Rinuncia parziale all’appello: una scelta che blocca il ricorso in Cassazione
Nel complesso iter della giustizia penale, ogni scelta processuale ha un peso determinante. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce con fermezza le conseguenze di una rinuncia parziale all’appello, stabilendo un principio fondamentale: i motivi a cui si è rinunciato in secondo grado non possono essere riproposti in sede di legittimità. Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva attenta e consapevole fin dalle prime fasi del processo.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato contestava la sua responsabilità penale e la qualificazione giuridica di un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Tuttavia, un dettaglio procedurale si è rivelato decisivo: nel giudizio d’appello, la difesa aveva parzialmente rinunciato a specifici motivi di gravame. Nonostante ciò, ha tentato di sollevare nuovamente le medesime questioni davanti alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta carenza di motivazione e violazione di legge da parte della Corte d’Appello.
La rinuncia parziale all’appello e l’effetto preclusivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un principio procedurale consolidato e di estrema importanza. La rinuncia parziale all’appello su determinati capi o punti della decisione impugnata non è un atto privo di conseguenze; al contrario, produce un effetto di preclusione. Ciò significa che, una volta rinunciato a contestare un aspetto della sentenza, quella parte diventa definitiva e non può più essere oggetto di discussione nei successivi gradi di giudizio.
Il Principio Giuridico Applicato
Gli Ermellini hanno ribadito che i motivi dedotti nel ricorso per cassazione non erano ammissibili proprio perché coincidevano con quelli oggetto della precedente rinuncia. La Corte ha chiarito che la rinuncia determina un passaggio in giudicato parziale, rendendo intangibile la decisione del giudice sui punti non più contestati. Di conseguenza, è impossibile proporre un ricorso in Cassazione basato su censure che sono state volontariamente abbandonate in appello. La Corte ha inoltre specificato che tali questioni non possono nemmeno essere rilevate d’ufficio dal giudice di legittimità, a conferma della definitività della scelta compiuta dalla parte.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato (richiamando la sentenza Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019). Il fulcro del ragionamento è che la rinuncia ai motivi di appello costituisce un atto dispositivo della parte che cristallizza la situazione giuridica su quei punti. Consentire di riproporre le stesse doglianze in Cassazione significherebbe vanificare l’istituto della rinuncia e creare un’incertezza giuridica inaccettabile. La Corte ha quindi agito in stretta conformità con le regole procedurali che governano le impugnazioni, sanzionando il tentativo di aggirare l’effetto preclusivo generato dalla rinuncia stessa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale: le scelte strategiche compiute durante i gradi di merito hanno conseguenze irreversibili. La rinuncia, anche se parziale, a un motivo di appello è una decisione che deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché preclude definitivamente la possibilità di riesaminare quella specifica questione in Cassazione. La decisione della Corte non è una mera formalità, ma la rigorosa applicazione di un principio che garantisce la certezza del diritto e la progressiva definizione del giudicato. Di conseguenza, il ricorrente non solo ha visto il suo ricorso respinto, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi inammissibili.
 
È possibile presentare un ricorso in Cassazione basato su motivi ai quali si era rinunciato in appello?
No, la rinuncia parziale ai motivi di appello determina una preclusione all’esame di quegli specifici punti, rendendo inammissibile un ricorso per cassazione che li riproponga.
Cosa succede se si rinuncia a un motivo di appello?
La rinuncia a un motivo di appello impedisce che quel capo della sentenza venga riesaminato. Di conseguenza, non sarà possibile sollevare la stessa questione in un successivo grado di giudizio, come il ricorso per cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5534 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5534  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso per cassazione – in punto di responsabilità e qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 – non sono deducibili con l’impugnazione in sede di legittimità denunciando carenza di motivazione e violazione di legge poiché la rinuncia parziale ai motivi di appello determina la preclusione all’esame dei capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi di appello rinunciati e y<n neppure possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Cons liere relatore
Il Pr
Così deciso il 19 gennaio 2024