla dosimetria della pena.
La doglianze sono inammissibili.
Risulta invero che il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, h di rinunciare ai motivi di appello diversi da quello relativo al 1:rattamento (pertanto, a tutte le doglianze concernenti il giudizio di responsabilità in contestati). La rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in g sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinu possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi moti Sez. 2 -n. 47698 del 18109/2019 Rv. 278006 – 01).
Quanto al secondo motivo, è appena il caso di considerare che 4a closimetria dell limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Sup solo ammette la c.d. motivazione implicita o con formule sintetiche ma afferma anc relative statuizioni effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 1 censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamen (Sei. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 – 01). Ciò posto, nessuna arbitrari illogicità si coglie in ordine al discostamento dal medio edittale poiché i giudici d fatto riferimento all’elevatissimo numero di episodi di cessione di sostanza stup parte dell’imputato (pari a 120), in relazione al medesimo dato sono stati giustif aumenti disposti per la continuazione(per il capo 10, in relazione a 70 episodi capo 5, per altri 120 episodi), avendo rimarcato la Corte territoriale l’allarmant della condotta illecita.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorr Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagament spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 e.uro, in fav cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di C 3000,00 in favore della cassa delle amm Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid n e